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Sentenza

Sentenza del 04/08/2017 n. 19560 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori redditi ai fini IRPEF, una maggiore base imponibile IRAP e un maggior volume d'affari ai fini IVA sulla base delle movimentazioni bancarie, in particolare versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. Ha contestato, tra l'altro, l'utilizzo dell'accertamento induttivo e dell'accertamento parziale, la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, la notifica dell'atto, la legittimazione del funzionario firmatario, il mancato riconoscimento di costi e dell'inerenza dei prelevamenti, il rischio di doppia imposizione, il trattamento dell'IVA e l'applicazione delle sanzioni. In Cassazione ha proposto dieci motivi, molti dei quali formulati cumulativamente come violazione di legge, vizio motivazionale e omessa pronuncia, senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il sesto motivo, relativo alla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, è stato ritenuto infondato: l'autorizzazione ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione non determina l'illegittimità dell'accertamento, salvo che sia materialmente assente e abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente; nella specie la contribuente aveva comunque ottenuto copia dell'autorizzazione. Il nono motivo, relativo al potere del direttore dell'ufficio locale di sottoscrivere l'atto impositivo, è stato ritenuto infondato, poiché tale potere deriva dalla disciplina istitutiva e organizzativa delle Agenzie fiscali. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per errata individuazione del vizio denunciato, formulazione eterogenea delle censure, mancata indicazione della riproposizione delle questioni in appello e violazione del principio di autosufficienza. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38, 39, 41-bis e 42

    L'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti ordinari.

    L'accertamento parziale può utilizzare, in linea di principio, anche il metodo induttivo e non è escluso dalla regolarità formale della contabilità. Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare la presunzione di maggiori ricavi o redditi, che il contribuente deve superare con prova analitica e specifica.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 32, 51, 54 e 55

    La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso.

    L'autorizzazione alle indagini bancarie è un atto interno con funzione organizzativa e non deve necessariamente essere allegata all'avviso. L'invalidità può derivare dalla sua materiale mancanza solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il riconoscimento di costi o componenti negativi richiede la dimostrazione della loro effettiva esistenza, riferibilità all'attività e inerenza; il semplice riferimento a versamenti effettuati a favore di terzi o a documenti non prodotti non è sufficiente in Cassazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 85, 109 e 163

    I maggiori ricavi devono essere determinati sulla base degli elementi probatori acquisiti, mentre i costi deducibili devono essere provati e inerenti all'attività. Il divieto di doppia imposizione deve essere specificamente dimostrato e dedotto con riferimento agli atti e alle somme interessate.

  • Art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi riconducibili in modo chiaro e inequivocabile a una delle specifiche ragioni di impugnazione previste dalla norma.

    Non è ammissibile cumulare indistintamente nello stesso motivo violazione di legge, vizio motivazionale e omessa pronuncia, salvo che le diverse censure siano concretamente separabili e adeguatamente illustrate.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere denunciata come error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, e il ricorrente deve dimostrare che la questione era stata ritualmente proposta e riproposta in appello.

  • Art. 2697 c.c.

    Il contribuente che intende neutralizzare le presunzioni derivanti dai dati bancari deve fornire una prova concreta, analitica e documentata della natura non reddituale dei versamenti e della destinazione dei prelevamenti.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999 e Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate

    Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate hanno competenza operativa in materia di gestione dei tributi, accertamento, riscossione e contenzioso; il direttore dell'ufficio è quindi legittimato a emettere e sottoscrivere gli atti impositivi di competenza.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    Le contestazioni sulla determinazione delle sanzioni devono essere supportate dalla riproduzione o dall'indicazione precisa dell'atto e dei criteri applicati; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei contenziosi fiscali fondati su indagini bancarie, versamenti e prelevamenti non adeguatamente giustificati possono essere utilizzati come elementi presuntivi di maggiori ricavi o redditi; il contribuente deve fornire una giustificazione specifica per le singole movimentazioni, non una spiegazione generica o meramente astratta.
  • L'accertamento parziale non è un procedimento alternativo autonomo e può basarsi sulle stesse tecniche probatorie dell'accertamento ordinario, incluso l'accertamento induttivo quando ne ricorrono i presupposti.
  • La mancata allegazione di un'autorizzazione interna alle indagini bancarie non comporta automaticamente la nullità dell'avviso. Occorre dimostrare la materiale assenza dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere ricondotta chiaramente al pertinente motivo previsto dall'art. 360 c.p.c. L'omessa pronuncia va distinta dalla violazione di legge e dal vizio di motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: è necessario riportare o indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi processuali indispensabili per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura.
  • La deduzione di costi, pagamenti a familiari o terzi e contestazioni di doppia imposizione richiede documentazione puntuale che dimostri effettività, inerenza, imputazione fiscale e collegamento con i ricavi accertati.
  • Il semplice richiamo a sentenze, avvisi di accertamento o documenti non prodotti o non trascritti nelle parti essenziali non consente, di regola, di superare il controllo di ammissibilità in Cassazione.
  • Il direttore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è normalmente legittimato a sottoscrivere gli atti impositivi rientranti nella competenza dell'ufficio, in base alla disciplina organizzativa delle Agenzie fiscali.

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