Circolare numero 156 del 25-10-2017
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E QUADRI APICALI DI AZIENDE INDUSTRIALI (FEDERMANAGER), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con FEDERMANAGER per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017. Vengono disciplinati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le tutele dell’INPS. Sono inoltre indicati i costi del servizio, il codice INPS assegnato e i conti contabili da utilizzare.
Convenzione INPS-FEDERMANAGER per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FEDERMANAGER per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta con la Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Apicali di Aziende Industriali (FEDERMANAGER) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Il testo chiarisce chi può rilasciare la delega, con quali modalità essa va formalizzata, da quando produce effetti, come può essere revocata, quale sia la misura del contributo e quali regole contabili e di responsabilità si applicano all’INPS e all’Organizzazione sindacale.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione risulta sottoscritta in data 20 luglio 2017 e viene indicata come approvata con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
La possibilità di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione è riconosciuta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo della predetta assicurazione, gestito dall’INPS.
La stessa facoltà è riconosciuta, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Rimane invece esclusa l’applicabilità dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul modulo predisposto dall’Istituto e deve indicare la misura del contributo nonché le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. Deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla decorrenza della pensione stessa. I dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione. Per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, l’efficacia decorre invece dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui venga presentata una nuova delega su una prestazione sulla quale sia già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il precedente limite e non eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, costi e responsabilità
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono indicati come segue:
- revoca delega cartacea residuale: 0,31 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, la stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge oppure se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS BL.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25638, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27638, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
Viene inoltre istituito il conto GPA11638 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la specifica Organizzazione sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con FEDERMANAGER è stata sottoscritta il 20 luglio 2017 ed è stata approvata con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. Ha validità fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La possibilità si estende anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio dell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati vengono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto elabora la domanda nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e allegazione degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, con le seguenti aliquote: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente tale limite e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari, costi e responsabilità
I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,04 euro per la gestione delega. Dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione e viene esonerato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi o controversie sulla validità della delega.
Tutela dell’INPS e facoltà di sospensione o recesso
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono nuove disposizioni normative/regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BL. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25638 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27638 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11638 per rilevare il debito verso l’Organizzazione e imputare il pagamento, mentre gli accreditamenti restano imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali; i rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.
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