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Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 4261 - Comm. Trib. Prov. Milano

Atti di liquidazione ICI - Assenza di preventivo contraddittorio - Irrilevanza in quanto tributo non "armonizzato".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta infondata. L'ICI è un tributo non armonizzato e, in assenza di una disposizione nazionale specifica che imponga il contraddittorio preventivo per gli atti di liquidazione, l'Amministrazione non era obbligata a instaurarlo prima dell'emissione dell'atto. Pertanto, la sola mancanza del contraddittorio preventivo non comporta l'invalidità degli atti di liquidazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale preventivo rendesse invalidi gli atti di liquidazione. La questione riguarda la distinzione tra tributi armonizzati, per i quali esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo derivante dal diritto dell'Unione europea, e tributi non armonizzati, per i quali tale obbligo non opera in via generale salvo che sia espressamente previsto da una specifica norma di legge.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    L'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati.

    La violazione dell'obbligo può determinare l'invalidità dell'atto nei tributi armonizzati, purché il contribuente indichi concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e la contestazione non sia meramente pretestuosa.

  • Disciplina nazionale dei tributi non armonizzati

    Per i tributi non armonizzati non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo.

    Per i tributi nazionali o locali non armonizzati, come l'ICI, il contraddittorio preventivo è obbligatorio soltanto quando una specifica disposizione di legge lo prevede.

  • ICI

    In materia di liquidazione ICI, trattandosi di tributi non armonizzati, non sussiste alcun obbligo generale di espletamento di un contraddittorio preventivo.

    La natura non armonizzata dell'ICI esclude che la mancata interlocuzione preventiva con il contribuente determini, di per sé, l'invalidità dell'atto di liquidazione.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non invalida automaticamente un atto tributario: occorre verificare se il tributo sia armonizzato o non armonizzato.
  • Per i tributi armonizzati, il contribuente deve indicare concretamente quali difese o elementi avrebbe fatto valere nel contraddittorio; una contestazione generica o pretestuosa non è sufficiente.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è dovuto solo se previsto da una specifica norma di legge applicabile al procedimento.
  • Nel caso di tributi locali come l'ICI, l'assenza di un contraddittorio preventivo, in mancanza di una previsione normativa specifica, non costituisce da sola motivo di annullamento dell'atto.
  • Anche quando il contraddittorio non è obbligatorio in via generale, l'atto può comunque essere contestato per altri vizi propri, quali errori di calcolo, difetto di motivazione, decadenza, prescrizione o violazione di specifiche garanzie procedimentali.

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