L.R. Veneto 2/2010
Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" e successive modifiche ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 2/2010 adegua la legge regionale n. 1/1999 eliminando la previsione della nomina regionale del presidente del collegio sindacale degli organismi di garanzia e rinviando alla disciplina del codice civile. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.
Modifica della disciplina regionale sugli interventi per l’accesso al credito nel commercio
Modifica della disciplina regionale sugli interventi per l’accesso al credito nel commercio
La legge regionale del Veneto n. 2 del 22 gennaio 2010 interviene sulla legge regionale n. 1/1999, che disciplina gli interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio. L’obiettivo è adeguare la normativa regionale alla disciplina civilistica vigente, eliminando il riferimento alla nomina regionale del presidente del collegio sindacale degli organismi di garanzia.
Adeguamento della composizione del collegio sindacale
La modifica riguarda una delle condizioni statutarie richieste agli organismi di garanzia per accedere ai benefici regionali. In particolare, la precedente previsione che attribuiva alla Giunta regionale la nomina del presidente del collegio sindacale viene sostituita con un rinvio alle norme del codice civile.
Resta quindi fermo che:
- il collegio sindacale deve essere composto secondo le regole civilistiche;
- il presidente del collegio sindacale continua a svolgere la funzione di controllo e rendicontazione prevista dalla legge regionale;
- non è più previsto alcun intervento diretto della Regione nella nomina di tale presidente.
Contenuto sostanziale della disciplina richiamata
Nel sistema della legge regionale n. 1/1999, gli organismi di garanzia possono accedere ai contributi regionali se rispettano specifiche condizioni organizzative e statutarie. Tra queste restano rilevanti:
- il requisito dimensionale di almeno 400 imprese associate, con sede legale nel territorio regionale;
- la disciplina delle garanzie concesse indipendentemente dalle quote sottoscritte o versate;
- il divieto, in linea generale, di richiedere ai soci diritti o provvigioni proporzionati al finanziamento ottenuto, salvo costi di istruttoria e commissioni di garanzia bancarie;
- l’obbligo di comunicare preventivamente alla Giunta regionale le cause di scioglimento in caso di liquidazione;
- il divieto di distribuire contributi regionali a fondo perduto se è prevista la restituzione delle quote sociali o consortili versate.
Obblighi di controllo e rendicontazione
Resta ferma la funzione di vigilanza affidata al presidente del collegio sindacale, che deve redigere annualmente una relazione sulla regolarità dell’utilizzo dei finanziamenti regionali, sul corretto svolgimento delle operazioni di garanzia e sul rispetto delle disposizioni della legge regionale.
La disciplina richiamata prevede inoltre che gli organismi di garanzia, mediante atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, dichiarino:
- che gli interessi maturati sui contributi regionali possono essere usati per coprire le spese di gestione;
- che la garanzia prestata non superi normalmente il 50% del prestito, con possibilità di elevazione caso per caso fino all’80% da parte del consiglio di amministrazione.
Rapporti con gli istituti di credito e utilizzo del fondo
Le convenzioni tra istituti di credito e organismi di garanzia devono prevedere che, in caso di insolvenza del socio, l’intervento del fondo a favore del beneficiario avvenga solo dopo l’espletamento di tutte le azioni di rivalsa nei confronti dell’impresa insolvente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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