Sentenza del 20/06/2017 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato parzialmente un accertamento IVA relativo al 2007. Ha sostenuto che l'organizzazione di viaggi e soggiorni studio all'estero, inclusi trasporto, alloggio, corsi e attività ricreative, costituisse un'attività imprenditoriale di organizzazione di pacchetti turistici, soggetta a IVA, e non una prestazione didattica esente. Ha inoltre contestato la deduzione di perdite su cambi, ritenendola priva di adeguata documentazione e non inerente all'attività didattica. La società ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, la carenza di potere dei sottoscrittori degli atti e la prevalenza dell'attività didattica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto specifici i motivi d'appello e infondate le eccezioni relative alla legittimazione dei sottoscrittori. Nel merito, ha stabilito che i viaggi studio all'estero erano organizzati dalla società avvalendosi di strutture e soggetti terzi, con servizi complessivi e prezzo omnicomprensivo, prevalentemente commissionati da enti pubblici e privati. Tali prestazioni sono state qualificate come attività imprenditoriale di intermediazione e organizzazione di pacchetti turistici, soggetta al regime IVA delle agenzie di viaggio e non all'esenzione prevista per le prestazioni didattiche. È stata inoltre esclusa la deducibilità delle perdite su cambi, sia per carenza di documentazione sia perché riferite all'attività commerciale di organizzazione dei pacchetti turistici. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 10 del DPR 633/1972
le prestazioni ... didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici
L'esenzione IVA riguarda le effettive prestazioni didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti. Non si estende automaticamente a servizi che, per struttura e contenuto, consistono nell'organizzazione commerciale di viaggi e soggiorni mediante fornitori terzi.
Articolo 26 della Sesta Direttiva IVA CE
le agenzie di viaggio sono soggette ad IVA quando agiscono in nome proprio
Il regime speciale delle agenzie di viaggio si applica alle imprese che organizzano viaggi o soggiorni acquistando prestazioni da terzi e offrendo al cliente un servizio complessivo, anche quando il prezzo è forfettario.
Sentenza della Corte di Giustizia CE del 13 ottobre 2005, causa C-200/04
L'organizzazione di viaggi studio all'estero comprendente trasporto e altri servizi, forniti da soggetti terzi e offerti a fronte di un prezzo complessivo, costituisce una prestazione soggetta a IVA secondo il regime applicabile alle agenzie di viaggio, anche se il viaggio ha finalità formative.
Massime di principio
- La finalità didattica dichiarata non è sufficiente, da sola, a rendere esente da IVA un servizio: occorre verificare la natura concreta delle prestazioni rese.
- Quando un soggetto organizza viaggi o soggiorni studio utilizzando campus, residence, trasportatori e docenti terzi, offrendo un pacchetto unitario a prezzo omnicomprensivo, l'attività può essere qualificata come organizzazione di viaggi soggetta al regime IVA delle agenzie di viaggio.
- Per distinguere tra prestazione didattica esente e pacchetto turistico imponibile rilevano soprattutto il ruolo dei fornitori terzi, l'assunzione del rischio organizzativo, la struttura del prezzo, il contenuto dei servizi e il destinatario effettivo della prestazione.
- Le spese o perdite collegate all'attività commerciale devono essere adeguatamente documentate e dimostrate; in mancanza di supporto contabile, la deduzione può essere negata.
- Le contestazioni sulla firma degli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere specificamente provate; la mera eccezione relativa alla qualifica del sottoscrittore non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
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