Sentenza del 20/06/2017 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Valore della certificazione liberatoria dei carichi fiscali - Art. 14 comma 3 D.Lgs. n. 472/97
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Terni che aveva accolto il ricorso della contribuente contro una cartella di pagamento relativa a maggiori imposte per gli anni 2008-2009. Secondo l'Agenzia, in caso di cessione di ramo d'azienda permane la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per le obbligazioni tributarie anteriori alla cessione e il certificato negativo dei carichi tributari pendenti, rilasciato il 26 giugno 2009, non avrebbe escluso la possibilità di successivi accertamenti fiscali. La contribuente ha invece sostenuto che la certificazione avesse valore liberatorio, salvo il caso di accertata frode alla legge, non sussistente nella fattispecie.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la certificazione liberatoria prevista dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 impedisse di far valere nei confronti del cessionario ulteriori obbligazioni tributarie preesistenti, salvo l'accertamento di un comportamento fraudolento ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. L'interpretazione dell'Agenzia, secondo cui l'indicazione in certificazione dei carichi "definitivamente accertati" avrebbe consentito successivi accertamenti azionabili solidalmente, è stata disattesa perché avrebbe svuotato di efficacia concreta la certificazione. Gli atti impositivi sono stati annullati. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
La certificazione dei carichi tributari pendenti rilasciata al cessionario ha valore liberatorio rispetto alle obbligazioni tributarie preesistenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
Art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 472/1997
L'effetto liberatorio della certificazione può essere superato in presenza di un comportamento accertato in frode alla legge. In assenza di tale frode, la certificazione conserva la propria efficacia.
Art. 36, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza deve contenere "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".
La sentenza tributaria deve esporre sinteticamente i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione, senza necessità di una dettagliata narrazione dello svolgimento del processo.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
La Commissione ha richiamato la disciplina delle spese di giudizio per disporne la compensazione, in ragione della particolare complessità interpretativa della controversia.
Massime di principio
- In una cessione di azienda o di ramo d'azienda, il cessionario può invocare la certificazione dei carichi tributari pendenti come esimente dalla responsabilità per obbligazioni fiscali anteriori, se la certificazione è stata regolarmente richiesta e rilasciata.
- La certificazione deve avere un'efficacia concreta: non dovrebbe essere interpretata in modo da consentire all'Amministrazione di contestare indefinitamente al cessionario ulteriori passività fiscali preesistenti, salvo i casi di frode previsti dalla legge.
- La responsabilità solidale del cessionario non opera automaticamente quando sussiste una certificazione liberatoria valida; l'Amministrazione deve dimostrare la ricorrenza di una specifica causa legale idonea a superarla, come la frode alla legge.
- È opportuno acquisire e conservare la certificazione prima o contestualmente alla cessione, verificandone contenuto, data e riferibilità all'azienda o al ramo trasferito, perché tali elementi possono essere decisivi in caso di contestazioni.
- La decisione riguarda l'efficacia della certificazione nel caso concreto e non esclude che la responsabilità possa operare in presenza di frode, irregolarità nella certificazione o altre condizioni espressamente previste dalla normativa.
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