Sentenza del 20/06/2017 n. 219 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TIA - Aree adibite a parcheggio - Inidoneità a produrre rifiuti - Onere prova - Spetta al destinatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a TIA 2009-2012, TARES 2013 e TARI 2014, per complessivi euro 68.542,58, riguardante il parcheggio interrato destinato ai clienti e ai dipendenti del centro commerciale. In appello ha sostenuto che l'area fosse esclusa dalla TIA ai sensi dell'art. 8 del relativo regolamento e che fosse comunque inidonea, o scarsamente idonea, a produrre rifiuti ai fini TARES e TARI. Ha inoltre dedotto che l'area coperta dovesse essere equiparata alle aree scoperte adibite a transito o sosta gratuita dei veicoli e ha chiesto la disapplicazione delle norme regolamentari ritenute illegittime.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la pretesa tributaria. Per la TIA, pur riconoscendo che il regolamento prevedeva l'esclusione delle aree di parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, il Collegio ha stabilito che spettava alla società provare concretamente l'esclusività dell'uso, ad esempio mediante sbarre, badge o altri sistemi di controllo degli accessi. La società non ha fornito tale prova e la consulenza tecnica di parte non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'inidoneità alla produzione di rifiuti. Per TARES e TARI, il parcheggio, essendo coperto e situato al piano interrato, non è stato ricondotto alla specifica esenzione prevista per le aree scoperte adibite al transito o alla sosta gratuita. La richiesta di disapplicazione dei regolamenti è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 8, Regolamento TIA n. 158/2008, lett. B, comma 8
esclude dalla tassazione TIA le aree adibite a parcheggio al servizio dei clienti e dei dipendenti
L'esenzione è stata interpretata come eccezionale e subordinata alla prova, da parte del contribuente, che l'area sia effettivamente riservata ai clienti e ai dipendenti. La mera destinazione dichiarata del parcheggio non è stata ritenuta sufficiente.
Art. 49 del D.lgs. n. 22/1997
regola generale di tassazione di aree di possesso nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage
La tassa è dovuta in ragione della detenzione o occupazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti, anche indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio, salvo specifiche esenzioni o modalità alternative autorizzate.
Art. 8 dei Regolamenti comunali TARES e TARI
i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati
L'esclusione richiede una concreta dimostrazione dell'inidoneità o della produzione non apprezzabile di rifiuti. Il giudice ha ritenuto che il parcheggio interrato non rientrasse automaticamente nell'esenzione prevista per le aree scoperte.
Art. 8, comma 1, lett. f, Regolamenti TARES e TARI
aree scoperte adibite al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
La previsione è stata applicata letteralmente alle sole aree scoperte, con esclusione dei parcheggi coperti o interrati, nonostante la società ne avesse sostenuto l'equiparazione per analogia.
Art. 7 del D.lgs. n. 546/1992
potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi
La richiesta di disapplicazione dei regolamenti è stata dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.
Massime di principio
- In materia di tributi sui rifiuti, la regola generale è l'assoggettamento delle superfici detenute o occupate nelle zone servite, anche se l'effettiva produzione di rifiuti o l'utilizzo concreto del servizio è modesto.
- Le esenzioni e le riduzioni costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere provate dal contribuente che le invoca; non è normalmente sufficiente una semplice dichiarazione sulla destinazione dell'area.
- Per ottenere l'esenzione di un parcheggio riservato a clienti e dipendenti è opportuno documentare l'uso esclusivo mediante sistemi di controllo degli accessi, regolamenti interni, planimetrie, segnaletica e dati di utilizzo.
- La consulenza tecnica di parte, da sola, può non bastare a dimostrare l'assenza o la trascurabile quantità di rifiuti prodotti; occorrono elementi oggettivi e verificabili.
- Le clausole regolamentari che esentano le aree scoperte non si estendono automaticamente alle aree coperte o interrate: l'equiparazione richiede una base normativa o una prova concreta dell'identità sostanziale delle situazioni.
- Le contestazioni sulla legittimità o sulla disapplicazione di un regolamento devono essere proposte tempestivamente, già nel primo grado, per evitare che siano considerate domande nuove in appello.
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