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Legge

L.R. Veneto 4/2010

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Veneto n. 21/2008 su impianti a fune, piste e innevamento programmato: attribuisce alle province nuove funzioni su autorizzazione paesaggistica e vigilanza, chiarisce l’uso della conferenza di servizi anche per il titolo edilizio, aggiorna i rinvii normativi sui collaudi e integra le disposizioni transitorie. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale su impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato

Modifiche alla disciplina regionale su impianti a fune, piste e innevamento programmato

La legge regionale del Veneto n. 4 del 22 gennaio 2010 interviene sulla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, che disciplina impianti a fune, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e sicurezza negli sport sulla neve. Le modifiche riguardano soprattutto competenze amministrative, procedimento autorizzatorio, collaudi e regime transitorio.

Riparto di competenze tra province

La norma amplia le funzioni attribuite alle province per gli impianti e le piste che ricadono nel territorio di una sola provincia e, per quelli che insistono su più province, assegna le funzioni alla provincia sul cui territorio ricade la parte prevalente dell’opera. Tra le competenze provinciali viene espressamente inclusa anche l’autorizzazione paesaggistica, insieme all’adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi già soggetti ad autorizzazione, realizzazione e apertura al pubblico esercizio di impianti, piste, sistemi di innevamento e infrastrutture complementari.

Procedimento autorizzatorio e conferenza di servizi

Per il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, la provincia può indire una conferenza di servizi. La conferenza può essere utilizzata anche per acquisire le dichiarazioni e gli assensi necessari, e, previo accordo con il comune interessato, anche per ottenere il titolo abilitativo edilizio. Se il progetto è assoggettato a VIA, la conferenza si pronuncia dopo il giudizio di compatibilità ambientale; se tale giudizio non interviene nei termini previsti dalla disciplina regionale sulla VIA, l’ente competente decide comunque in sede di conferenza. La determinazione conclusiva favorevole sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti o invitate.

Aggiornamento dei rinvii in materia di lavori pubblici e collaudi

La legge sostituisce i richiami puntuali alla legge regionale n. 27/2003 con un rinvio generico alla normativa vigente in materia nei casi relativi a impianti, piste e sistemi di innevamento programmato. Restano fermi i controlli, le verifiche funzionali e il collaudo degli interventi realizzati con contributi regionali, statali o comunitari, che sono posti a carico del beneficiario e si svolgono secondo la normativa vigente.

Realizzazione e verifica degli impianti, delle piste e dell’innevamento

Per gli impianti a fune, una volta rilasciata la concessione e l’autorizzazione alla realizzazione, il titolare può iniziare i lavori; al termine, chiede il nulla osta per verifiche, prove funzionali e collaudo, con partecipazione della provincia. Per le piste, il soggetto autorizzato comunica direttore dei lavori e data di inizio, quindi richiede la verifica di conformità prima dell’apertura al pubblico esercizio. Per i sistemi di innevamento programmato sono vietati catalizzatori o additivi inquinanti; i sistemi devono inoltre essere realizzati in modo da poter essere impiegati anche per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Disposizioni transitorie

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme richiamate dalla disciplina previgente. I procedimenti di riconoscimento delle piste ancora pendenti devono essere integrati con la documentazione mancante entro sei mesi, pena la revoca dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste non riconosciute. Le piste riconosciute dopo l’entrata in vigore sono iscritte d’ufficio nel registro. Fino all’individuazione delle aree sciabili attrezzate e all’approvazione del PRN, operano regole transitorie su obblighi dei gestori, individuazione delle aree e realizzazione di nuovi impianti e piste. I concessionari di impianti con vita tecnica scaduta devono chiedere il rinnovo entro un anno, a pena di decadenza.

Tariffe e regolamenti di esercizio

In prima applicazione, i soggetti già autorizzati continuano ad applicare le tariffe vigenti fino all’approvazione delle nuove tariffe provinciali. Inoltre, fino alla predisposizione del regolamento tipo regionale, l’autorizzazione alla realizzazione delle piste può essere rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio. Per le piste esistenti e già aperte al pubblico, il regolamento di esercizio si intende approvato con la presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo; la presentazione deve avvenire entro un anno dalla pubblicazione del regolamento tipo nel BURV e non richiede un tecnico abilitato.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 27 gennaio 2010.

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