Cassazione Penale, Ordinanza n. 41166/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, che aveva confermato la rilevanza dell'aggravante del pregiudizio etnico. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 604-ter c.p. sarebbe illogica; la difesa insisteva inoltre sul dato che il ricorrente fosse nato in un Paese estero, ritenendo che ciò escludesse la connotazione etnica della condotta. La Corte di cassazione ha però osservato che le doglianze erano sostanzialmente reiterative di censure già svolte in appello e già puntualmente respinte, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di reale confronto con la motivazione della sentenza di appello e che mirasse soltanto a proporre una lettura alternativa dei fatti; ha quindi confermato la tenuta logica dell'accertamento circa la chiara ricorrenza del pregiudizio etnico, precisando che la circostanza che l'imputato sia nato all'estero non esclude di per sé l'aggravante. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, trattandosi di procedimento con persone vulnerabili.
Norme richiamate
art. 604-ter c.p.
È la circostanza aggravante contestata; la Corte ritiene corretta la sua applicazione in presenza di una condotta con chiara connotazione di pregiudizio etnico, non esclusa dal mero dato della nascita all'estero dell'imputato.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, qui disposto per la presenza di persone vulnerabili nel procedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello e già disattese, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per proporre una lettura alternativa dei fatti, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e argomentata.
- La circostanza aggravante fondata su un contenuto di pregiudizio etnico può essere ravvisata anche se l'imputato è nato in un Paese estero; tale dato anagrafico non esclude, di per sé, la connotazione discriminatoria della condotta.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo puntuale la sussistenza del pregiudizio etnico, la censura di illogicità della motivazione è inammissibile se non evidenzia specifici vizi logico-giuridici della decisione.
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