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Circolare

Circolare numero 152 del 24-10-2017

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2017 tra INPS e F.I.T.E.S.C. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare il contributo associativo tramite trattenuta sulla prestazione. Vengono disciplinate le modalità di delega telematica, i termini di efficacia, i flussi di pagamento verso l’Organizzazione, il costo del servizio, le responsabilità delle parti e le ipotesi di sospensione o recesso. Sono inoltre fornite istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e l’indicazione della periodicità dei versamenti.

Convenzione INPS-F.I.T.E.S.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-F.I.T.E.S.C. per il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra l’applicazione della convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2017 tra INPS e Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono disciplinate le modalità di adesione, i flussi finanziari, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e gli adempimenti contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione si applica ai lavoratori agricoli che percepiscono:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione agricola.

Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione mediante trattenuta sulla prestazione. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014.

Delega alla trattenuta: modalità e validità

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere trasmessa telematicamente all’INPS mediante apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega:

  • deve essere sottoscritta dal delegante;
  • deve essere accompagnata dalla copia del documento d’identità;
  • vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
  • non è presa in considerazione se pervenuta successivamente alla domanda di prestazione.

L’atto di delega deve indicare la misura del contributo dovuto e la F.I.T.E.S.C. deve essere identificata con tale sigla.

Effetti della delega, revoca della prestazione e controversie

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenuto.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Pagamenti all’Organizzazione e costi del servizio

L’INPS versa alla F.I.T.E.S.C. gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese previste dall’art. 8 della convenzione;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti sono effettuati con quattro mandati di pagamento nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,45 euro per singola delega e deve essere corrisposto dall’Organizzazione all’INPS. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate successivamente; dalla comunicazione decorre la facoltà dell’Organizzazione di recedere entro 60 giorni.

Servizi online, fatturazione e comunicazioni

L’INPS mette a disposizione, nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.

Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia:

  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Responsabilità dell’INPS e tutela dell’Istituto

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’Organizzazione e alle vicende connesse, ed è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione.

In particolare, l’INPS è esonerato anche per l’ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, promosso dai creditori dell’Organizzazione, con riferimento sia a pignoramenti in corso sia a quelli già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione ed eventuale recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge da parte dell’Organizzazione sottoscrivente;
  • in caso di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti alla F.I.T.E.S.C. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25653: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della F.I.T.E.S.C.;
  • GPA11653: rilevazione del debito verso la F.I.T.E.S.C., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11653, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.) è indicata in via Dell’Arcangelo Michele n. 31, Foggia (FG).

Punti principali

Ambito della convenzione e beneficiari

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo sulla prestazione erogata.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e le deleghe pervenute dopo la domanda non sono considerate valide ai fini dell’applicazione.

Effetti della delega e revoca della prestazione

La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale trattenuto sulla prestazione.

Identificazione dell’Organizzazione e importo del contributo

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla F.I.T.E.S.C. La misura del contributo associativo è indicata espressamente nell’atto di delega.

Versamenti all’Organizzazione e periodicità

L’INPS versa all’Organizzazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’art. 8 della convenzione e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi online e fatturazione

L’INPS mette a disposizione nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e recesso per variazione annuale

L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,45 euro per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate separatamente e, dopo tale comunicazione, l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle relative vicende. L’Istituto è esonerato da responsabilità connesse all’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Per le controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o in caso di sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alla F.I.T.E.S.C. sono istituiti i conti GPA25653 per l’imputazione dei contributi trattenuti e GPA11653 per il debito verso l’Organizzazione, in contropartita del conto esistente GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11653, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede dell’Organizzazione

La sede legale della F.I.T.E.S.C. è indicata in via Dell’Arcangelo Michele n. 31, Foggia (FG).

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