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Legge

L.R. Veneto 3/2010

Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 3/2010 aggiorna la legge n. 7/2008 sostituendo il riferimento ai prodotti agricoli di origine regionale con i prodotti agricoli a chilometri zero, ridefinendone categorie e misure di promozione. Introduce regole su ristorazione collettiva, mercati degli agricoltori, loghi promozionali e spazi dedicati nella vendita al dettaglio, con alcuni termini transitori per i contratti e le strutture già esistenti.

Modifiche alla disciplina veneta sui prodotti agricoli a chilometri zero

Modifiche alla disciplina veneta sui prodotti agricoli a chilometri zero

La legge regionale del Veneto n. 3 del 22 gennaio 2010 riscrive in più punti la legge regionale n. 7/2008, spostando il baricentro dalla provenienza “regionale” alla nozione di prodotti agricoli a “chilometri zero”. L’obiettivo è promuovere consumo, commercializzazione, trasparenza verso i consumatori e sostenibilità ambientale nel territorio veneto.

Finalità e definizioni

La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a chilometri zero, favorendone consumo e commercializzazione e assicurando maggiore trasparenza dei prezzi e adeguata informazione sull’origine e sulle specificità dei prodotti. La disciplina regionale interviene anche per rafforzare i controlli su presentazione ed etichettatura, incentivare la ristorazione collettiva pubblica, la vendita diretta, e l’impiego di tali prodotti da parte di ristorazione e ospitalità operanti in Veneto.

Ai fini della legge, sono considerati prodotti agricoli a chilometri zero i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano in quattro categorie:

  • prodotti di qualità, individuati tramite il richiamo alla legge regionale n. 40/2003;
  • prodotti tradizionali, richiamati dal decreto legislativo n. 173/1998;
  • prodotti stagionali, messi in vendita o consegnati freschi nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
  • prodotti di comprovata sostenibilità ambientale, per i quali sia dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra rispetto a prodotti equivalenti.

Per questa ultima categoria le emissioni di GHG devono essere calcolate secondo le norme UNI ISO 14064-1 e UNI ISO/TR 14062:2007. La Giunta regionale deve definire entro un anno dall’entrata in vigore della legge le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG e il relativo modello di calcolo.

Appalti e ristorazione collettiva pubblica

Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, l’utilizzo di prodotti agricoli a chilometri zero può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione. Restano comunque salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, fino alla loro scadenza.

I gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono rendere espressa l’utilizzazione di prodotti a chilometri zero attraverso idonei strumenti di informazione agli utenti.

Vendita diretta e mercati pubblici

Nei nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche, o in caso di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, i comuni devono riservare agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta almeno il 15% del totale dei posteggi.

I comuni, nell’ambito del proprio territorio e del piano per il commercio, devono inoltre destinare aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale sul commercio su aree pubbliche.

Ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico

Alle imprese che esercitano attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico nel territorio regionale, se nell’anno si approvvigionano per almeno il 30% in valore di prodotti agricoli a chilometri zero, viene assegnato un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nella promozione.

L’approvvigionamento deve essere documentato nelle fatture di acquisto, che devono indicare origine, natura, qualità e quantità dei prodotti. Le imprese ammesse entrano in un apposito circuito regionale veicolato nelle attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta regionale definisce caratteristiche e modalità di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione.

Commercio al dettaglio e spazi dedicati

Nelle strutture di vendita disciplinate dalla normativa regionale sul commercio, con esclusione degli esercizi di vicinato, se vengono messi in vendita prodotti agricoli a chilometri zero devono essere previsti appositi ed esclusivi spazi destinati a tali prodotti.

Le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi a tale obbligo entro due anni.

Abrogazione e disciplina previgente

È abrogato l’articolo 7 della legge regionale n. 7/2008, che prevedeva il parere di compatibilità della Commissione europea. La legge modificativa elimina quindi tale meccanismo, ritenendo non più necessaria la notifica comunitaria alla luce delle modifiche apportate.

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