Cassazione Penale, Sentenza n. 10391/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bellucci era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, cod. strada, commesso il 17/06/2019. In cassazione il difensore ha impugnato la sentenza per due motivi principali: I) nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al nuovo difensore di fiducia (avv. Marco Bresciani), dopo la revoca del precedente difensore (avv. Longobardi); II) vizio di motivazione nella mancata concessione della messa alla prova, per presunta omissione di valutazione del programma di trattamento. La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità processuale: è emerso che il decreto di citazione in appello del 26/11/2021 era stato notificato via PEC al precedente difensore (avv. Longobardi) e non al nuovo difensore di fiducia (avv. Marco Bresciani), il quale aveva materialmente redatto e depositato l'atto di impugnazione e la relativa nomina/revoca. La Corte ha qualificato l'omessa citazione del difensore di fiducia come nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, cod. strada
norma sostanziale che disciplina le sanzioni per guida in stato di ebbrezza; identificata come il reato per cui il ricorrente era stato condannato
art. 178 c.p.p.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
la Corte ha ritenuto che l'omessa citazione del difensore di fiducia integri una nullità assoluta ai sensi di questa previsione, quando l'atto processuale debba essere notificato al difensore nominato dall'imputato
art. 179 c.p.p.
in combinato con l'art. 178, questa norma è stata interpretata come causa di nullità assoluta della sentenza quando la notificazione non raggiunge il difensore di fiducia destinato a rappresentare l'imputato nel giudizio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Rv. 281071 - 01
precedente citato a sostegno del principio che l'omessa citazione del difensore di fiducia comporta nullità assoluta nel giudizio di cognizione
Massime di principio
- La notificazione degli atti processuali deve raggiungere il difensore di fiducia effettivamente nominato dall'imputato: la notifica al precedente difensore, se questo è stato revocato, non è sufficiente.
- L'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità assoluta (art. 178 e 179 c.p.p.) e può portare all'annullamento della sentenza anche se il vizio emerge in sede di appello o cassazione.
- Quando il difensore successivo ha materialmente redatto e depositato l'atto di impugnazione con documento di nomina/revoca, il giudice deve verificare che la notificazione sia stata effettuata al nuovo difensore; in caso contrario la causa va rinnovata con rinvio.
- Le questioni processuali attinenti alla regolarità delle notificazioni sono spesso decisive e possono assorbire questioni di merito (es. valutazioni sulla messa alla prova); pertanto la difesa deve curare con attenzione le formalità di nomina e la prova della ricezione degli atti.
- Per evitare la nullità: comunicare tempestivamente la nomina/revoca ai soggetti competenti, richiedere la notifica espressa al nuovo difensore o, se necessario, chiedere la rinuncia all'udienza fino a regolare notifica.
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