L.R. Veneto 6/2010
Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto riconosce il valore sociale del commercio equo e solidale, istituisce un elenco regionale delle organizzazioni, prevede interventi di promozione, formazione e contributi fino al 40% per le organizzazioni iscritte, e disciplina giornate/fiera dedicate. Modifica inoltre la l.r. 55/1999. Le disposizioni acquistano efficacia dall’entrata in vigore del bilancio 2010-2012.
Sostegno al commercio equo e solidale e modifica della legge regionale Veneto n. 55/1999
Sostegno al commercio equo e solidale nella Regione Veneto
La legge regionale disciplina il riconoscimento, la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale nel Veneto, integrando anche la normativa regionale sulla cooperazione allo sviluppo e i diritti umani. Il provvedimento introduce un elenco regionale delle organizzazioni ammesse ai benefici e definisce interventi divulgativi, formativi e finanziari.
Finalità e impostazione generale
La Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale come forma di cooperazione orientata a scambi commerciali più giusti con produttori di Paesi in via di sviluppo. L’obiettivo è favorire:
- l’accesso al mercato di produttori marginali;
- uno sviluppo sostenibile;
- un modello produttivo cooperativo;
- la tutela dei diritti dei lavoratori.
Per perseguire tali finalità la Regione intende rafforzare l’informazione ai consumatori, diffondere i prodotti del commercio equo e solidale e sostenere, anche economicamente, iniziative e progetti coerenti con la legge regionale n. 55/1999.
Nozione di commercio equo e solidale e prezzo equo
La legge qualifica il commercio equo e solidale come attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, organizzati in forma collettiva, sulla base di accordi di lunga durata tra produttore e acquirente.
Gli accordi devono contenere:
- pagamento di un prezzo equo;
- misure a carico dell’acquirente per migliorare progressivamente qualità del prodotto/servizio, processi produttivi e sviluppo della comunità locale;
- miglioramento degli standard ambientali;
- trasparenza della filiera anche verso i terzi;
- obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, remunerazione adeguata, rispetto delle norme OIL e dei diritti sindacali.
La proposta dell’acquirente deve essere accompagnata dall’offerta di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine o da strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori; se il produttore rinuncia, gli accordi devono darne atto con i motivi.
Il prezzo è considerato equo quando nasce da un processo fondato su dialogo, trasparenza e responsabilità reciproca, con valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l’impresa del produttore e a incidere correttamente sulla filiera. Deve comunque consentire reddito per investimenti, remunerazione dignitosa dei lavoratori e copertura degli obblighi contrattuali.
Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale
Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
Possono esservi iscritti soggetti:
- senza scopo di lucro;
- organizzati in forma collettiva;
- con statuto che preveda ordinamento a base democratica;
- operanti stabilmente nel territorio regionale;
- appartenenti a una delle categorie previste dalla legge.
Sono ammesse due categorie:
- soggetti accreditati dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi, nel rispetto della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale;
- altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni attuative regionali.
Requisiti, modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione sono demandati alle disposizioni attuative della Giunta regionale.
Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale
I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati attraverso:
- la provenienza da un’organizzazione del commercio equo e solidale accreditata;
- la certificazione rilasciata da enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), mediante marchio di garanzia.
Interventi regionali di promozione, informazione e sostegno
La Giunta regionale è chiamata a promuovere e sostenere una serie di azioni, tra cui:
- iniziative divulgative e di sensibilizzazione rivolte ai consumatori;
- informazione specifica sui prodotti certificati FLO;
- azioni educative nelle scuole sul consumo consapevole;
- formazione per operatori e volontari delle organizzazioni;
- sostegno alle giornate regionali e alla fiera del commercio equo e solidale;
- realizzazione di un portale regionale dedicato;
- finanziamenti a fondo perduto per le organizzazioni iscritte, fino al 40% delle spese ammissibili per investimenti materiali e immateriali funzionali all’attività, comprese sede, attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
- promozione dell’uso dei prodotti equo-solidali negli enti pubblici, nel rispetto delle norme sugli acquisti;
- iniziative di cooperazione a sostegno della rete dei produttori.
L’iscrizione nell’elenco regionale è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge.
Giornata regionale e fiera del commercio equo e solidale
La Giunta regionale sostiene annualmente, con specifici contributi e in collaborazione con le organizzazioni iscritte, una o più giornate del commercio equo e solidale come momento di incontro con la comunità veneta.
È inoltre promossa e sostenuta annualmente una fiera organizzata con le organizzazioni iscritte per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.
Disposizioni attuative e tempistiche
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare:
- requisiti e modalità di iscrizione all’elenco regionale, nonché ipotesi di sospensione e cancellazione;
- tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti per promozione, giornate e fiera.
Le disposizioni della legge acquistano efficacia dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Aiuti di Stato e notifiche europee
Gli atti applicativi che prevedono aiuti di Stato devono essere notificati secondo la normativa comunitaria, salvo i casi coperti da regolamenti di esenzione. L’avvenuta acquisizione del parere di compatibilità della Commissione europea è resa pubblica mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Modifiche alla legge regionale Veneto n. 55/1999
La legge amplia la normativa regionale sulla cooperazione allo sviluppo introducendo il commercio equo e solidale tra le attività di cooperazione. In particolare:
- tra i contenuti dei progetti di cooperazione decentrata viene inserita la promozione del commercio equo e solidale;
- nel Comitato per la cooperazione allo sviluppo entrano due rappresentanti effettivi e uno supplente designati d’intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale;
- si adegua la disciplina delle designazioni nel Comitato;
- la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo viene prevista con cadenza biennale, con una manifestazione collegata per la presentazione di progetti e iniziative.
La designazione dei rappresentanti del commercio equo e solidale nel Comitato opera a decorrere dalla nona legislatura.
Norma transitoria
Fino all’istituzione dell’elenco regionale, possono accedere ai finanziamenti i soggetti che:
- non perseguono scopo di lucro;
- sono organizzati in forma collettiva;
- hanno uno statuto con ordinamento democratico;
- operano stabilmente nel territorio regionale;
- risultano iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES).
Aspetti finanziari
La spesa corrente è quantificata in 200.000 euro annui a decorrere dal 2010. Per il 2010 la copertura avviene mediante prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti e contestuale incremento della voce di bilancio per diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale; per il 2011 e 2012 mediante le risorse già allocate nella medesima unità previsionale di base del bilancio pluriennale.
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