Cassazione Penale, Sentenza n. 22799/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d'appello di Milano per il reato contestato (art. 646 c.p. con le circostanze di cui all'art. 61, comma 1, n. 7) e n. 11)). Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione è intervenuto il decesso dell'imputato, denunciato dal difensore, motivo per cui si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che il 08/03/2023 è intervenuto il decesso dell'imputato e, per effetto dell'art. 150 c.p., il reato si è estinto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., con enunciazione della causa di estinzione nel dispositivo. La Corte ha inoltre precisato che, una volta estinto il reato per morte sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., e non è possibile disporre il rinvio per un nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che definisce il reato contestato (appropriazione indebita); citata per identificare il contenuto della condanna impugnata, senza che il giudice di legittimità entri nel merito delle questioni di responsabilità a causa dell'estinzione del reato.
art. 61, primo comma, n. 7) e n. 11) cod. pen.
Circostanze aggravanti applicate in sede di merito per determinare la pena; rilevanti per la motivazione della condanna iniziale ma non decisive dopo l'estinzione del reato per morte.
art. 150 cod. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato per morte dell'imputato; il Supremo Collegio ha applicato questa norma come causa estintiva sopravvenuta che impedisce la prosecuzione del processo penale.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando sussiste una causa estintiva sopravvenuta; la Corte l'ha applicata per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di pronunciare proscioglimenti nel merito quando il rapporto processuale è esaurito; la Corte ha richiamato tale norma per escludere una decisione nel merito dopo l'estinzione del reato.
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la morte dell'imputato sopravvenuta dopo il ricorso impone l'annullamento senza rinvio e preclude pronunce di proscioglimento sul merito.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione di un ricorso (anche mentre il ricorso è pendente), il reato si estingue ai sensi dell'art. 150 c.p. e il giudice della legittimità deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- L'annullamento senza rinvio per causa estintiva sopravvenuta non consente al giudice di Cassazione di pronunciarsi nel merito (ad es. con un proscioglimento): il rapporto processuale è esaurito e la decisione deve enunciare la causa di estinzione.
- È opportuno che il difensore depositi tempestivamente il certificato di morte o altra idonea prova documentale per consentire al giudice di rilevare d'ufficio o su istanza la causa estintiva e ottenere l'annullamento senza rinvio.
- La sopravvenuta estinzione del reato non incide sulle eventuali azioni civili autonome (salvo diverso esito previsto dalla legge); le vicende civilistiche vanno valutate separatamente.
- Se dal provvedimento impugnato non risultano elementi che richiedano una pronuncia di merito incompatibile con l'estinzione, la Corte deve limitarsi ad annullare senza rinvio richiamando la causalità estintiva (con riferimento anche alla giurisprudenza consolidata).
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