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Sentenza

Sentenza n. 4384/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2128 dell’11.10.2024, successivamente conosciuto, con il quale viene negata l’autorizzazione al funzionamento in regime paritario per il corrente anno scolastico 2024-25 alle classi quinte collaterali sezione B degli indirizzi: - LISS liceo scientifico ad indirizzo sportivo - cod. mecc. LTPST2500E - LES op. ec. soc. liceo delle scienze umane opzione economico sociale cod. mecc. LTPM4Q5001 - IT. AFM Istituto Tecnico Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing cod. mecc. LTTDPM500P, Pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per ciascun indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori, v. all. 1; C) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alle classi VB richieste ed attivate per ciascun indirizzo – LISS - cod. mecc. LTPST2500E; LES op. ec. soc. cod. mecc. LTPM4Q5001; IT. AFM cod. mecc. LTTDPM500P – dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 2; D) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. 60846 del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 3; E) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. nr. 67662 del 20.09.2024, v. all. 4; F) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. G) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. H) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INSIGHT S.R.L. il 2\1\2025 : I) Del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale dell’11.12.2024 prot. Nr. 94370, recante Mancata autorizzazione all’attivazione della richiesta classe collaterale (proseguendo la numerazione di cui al ricorso introduttivo, v. all. 12)

Giustizia amministrativa202414288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di autorizzazione al funzionamento in regime di parità scolastica di classi quinte collaterali e mancata estensione della parità a tali classi, nonché il successivo diniego relativo a un'ulteriore classe collaterale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto dell'USR Lazio che negava, per l'anno scolastico 2024-2025, l'autorizzazione al funzionamento in regime paritario di classi quinte collaterali di tre indirizzi scolastici, sostenendo che si trattasse della prima e unica classe collaterale richiesta per ciascun indirizzo, dovuta ai sensi dell'art. 4.8 del d.m. n. 83/2008, anche in presenza di studenti lavoratori. Sono stati inoltre impugnati il decreto collettivo che non aveva esteso la parità alle classi richieste, la nota relativa agli adempimenti per l'avvio dell'anno scolastico e per l'autorizzazione allo sdoppiamento o al funzionamento di classi collaterali, il preavviso di rigetto, nonché, ove occorrente, le disposizioni regolamentari e di indirizzo presupposte. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo decreto dell'USR dell'11 dicembre 2024, recante la mancata autorizzazione all'attivazione di un'ulteriore classe collaterale. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale possa essere esercitato soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso e che il processo amministrativo rimanga nella disponibilità della parte che lo ha instaurato. Pertanto, quando la parte dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all'esame sostanziale degli atti impugnati. Non sono stati quindi esaminati i motivi di illegittimità dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame del merito.

  • art. 4.8 d.m. n. 83/2008

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente come fondamento dell'obbligo di autorizzare la prima e unica classe collaterale richiesta per ciascun indirizzo, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso, purché intervenga prima della decisione nel merito.
  • In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio il merito dell'impugnazione quando la parte che ha instaurato il processo abbia manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati e comporta una definizione processuale del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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