Cassazione Civile, Ordinanza n. 17875/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2010 emesso per un immobile utilizzato da un'università non statale legalmente riconosciuta. Il giudice tributario di secondo grado aveva annullato l'atto ritenendo applicabile l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività didattiche svolte da enti non commerciali, valorizzando bilanci e rendicontazioni che mostravano un risultato economico non superiore al pareggio e richiamando anche una disciplina sopravvenuta in materia di IMU e il riconoscimento legislativo dell'attività universitaria non statale. L'ente impositore ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contribuente non aveva provato in concreto lo svolgimento di attività esente con modalità non commerciali e che i giudici di merito avevano impropriamente desunto il requisito oggettivo da documenti generali e dal solo pareggio di bilancio; con il secondo deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando la mancata prova specifica della destinazione degli immobili ad attività esenti e delle modalità non commerciali di esercizio. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ma sostiene che la sentenza di merito si fondava anche su una ratio non censurata.
La decisione
La Corte di cassazione respinge l'eccezione preliminare di inammissibilità, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché accerti in concreto se, per l'anno 2010, il corrispettivo richiesto e versato per l'attività universitaria svolta negli immobili possa considerarsi simbolico e quindi compatibile con l'esenzione ICI; al giudice di rinvio demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il solo pareggio di bilancio e la natura non commerciale dell'ente non bastano a dimostrare il requisito oggettivo dell'esenzione, che richiede la prova dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali, secondo i principi interni e quelli desumibili dalla decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"
L'esenzione ICI richiede la compresenza del requisito soggettivo dell'ente non commerciale e del requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate, svolte con modalità non commerciali.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria dei giudici di merito, ma la Corte decide la questione principalmente sul piano del corretto criterio giuridico di valutazione del requisito esentativo.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la lettura delle prove documentali; la Corte non accoglie una rivalutazione del merito, ma corregge il parametro giuridico applicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.
La disciplina introdotta successivamente non può applicarsi retroattivamente al periodo d'imposta 2010.
art. 107 TFUE
"sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"
L'esenzione è compatibile con il diritto UE solo se l'attività è effettivamente non economica; altrimenti può integrare un aiuto di Stato.
art. 1, comma 721, legge 160/2019
Richiamato dalla CTR, ma la Corte chiarisce che tale riferimento non sana la mancata verifica concreta del carattere simbolico del corrispettivo nell'annualità controversa.
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis
Ha esteso l'esenzione anche alle attività indicate dalla lettera i) a prescindere dalla natura eventualmente commerciale, poi ulteriormente modificata.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39
Ha sostituito la precedente formulazione, chiarendo che l'esenzione opera per attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200
È disciplina sopravvenuta e non retroattiva rispetto all'annualità 2010.
d.m. 26 giugno 2014
È disciplina sopravvenuta e non retroattiva rispetto all'annualità 2010.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività didattiche o assimilate, il contribuente deve provare in concreto non solo la natura dell'ente e la destinazione dell'immobile, ma anche che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
- Il pareggio di bilancio o la mera documentazione contabile dell'ente non sono, da soli, sufficienti a dimostrare il carattere non commerciale dell'attività ai fini dell'esenzione tributaria.
- La prova dell'esenzione non può essere assolta mediante documenti generali o astratti sulla natura istituzionale dell'ente; occorre un accertamento specifico sulle concrete condizioni di svolgimento dell'attività e sull'entità del corrispettivo richiesto agli utenti.
- Nella verifica della compatibilità dell'esenzione con il diritto UE, il giudice deve accertare se il servizio sia reso gratuitamente o dietro pagamento di un importo meramente simbolico; il solo richiamo a discipline successive non sostituisce tale verifica per i periodi d'imposta anteriori.
- L'onere di dimostrare i presupposti di una causa di esenzione o agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, mentre l'ente impositore non deve anticipare in accertamento la prova negativa di tutte le possibili esenzioni astrattamente ipotizzabili.
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