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Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 219 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

TIA - Aree adibite a parcheggio - Inidoneità a produrre rifiuti - Onere prova - Spetta al destinatario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a TIA 2009-2012, TARES 2013 e TARI 2014, per complessivi euro 68.542,58, riguardante il parcheggio interrato destinato ai clienti e ai dipendenti del centro commerciale. In appello ha sostenuto che l'area fosse esclusa dalla TIA ai sensi dell'art. 8 del relativo regolamento e che fosse comunque inidonea, o scarsamente idonea, a produrre rifiuti ai fini TARES e TARI. Ha inoltre dedotto che l'area coperta dovesse essere equiparata alle aree scoperte adibite a transito o sosta gratuita dei veicoli e ha chiesto la disapplicazione delle norme regolamentari ritenute illegittime.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la pretesa tributaria. Per la TIA, pur riconoscendo che il regolamento prevedeva l'esclusione delle aree di parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, il Collegio ha stabilito che spettava alla società provare concretamente l'esclusività dell'uso, ad esempio mediante sbarre, badge o altri sistemi di controllo degli accessi. La società non ha fornito tale prova e la consulenza tecnica di parte non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'inidoneità alla produzione di rifiuti. Per TARES e TARI, il parcheggio, essendo coperto e situato al piano interrato, non è stato ricondotto alla specifica esenzione prevista per le aree scoperte adibite al transito o alla sosta gratuita. La richiesta di disapplicazione dei regolamenti è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8, Regolamento TIA n. 158/2008, lett. B, comma 8

    esclude dalla tassazione TIA le aree adibite a parcheggio al servizio dei clienti e dei dipendenti

    L'esenzione è stata interpretata come eccezionale e subordinata alla prova, da parte del contribuente, che l'area sia effettivamente riservata ai clienti e ai dipendenti. La mera destinazione dichiarata del parcheggio non è stata ritenuta sufficiente.

  • Art. 49 del D.lgs. n. 22/1997

    regola generale di tassazione di aree di possesso nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage

    La tassa è dovuta in ragione della detenzione o occupazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti, anche indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio, salvo specifiche esenzioni o modalità alternative autorizzate.

  • Art. 8 dei Regolamenti comunali TARES e TARI

    i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati

    L'esclusione richiede una concreta dimostrazione dell'inidoneità o della produzione non apprezzabile di rifiuti. Il giudice ha ritenuto che il parcheggio interrato non rientrasse automaticamente nell'esenzione prevista per le aree scoperte.

  • Art. 8, comma 1, lett. f, Regolamenti TARES e TARI

    aree scoperte adibite al transito o alla sosta gratuita dei veicoli

    La previsione è stata applicata letteralmente alle sole aree scoperte, con esclusione dei parcheggi coperti o interrati, nonostante la società ne avesse sostenuto l'equiparazione per analogia.

  • Art. 7 del D.lgs. n. 546/1992

    potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi

    La richiesta di disapplicazione dei regolamenti è stata dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.

Massime di principio

  • In materia di tributi sui rifiuti, la regola generale è l'assoggettamento delle superfici detenute o occupate nelle zone servite, anche se l'effettiva produzione di rifiuti o l'utilizzo concreto del servizio è modesto.
  • Le esenzioni e le riduzioni costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere provate dal contribuente che le invoca; non è normalmente sufficiente una semplice dichiarazione sulla destinazione dell'area.
  • Per ottenere l'esenzione di un parcheggio riservato a clienti e dipendenti è opportuno documentare l'uso esclusivo mediante sistemi di controllo degli accessi, regolamenti interni, planimetrie, segnaletica e dati di utilizzo.
  • La consulenza tecnica di parte, da sola, può non bastare a dimostrare l'assenza o la trascurabile quantità di rifiuti prodotti; occorrono elementi oggettivi e verificabili.
  • Le clausole regolamentari che esentano le aree scoperte non si estendono automaticamente alle aree coperte o interrate: l'equiparazione richiede una base normativa o una prova concreta dell'identità sostanziale delle situazioni.
  • Le contestazioni sulla legittimità o sulla disapplicazione di un regolamento devono essere proposte tempestivamente, già nel primo grado, per evitare che siano considerate domande nuove in appello.

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