Circolare numero 158 del 25-10-2017
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO (CONF.A.I.L.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta dall’INPS con la CONF.A.I.L. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono chiariti i pensionati abilitati a rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-CONF.A.I.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CONF.A.I.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta tra INPS e CONF.A.I.L. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono riepilogati i destinatari della delega, le modalità operative per rilascio, trasmissione e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto e le istruzioni contabili per la registrazione delle operazioni.
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione risulta sottoscritta in data 8 agosto 2017 e validata fino al 31 dicembre 2017. È inoltre precisato che l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta della quota sindacale sulla pensione. Possono aderire:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio normativo richiamato.
Resta esclusa l’applicazione della disciplina ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiama solo le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto. Il testo deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere firmata dal pensionato e recare gli estremi di un documento di identità valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
L’articolo 4 disciplina la decorrenza degli effetti della delega. Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa decorre dalla stessa data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati, gli effetti decorrono:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. L’Organizzazione deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale sottoscritto.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto procede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti soltanto se preceduta dalla revoca di quella già esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di identità valido del revocante.
La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
La quota sindacale è calcolata sull’importo lordo di ciascuna rata di pensione, tredicesima inclusa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Gli articoli 6 e 7 disciplinano i rapporti finanziari, mentre gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
Per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, i costi individuati dall’Istituto, in base alla Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono i seguenti:
- revoca delega cartacea residuale: € 0,31;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità, controversie e facoltà dell’Istituto
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto del negozio giuridico da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione risultata soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti previsti dalla legge; la sospensione può intervenire anche qualora nuove disposizioni normative o regolamentari rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BN.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni per conto della CONF.A.I.L. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25639, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27639, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11639, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.
I conti GPA25639 e GPA27639 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Il conto GPA11639 e gli accreditamenti a favore del sindacato vengono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali; per gli accreditamenti resta in uso il conto GPA35041.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (CONF.A.I.L.) è stata sottoscritta in data 8 agosto 2017 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio normativo richiamato. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetto dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetto dalla prima rata non estratta alla data di ricezione oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati devono essere trasmessi all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, e la delega acquisita deve essere trasmessa in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Gli aspetti finanziari sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,04 euro per la gestione delega.
Esonero da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi relativi alle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sulla denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti dell’associazione o se intervengano nuove disposizioni normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BN. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25639 e GPA27639 per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici. È inoltre istituito il conto GPA11639 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti al sindacato restano imputati al conto GPA35041 già in uso. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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