Sentenza del 20/06/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Irrogazione sanzioni - Deposito in discarica di rifiuti solidi - Legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Terni relativa all'accertamento di imposte e sanzioni per il tributo speciale sul deposito in discarica di rifiuti solidi riferito all'anno 2009. Ha contestato, in particolare, la prescrizione o decadenza dell'azione accertatrice e l'esclusione della propria responsabilità per l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti. L'Amministrazione Provinciale ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la Regione Umbria fosse subentrata nei rapporti processuali delle ex Province.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il recupero dell'imposta e l'irrogazione della sanzione. Ha stabilito che i rapporti contrattuali tra il soggetto committente e l'esecutore dei lavori non sono opponibili all'Erario e che il materiale rinvenuto doveva essere qualificato come rifiuto sulla base dei verbali degli organi accertatori. Ha inoltre escluso la prescrizione, poiché l'accertamento era stato formalizzato entro il termine quinquennale. L'eccezione relativa alla successione della Regione nei rapporti delle ex Province non ha inciso sull'esito, poiché l'appello è stato respinto nel merito. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto
La sentenza tributaria deve contenere una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche, senza necessità di riportare integralmente lo svolgimento del processo.
Art. 1, comma 96, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56
La disposizione è stata richiamata in relazione alla successione nei rapporti processuali delle ex Province, ma tale successione non è stata ritenuta opponibile all'Erario nel caso concreto.
Legge regionale Umbria n. 10/2015
Richiamata insieme alla legge n. 56/2014 per sostenere il subentro della Regione Umbria nei rapporti processuali delle ex Province; la questione non ha comunque determinato l'accoglimento dell'appello.
Art. 10, comma 5, della legge regionale Umbria n. 30/1997
Prevede il termine quinquennale rilevante per l'accertamento del tributo; nel caso esaminato il termine è stato rispettato.
Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in materia di spese processuali, che sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e del susseguirsi di normative procedurali.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la successione normativa tra enti pubblici non è automaticamente opponibile all'Amministrazione finanziaria o all'ente impositore: occorre verificare chi fosse il legittimo titolare del rapporto al momento dell'accertamento e dell'impugnazione.
- Ai fini del tributo e della sanzione per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, gli accordi interni tra committente, appaltatore ed esecutore non possono normalmente essere opposti all'Erario per escludere la responsabilità tributaria.
- I verbali degli organi accertatori possono costituire elemento decisivo per qualificare il materiale rinvenuto come rifiuto, salvo specifica contestazione fondata su prove contrarie.
- La prescrizione o decadenza dell'accertamento deve essere verificata rispetto al termine previsto dalla disciplina applicabile e alla data di formalizzazione dell'atto; un accertamento effettuato entro il termine quinquennale non è tardivo.
- La contestazione della responsabilità deve essere accompagnata da elementi concreti che dimostrino l'assenza dei presupposti del tributo o della sanzione, non essendo sufficiente richiamare rapporti contrattuali interni o responsabilità di altri soggetti.
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