Sentenza del 04/08/2017 n. 1004 - Comm. Trib. Prov. Torino
IRPEF Imposte pagate all'estero - Credito di imposta - Termini per lo scomputo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di indicare e utilizzare il credito per le imposte estere in una dichiarazione dei redditi relativa a un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui il credito era maturato. L’Amministrazione contestava, in sostanza, l’utilizzo tardivo del credito, mentre il contribuente sosteneva che la normativa non prevedesse un termine decadenziale per l’esercizio del diritto, subordinandolo soltanto alla definitività del pagamento dell’imposta estera.
La decisione
È stato riconosciuto che il credito per le imposte pagate all’estero può essere esposto in dichiarazioni relative ad annualità successive a quella di maturazione. L’utilizzo tardivo non determina di per sé la decadenza, poiché la legge non stabilisce uno specifico termine decadenziale per esercitare il diritto alla detrazione. Resta necessario che il pagamento dell’imposta estera sia divenuto definitivo e che siano rispettate le altre condizioni previste dalla disciplina del credito d’imposta.
Norme richiamate
Art. 165, commi 4-7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disciplina del credito per le imposte pagate all’estero non prevede, secondo la sentenza, una decadenza automatica derivante dalla mancata esposizione del credito nella dichiarazione relativa all’anno di maturazione. Il credito può quindi essere indicato in una dichiarazione successiva, purché il pagamento dell’imposta estera sia definitivo e siano rispettati i presupposti sostanziali e documentali richiesti.
Massime di principio
- L’assenza di un termine decadenziale espresso impedisce di presumere che il diritto al credito si perda soltanto perché non è stato utilizzato nella prima dichiarazione utile.
- Per i crediti relativi a imposte pagate all’estero, la definitività del pagamento dell’imposta straniera costituisce una condizione essenziale per l’utilizzo della detrazione.
- L’utilizzo in una dichiarazione successiva è ammissibile, ma il contribuente deve poter dimostrare l’esistenza del reddito estero, l’avvenuto pagamento dell’imposta e la sua definitività.
- La possibilità di utilizzare tardivamente il credito non esclude il rispetto delle regole sul calcolo, sulla documentazione, sui limiti quantitativi e sulle modalità di indicazione previste dalla normativa.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra una semplice tardiva esposizione del credito, generalmente ammessa in assenza di una specifica decadenza, e la mancanza dei requisiti sostanziali del credito, che può invece comportarne il disconoscimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ago 2017Sentenza del 04/08/2017 n. 4923 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ago 2017Sentenza del 04/08/2017 n. 19544 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ago 2017Sentenza del 04/08/2017 n. 19548 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ago 2017Sentenza del 04/08/2017 n. 19549 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ago 2017Sentenza del 04/08/2017 n. 19550 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ago 2017Sentenza del 04/08/2017 n. 19551 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →