Sentenza del 04/08/2017 n. 19544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa della società di persone per l'anno 2002, notificato anche ai soci. La CTP aveva annullato l'avviso per difetto di sottoscrizione e la CTR aveva confermato la decisione, rifiutando la riunione con i giudizi instaurati dai soci. L'Agenzia delle entrate ha denunciato, in primo luogo, la violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio della società dovesse essere trattato unitariamente con quelli dei soci; in subordine, ha contestato il rigetto della documentazione prodotta in appello relativa alla delega di firma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la controversia relativa alla società di persone e quella relativa ai soci siano inscindibilmente collegate, poiché il reddito della società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del giudizio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e l'intero giudizio è stato dichiarato nullo, con rinvio alla CTP di Agrigento, quale giudice di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio e la decisione sulle spese. Il secondo motivo e il ricorso incidentale della società sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 111 c.p.c. e art. 111, comma 2, Costituzione
diritto alla ragionevole durata del processo
La riunione dei giudizi può essere disposta per ricostituire l'unitarietà della controversia ed evitare la rinnovazione inutile di attività processuali, purché siano preservati il contraddittorio e i diritti delle parti.
Art. 295 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia delle entrate in relazione alla necessità di coordinare i giudizi connessi; la questione è stata ricondotta dalla Corte alla violazione del litisconsorzio necessario.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario impone la partecipazione necessaria di tutti i soggetti coinvolti in una controversia inscindibile. Per gli accertamenti riguardanti una società di persone e i suoi soci, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La questione relativa alla produzione in appello della delega di firma non è stata esaminata, poiché assorbita dall'accoglimento del motivo sul litisconsorzio necessario.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ha costituito il parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sul litisconsorzio e sulla produzione documentale in appello.
Articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Sono richiamati quale fondamento del diritto a una durata ragionevole del processo, che può giustificare la riunione di giudizi connessi quando ciò evita formalità inutili senza compromettere il contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, la controversia è normalmente unitaria e richiede la partecipazione della società e di tutti i soci quali litisconsorti necessari.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari comporta la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La riunione dei giudizi può evitare la nullità e la ripetizione del processo quando vi siano identità dell'atto impositivo, delle ragioni di ricorso, delle difese, della trattazione e delle decisioni; tuttavia, occorre verificare concretamente lo stato di tutti i procedimenti collegati.
- Le questioni preliminari, come la validità della sottoscrizione dell'avviso o l'ammissibilità di documenti prodotti in appello, possono non essere esaminate se il giudizio viene dichiarato nullo per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
- In situazioni analoghe, prima di valutare il merito dell'accertamento, è necessario verificare che tutti i soggetti cui l'accertamento si riferisce siano stati correttamente coinvolti nello stesso processo o che sia stata disposta la necessaria integrazione del contraddittorio.
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