L.R. Veneto 5/2010
Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 5/2010 promuove la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e gestione delle imprese venete, prevedendo agevolazioni per lavoratori e imprese, bando regionale, possibile costituzione di fondi d’impresa e vincoli de minimis. Le disposizioni acquistano efficacia solo dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio 2010-2012 e la disciplina finanziaria riguarda gli esercizi 2010 e 2011.
Partecipazione dei lavoratori alla proprietà e gestione d’impresa
Partecipazione dei lavoratori alla proprietà e gestione d’impresa
La legge della Regione del Veneto disciplina misure di promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà, agli obiettivi e alla gestione delle imprese operanti nel territorio regionale. Il provvedimento è finalizzato a sostenere forme di coinvolgimento finanziario e organizzativo dei lavoratori veneti, con strumenti agevolativi sia per i dipendenti sia per le imprese che attuano tali modelli.
Ambito soggettivo e operazioni ammesse
La disciplina si applica ai lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali, società di persone e imprese individuali con sede operativa in Veneto; ai lavoratori pensionati che abbiano lavorato per almeno due anni presso tali soggetti; ai lavoratori impiegati per almeno sei mesi, anche non continuativi, tramite somministrazione; e ai collaboratori a progetto che abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi.
Sono agevolabili diverse forme di partecipazione:
- acquisizione, assegnazione o trasferimento di azioni o quote di società di capitali;
- ingresso dei dipendenti come soci accomandanti in società in accomandita semplice;
- ingresso dei dipendenti come soci in una società esistente o da costituire mediante conferimento dell’azienda dell’imprenditore;
- adesione a società o fondazioni d’investimento riservate ai lavoratori ammessi.
Presupposti e limiti della partecipazione
La partecipazione finanziaria offerta ai lavoratori non può essere inferiore a un decimo del capitale della società o dell’impresa. Ai fini della legge:
- nelle società di capitali rileva il capitale sottoscritto;
- nelle società di persone rileva il valore complessivo delle quote risultante dalla situazione patrimoniale;
- nelle imprese individuali rileva il valore dell’azienda risultante dalla situazione patrimoniale.
Anche il numero dei lavoratori partecipanti o associati non può essere inferiore a un decimo dei soggetti occupati presso la società o l’impresa. La partecipazione è volontaria, può essere individuale o collettiva e l’offerta deve essere aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni, nel rispetto della parità di trattamento e con riferimento a categoria professionale, livello di inquadramento, anzianità e tipologia di rapporto.
Agevolazioni per i lavoratori
La Giunta regionale può concedere ai lavoratori e agli altri soggetti ammessi agevolazioni e finanziamenti per favorire la partecipazione alle operazioni previste dalla legge. Gli strumenti indicati comprendono:
- prestiti agevolati;
- finanziamento di assicurazioni o garanzie bancarie contro il rischio di insolvenza;
- esenzioni o riduzioni di tributi, canoni o altri diritti di competenza regionale, entro i limiti annuali stabiliti con legge finanziaria;
- incentivi agli enti locali o alle loro associazioni che promuovono le iniziative.
Tali misure sono aggiuntive rispetto a eventuali agevolazioni previste dalla normativa nazionale.
Agevolazioni per le imprese e criteri di priorità
La Giunta regionale può concedere alle imprese che realizzano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione:
- contributi in conto interessi o altre agevolazioni creditizie;
- esenzioni, riduzioni o altre agevolazioni tributarie regionali, nei limiti della legge finanziaria;
- incentivi agli enti locali o alle loro associazioni che promuovono le iniziative.
Le agevolazioni sono assegnate con priorità alle piccole e medie imprese che:
- concordano le forme di partecipazione finanziaria con le organizzazioni sindacali regionalmente più rappresentative;
- informano e formano adeguatamente i lavoratori sui rischi della partecipazione al capitale, soprattutto nelle società di persone;
- prevedono rappresentanza dei dipendenti nel collegio sindacale, nel consiglio di amministrazione o in altri organi societari, oppure forme equivalenti di partecipazione o controllo;
- assumono a tempo indeterminato collaboratori a progetto o lavoratori somministrati, oppure trasformano contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato;
- prevedono forme concordate di accumulazione del risparmio da investire nell’impresa;
- si impegnano al riacquisto delle quote entro cinque anni in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è possibile anche concordare preventivamente un reciproco impegno di vendita della quota all’impresa in caso di cessazione non dovuta a pensionamento.
Modalità di concessione e fondi d’impresa
Le agevolazioni, le garanzie e le incentivazioni sono attribuite mediante apposito bando approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
La Giunta regionale è inoltre autorizzata a promuovere, costituire o partecipare a società di investimento riservate ai dipendenti e agli altri lavoratori individuati dalla legge, per favorire le forme di partecipazione previste.
Compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato
Le agevolazioni alle imprese devono rispettare le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”). La disciplina regionale opera quindi entro il quadro europeo di riferimento per gli aiuti di modesta entità.
Regime finanziario ed efficacia temporale
Gli oneri sono quantificati in 700.000 euro per il 2010 e in 1.000.000 euro per il 2011, con copertura mediante risorse del bilancio regionale indicate nella legge.
Le disposizioni acquistano efficacia solo dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012. Pertanto, l’applicazione concreta è collegata a quel momento iniziale e la copertura finanziaria è riferita ai soli esercizi 2010 e 2011.
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