Ordinanza n. 472/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento unico n. 81/S/2025, prot. 1155, del 24 aprile 2025, adottato dal SUAPE dell'Unione dei Comuni Nora e Bithia avente ad oggetto “Procedura abilitativa semplificata per Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare denominato Sarroch, con potenza nominale di 7,58 MW da realizzare nel comune di Sarroch" (doc. 1); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi: - la nota prot. 21867 del 24 aprile 2025 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale, recante "SUAPEE c.u. 814834 - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di 7,58 MW - Controdeduzioni alle osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/90"; - la nota prot. 895 del 1° aprile 2025 adottata dal SUAPE Bacino Suap Associato - Unione dei Comuni Nora e Bithia recante "preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90 all'accoglimento dell'istanza per Procedura abilitativa semplificata per Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato Sarroch, con potenza nominale di 7,58 MW da realizzare nel Comune di Sarroch; - la nota del 28 marzo 2025 adottata dal Comune di Sarroch avente ad oggetto "Richiesta verifica pratica 81434 - Conferenza di servizi. Parere negativo” - la nota prot. 12985 del 12 marzo 2025 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale, recante "SUAPEE c.u. 814834 - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di 7,58 MW - Trasmissione relazione tecnica illustrativa e parere di competenza; - la nota prot. 65240 del 20 dicembre 2024 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della pianificazione urbanistica la nota prot. 9516 del 23 dicembre 2024 del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari; - le note del 2 dicembre 2024 e del 3 dicembre 2024 del Comune di Sarroch; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), commi 2, 5, 6 e 7 e relativi Allegati della L.R. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 65, recante "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi" per contrasto con gli artt. 117, commi 1 e 3, 9, 11 e 41, 42, 43 e 97 della Costituzione, nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili; oppure previa disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), commi 2, 5, 6 e 7 e relativi Allegati della L.R. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, per violazione del diritto comunitario, segnatamente del Protocollo n. 1 alla CEDU (Protezione della proprietà), del Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17.12.1994, e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della Direttiva 2009/28/CE e dei principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento, e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell'art. 1, comma 1, lett. a), commi 2, 5, 6 e 7 e relativi Allegati della L.R. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili sanciti (i) dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (modificata dalla successiva Direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; (ii) dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023, che ha introdotto un quadro di norme di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa di rinnovabili; (iii) dal Regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e (iv) dal Regolamento (UE) n. 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1\7\2025: degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\10\2025: della nota del 16 luglio 2025 adottata dal Comune di Sarroch mediante il SUAPE, avente ad oggetto "Protocollo n. 3156 dell'11/11/2024. Codice univoco nazionale: 13009460968 – 04112024-0918.814834. Procedura abilitativa semplificata per Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato Sarroch, con potenza nominale di 7,58 MW da realizzare nel Comune di Sarroch – Istanza di riesame ex art. 21-nonies della L. 241/1990. RISCONTRO";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego SUAPE relativo alla procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7,58 MW, nonché atti presupposti e diniego di riesame in autotutela
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento unico SUAPE di diniego alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sostenendo, con il primo motivo, che l'intervento sarebbe localizzato in area idonea anche alla luce della legge regionale sarda n. 20 del 2024. Gli ulteriori motivi hanno dedotto l'illegittimità costituzionale e la contrarietà al diritto dell'Unione europea della medesima legge regionale, nonché, con i primi motivi aggiunti, l'illegittimità del decreto ministeriale 21 giugno 2024, sulla base di sopravvenienze giurisprudenziali. Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il diniego di annullamento in autotutela adottato dal SUAPE. Il Comune di Sarroch ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'Unione dei Comuni Nora e Bithia. Prima dell'udienza, la società ha chiesto il rinvio della trattazione in ragione di una nuova istanza di riesame, fondata anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che aveva dichiarato l'illegittimità parziale della legge regionale n. 20 del 2024, e su ulteriore documentazione relativa allo stato dei luoghi. All'udienza la ricorrente ha rinunciato ai secondi motivi aggiunti, prestando acquiescenza al relativo provvedimento.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso, né l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Ha ritenuto sussistenti le ragioni eccezionali previste dall'art. 73-bis c.p.a. per rinviare la trattazione, considerata la possibile definizione del procedimento amministrativo a seguito della nuova istanza di riesame, che potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 20 maggio 2026. La rinuncia ai secondi motivi aggiunti è stata espressamente rilevata, ma l'ordinanza non definisce il giudizio su tale capo né regola le spese.
Norme richiamate
art. 73-bis c.p.a.
Consente il rinvio della trattazione quando ricorrono ragioni eccezionali; nel caso concreto il rinvio è stato giustificato dalla possibile definizione del procedimento amministrativo e dalla conseguente possibile perdita di interesse al ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di diniego e alle controdeduzioni nell'ambito del procedimento amministrativo.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato in relazione all'istanza di riesame finalizzata all'annullamento d'ufficio del provvedimento.
l.r. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20
La società ne ha contestato l'applicazione, deducendone l'illegittimità costituzionale e la contrarietà al diritto dell'Unione europea; la questione non è stata decisa con l'ordinanza.
sentenza Corte costituzionale n. 184 del 2025
Richiamata quale sopravvenienza sulla cui base la società ha presentato una nuova istanza di riesame; l'ordinanza non ne esamina gli effetti sostanziali.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione ai sensi dell'art. 73-bis c.p.a. quando una sopravvenuta iniziativa amministrativa è concretamente idonea a definire il procedimento e potrebbe rendere improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La possibile definizione del procedimento amministrativo mediante riesame dell'atto impugnato costituisce una ragione eccezionale idonea a giustificare il rinvio della trattazione, soprattutto quando il ricorso è stato iscritto a ruolo da tempo non risalente e le amministrazioni non si oppongono al rinvio.
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