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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39572/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romoli impugnava esclusivamente il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 c.p., lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto ostativo un precedente costituito da un decreto penale di condanna (del 23/05/2011 per fatto del 27/11/2010) per reato contravvenzionale, senza considerare che tale precedente si era estinto per decorso del tempo (assenza di ulteriori reati nei due anni successivi). L'imputato deduceva inoltre che la Corte non aveva valutato elementi soggettivi come l'occasionalità e la resipiscenza. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 800 euro di multa, con sospensione condizionale della pena, ma negando la non menzione in ragione della non trascurabile gravità del fatto (possesso di modico quantitativo di shaboo di buona qualità destinato a cessione, sostanza ritenuta particolarmente dannosa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello sul diniego della non menzione: anche se il precedente in questione era effettivamente estinto e dunque non poteva essere considerato ostativo per quella ragione, la Corte territoriale aveva motivato il diniego basandosi sulla gravità del fatto commesso e sui criteri previsti dall'art. 133 c.p. (natura e modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo). La Cassazione ha concluso che la decisione di merito ha motivazione congrua e insindacabile sotto il profilo logico-argomentativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al traffico/illecito possesso di sostanze stupefacenti applicata per la responsabilità dell'imputato; elemento di fatto che ha motivato la condanna e la valutazione della gravità del reato

  • art. 175 c.p.

    Prevede il beneficio della non menzione della condanna; la sua concessione è discrezionale e non automatica rispetto alla sospensione condizionale della pena

  • art. 163 c.p.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la sua concessione non vincola automaticamente il riconoscimento della non menzione

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri di valutazione per la determinazione della pena (natura, specie, mezzi e modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo, ecc.), criteri che devono essere richiamati dal giudice quando motiva il diniego della non menzione

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    Richiamato proceduralmente nell'atto di citazione delle conclusioni del P.G.; non incidenta direttamente sulla valutazione del beneficio ma sul rito o sulle conclusioni del pubblico ministero

  • giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813)

    Conferma il principio secondo cui la concessione della non menzione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e deve essere motivata con riferimento agli elementi dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) è discrezionale e può essere negato anche quando la sospensione condizionale della pena sia concessa; la decisione deve essere motivata richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Un precedente penale estintosi per decorso del tempo (es. decreto penale di condanna non seguito da ulteriori reati nei due anni) non può essere considerato ostativo per il riconoscimento della non menzione, ma l'assenza del precedente non impedisce comunque al giudice di negare la non menzione sulla base della gravità del reato attuale
  • Nella valutazione della non menzione rilevano la natura e le modalità dell'azione, la pericolosità della sostanza o del comportamento e il danno o pericolo cagionato: il possesso di sostanze particolarmente dannose destinate alla cessione può giustificare il diniego
  • Il giudice di merito deve fornire motivazione congrua e specifica quando nega la non menzione, collegando il diniego agli indici valutativi dell'art. 133 c.p.; tale motivazione è sindacabile dalla Cassazione solo nei limiti della logicità e completezza argomentativa
  • Chi impugna per la mancata non menzione deve non solo dimostrare l'inesistenza di ostacoli formali (es. precedenti non più rilevanti), ma anche confutare la valutazione di gravità e le ragioni di merito addotte dal giudice di appello

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