L.R. Veneto 1/2010
Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 1/2010 aggiorna la l.r. n. 48/1993 sugli interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane, eliminando la nomina regionale del presidente del collegio sindacale degli organismi di garanzia e rinviando al codice civile per la sua composizione. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR n. 8 del 26 gennaio 2010.
Modifiche alla disciplina regionale sui finanziamenti agevolati alle imprese artigiane
Modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati per le imprese artigiane
La legge regionale del Veneto n. 1 del 2010 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, che disciplina gli interventi a favore degli organismi di garanzia per sostenere il settore artigiano. L’obiettivo è adeguare la normativa regionale al quadro civilistico e comunitario, eliminando il potere regionale di nominare il presidente del collegio sindacale.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento non istituisce una nuova disciplina generale, ma modifica due disposizioni della l.r. n. 48/1993:
- una previsione statutaria richiesta agli organismi di garanzia per accedere ai benefici regionali;
- la disciplina del collegio sindacale di tali organismi.
La portata dell’atto è limitata al territorio della Regione Veneto.
Requisiti statutari per accedere agli interventi regionali
Viene eliminato, tra le condizioni statutarie richieste agli organismi di garanzia beneficiari degli interventi regionali, il riferimento alla nomina del presidente del collegio sindacale da parte della Giunta regionale. Restano invece fermi gli altri requisiti previsti dalla legge regionale n. 48/1993, tra cui:
- l’attività di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di altre strutture di intermediazione finanziaria;
- la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;
- l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili ai soci;
- specifiche regole di ammissione dei soci;
- l’obbligo di devoluzione delle somme residue, in caso di scioglimento, a iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Collegio sindacale degli organismi di garanzia
La nuova formulazione dell’articolo 14 stabilisce che il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile. Non è quindi più prevista la nomina regionale del presidente.
Resta tuttavia attribuito al presidente del collegio sindacale un ruolo di controllo e rendicontazione, in particolare:
- predisporre semestralmente una relazione alla Giunta regionale sull’utilizzo del fondo di garanzia;
- attestare annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla legge regionale.
Ragioni dell’intervento normativo
La modifica nasce dall’esigenza di coordinare la disciplina regionale con l’ordinamento civile vigente, dopo l’abrogazione della norma statale che consentiva alla legge o allo statuto di attribuire allo Stato o a enti pubblici la nomina dei sindaci. La Regione elimina quindi la propria partecipazione diretta nella designazione del presidente del collegio sindacale, mantenendo invece i controlli funzionali all’uso corretto delle provvidenze pubbliche.
Entrata in vigore e urgenza
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto della Regione Veneto e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, avvenuta nel BUR n. 8 del 26 gennaio 2010.
Valutazione di attualità
Si tratta di una legge di modifica ancora rilevante solo come testo di coordinamento della disciplina vigente, ma non introduce un regime autonomo destinato a esaurirsi. Non risultano dalla sola fonte fornita elementi per considerarla obsoleta o superata.
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