Sentenza del 20/06/2017 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Contributo Unificato su controversie tributarie - Debenza da parte di Associazioni ONLUS (Codacons).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava l'invito al pagamento di euro 150,00 per contributo unificato relativo a un ricorso tributario. Sosteneva che, in quanto ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. 460/1997, i procedimenti giudiziari da essa promossi fossero esenti dal contributo unificato, richiamando l'art. 9 del d.P.R. 115/2002, l'art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. 642/1972 e l'art. 8 della legge 266/1991. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché l'invito al pagamento era stato ritenuto non impugnabile.
La decisione
La Commissione ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo l'invito al pagamento autonomamente impugnabile perché idoneo a rendere conoscibile una specifica pretesa tributaria. Tuttavia, esaminando il merito, ha respinto il ricorso: l'esenzione dal contributo unificato dipende dalla natura del procedimento e non dalla qualifica soggettiva del ricorrente. Le esenzioni previste per le ONLUS dall'art. 27-bis della tabella B del d.P.R. 642/1972 riguardano gli atti amministrativi e non gli atti processuali. L'appellante è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. 115/2002
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
L'esenzione dal contributo unificato opera solo quando il processo sia già esente per legge da imposta di bollo o da altre spese, tasse o diritti. L'esenzione va riferita al procedimento, non alla qualità soggettiva della parte.
Art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. 642/1972
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
La disposizione è stata interpretata restrittivamente e riferita ai soli atti amministrativi, non agli atti processuali o ai procedimenti giudiziari promossi dalla ONLUS.
Art. 8 della legge 266/1991
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
La norma non è stata ritenuta idonea a estendere l'esenzione al contributo unificato per i procedimenti giudiziari, anche quando l'azione processuale sia connessa agli scopi statutari dell'associazione.
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
È autonomamente impugnabile ogni atto dell'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se l'atto non ha forma autoritativa.
Cassazione, sentenze n. 21522/2013 e n. 27331/2016
Il termine "atti" di cui all'art. 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 [...] deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioè ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali.
La giurisprudenza di legittimità esclude che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le ONLUS si estenda agli atti processuali.
Massime di principio
- Per stabilire se sia dovuto il contributo unificato occorre verificare la natura del procedimento e un'espressa previsione normativa di esenzione; la sola qualifica di ONLUS, associazione di volontariato o ente non profit non è sufficiente.
- Le esenzioni e agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a casi non espressamente previsti.
- Un'esenzione dall'imposta di bollo riferita ad atti amministrativi non si estende automaticamente agli atti processuali o al contributo unificato.
- Nel processo tributario, un invito al pagamento può essere autonomamente impugnabile quando contiene una pretesa tributaria specifica e consente al contribuente di conoscere le ragioni della richiesta.
- Anche se l'attività giudiziaria è coerente con gli scopi statutari dell'associazione, tale connessione non crea di per sé un'esenzione dal contributo unificato in assenza di una norma espressa.
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