L.R. Veneto 7/2010
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" ed alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni ...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 7/2010 aggiorna la disciplina su igiene e sanità pubblica e radioprotezione: abroga vecchie disposizioni, trasferisce alle ULSS il rilascio, modifica e revoca del nulla osta per sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a uso medico, e istituisce presso ciascuna ULSS una commissione tecnica dedicata. Previste norme transitorie fino al piano regionale triennale e all’insediamento delle commissioni.
Radioprotezione medica e nulla osta per sorgenti di categoria B in Veneto
Radioprotezione medica e nulla osta per sorgenti di categoria B in Veneto
La legge regionale interviene su due testi normativi del Veneto, aggiornando la disciplina dell’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e riorganizzando le competenze amministrative in capo alle aziende ULSS. Il provvedimento rafforza anche il coordinamento regionale tramite un piano triennale di programmazione.
Modifiche alla disciplina sanitaria regionale preesistente
La legge sopprime, nell’articolo 4 della legge regionale n. 78/1980, il riferimento ai «gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche». Inoltre abroga integralmente l’articolo 12 della medesima legge, che disciplinava la precedente commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
La Giunta regionale deve approvare con cadenza triennale, sulla base dell’inventario regionale delle sorgenti ed apparecchiature radiogene, un piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico. Il piano:
- individua i bacini di utenza;
- stabilisce, per ciascun bacino, quante sorgenti possano essere autorizzate con nulla osta;
- tiene conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle sorgenti radioattive già autorizzate.
Competenza delle ULSS sul nulla osta
In attuazione della normativa statale sulla radioprotezione, le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica e alla revoca del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività. La competenza è riferita al luogo di svolgimento dell’attività.
Il procedimento prevede che:
- la domanda sia presentata all’azienda ULSS territorialmente competente;
- il direttore generale verifichi la regolarità della documentazione e la compatibilità con il piano regionale;
- siano acquisiti il parere igienico-sanitario della struttura competente e il parere radioprotezionistico della Commissione;
- il provvedimento sia adottato entro 90 giorni dall’inizio del procedimento.
Se la normativa richiede prescrizioni tecniche sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico e sulla disattivazione degli impianti, il parere della Commissione è vincolante. La Giunta regionale definisce le modalità di smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico. La cessazione dell’impiego della sorgente va comunicata all’ULSS per la revoca del nulla osta.
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti
Presso ciascuna ULSS è istituita una commissione specifica, nominata dal direttore generale, con funzioni di parere radioprotezionistico sul rilascio, modifica e revoca del nulla osta. La commissione è composta da:
- responsabile del servizio igiene e sanità pubblica, che la presiede;
- medico specialista in radiologia, radioterapia o medicina nucleare;
- laureato in fisica dipendente del servizio sanitario regionale;
- esperto qualificato con abilitazione di terzo grado;
- medico autorizzato;
- rappresentante ARPAV;
- rappresentante dei vigili del fuoco;
- rappresentanti di direzione provinciale del lavoro, autorità portuale e ufficio di sanità marittima, ove competenti. La segreteria è affidata a un funzionario ULSS.
Disposizioni transitorie
In prima applicazione:
- i direttori generali delle ULSS devono costituire le nuove commissioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- fino all’insediamento delle nuove commissioni, continua a operare la commissione prevista dalla legge regionale n. 78/1980.
Inoltre, fino all’approvazione del piano regionale triennale, le ULSS esercitano comunque le funzioni sul nulla osta per sorgenti di categoria B nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e secondo le procedure introdotte dalla stessa legge.
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