Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26167/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il classamento di un’abitazione situata in Tavarnelle Val di Pesa, passandolo da categoria A/2, classe 4, a categoria A/1, classe 1, con aumento della rendita. I contribuenti, comproprietari dell’immobile, avevano impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che la motivazione fosse insufficiente e che le opere eseguite non giustificassero il nuovo classamento. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello confermando la decisione di primo grado. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto sei motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per carenza di motivazione dell’avviso; 2) motivazione apparente o carente della sentenza d’appello; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle risultanze probatorie; 4) omessa pronuncia su fatti decisivi, in particolare sul pregresso classamento in A/2 e sull’irrilevanza delle opere; 5) omesso esame di fatto decisivo; 6) violazione dell’art. 10 L. 212/2000 per mancato rispetto dei principi di collaborazione e buona fede, in relazione alla rettifica del classamento dell’immobile usato come termine di confronto. L’Agenzia ha resistito con controricorso, ma questo è stato ritenuto tardivo e quindi inefficace, con conseguente mera qualità di intimata.

La decisione

La Corte ha rilevato in via preliminare la tardività del deposito del controricorso dell’Agenzia delle Entrate rispetto al termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che l’Amministrazione è stata considerata mera intimata. Nel merito ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti tutti gli altri. Ha affermato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente/inadeguata, perché non spiegava in modo comprensibile il percorso logico seguito nel confermare il classamento A/1, limitandosi a un richiamo generico al confronto con le unità tipo e alle caratteristiche/ubicazione dell’immobile. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    venti giorni dalla relativa notifica

    Il deposito del controricorso oltre il termine di venti giorni dalla notifica ne determina la tardività e impedisce alla parte di assumere la qualità di controricorrente, con sola veste di intimata.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato quale parametro sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, deducendosi la sua violazione per asserita insufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento catastale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    La mancanza di motivazione, o una motivazione soltanto apparente, integra nullità della sentenza quando non consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 11, sesto comma, Cost.

    È evocato dal ricorrente nel motivo relativo alla carenza di motivazione, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a una decisione motivata, ma non viene oggetto di specifica autonoma ratio decidendi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    La sentenza tributaria è nulla se manca del tutto la motivazione o se questa è apparente, inconciliabile, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per denunciare omessa pronuncia/travisamento delle difese, ma assorbito per l’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro della valutazione delle prove, ma non esaminato autonomamente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro della valutazione delle prove, ma non esaminato autonomamente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come base del primo motivo per denunciare violazione di legge in punto motivazione dell’avviso catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento, tra cui motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che la censura non si traduceva in una vera doglianza da doppia conforme.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    principio di collaborazione e buona fede

    È richiamato dal ricorrente per lamentare che l’Amministrazione non si sia conformata a tali principi, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949

    È evocato dalla sentenza d’appello per il criterio del confronto con le unità tipo ai fini del classamento catastale.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    È richiamato per individuare il giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve superare la soglia minima di comprensibilità richiesta dalla Costituzione; al di sotto di essa la sentenza è nulla per motivazione apparente.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la sentenza è nulla per difetto di motivazione non solo quando la motivazione manchi del tutto, ma anche quando sia solo apparente, contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, perché non consente il controllo sulla ratio decidendi.
  • La motivazione è apparente quando il giudice enuncia formule generiche o richiami normativi/tecnici senza spiegare in concreto perché quegli elementi conducano alla decisione adottata.
  • Quando il giudice di merito conferma un classamento catastale facendo riferimento al confronto con le unità tipo, deve esplicitare in modo intelligibile il percorso comparativo e le ragioni per cui le caratteristiche e l’ubicazione dell’immobile giustifichino la categoria attribuita.
  • La tardiva proposizione o il tardivo deposito del controricorso comportano che la parte intimata non acquisisca la qualità di controricorrente nel giudizio di legittimità.
  • L’accoglimento di un motivo logicamente pregiudiziale può determinare l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso non esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.