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Sentenza

Sentenza del 04/08/2017 n. 19548 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo Studio aveva chiesto il rimborso dell'IVA indetraibile versata nel 2001-2004 per l'acquisto di un veicolo Mercedes Benz e per le relative spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, sostenendo che i limiti previsti dalla normativa italiana fossero incompatibili con il diritto dell'Unione europea. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e aveva riconosciuto il rimborso dell'IVA sull'acquisto del veicolo, negandolo invece per le spese di utilizzo per difetto di prova dell'inerenza. L'Agenzia ha contestato l'applicabilità del termine quadriennale, sostenendo che per l'IVA operasse il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'inerenza dell'acquisto del veicolo implicasse anche quella delle spese di manutenzione e utilizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda i rimborsi delle imposte dirette e non è applicabile all'IVA. In assenza di una disciplina specifica, la domanda di rimborso IVA è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dal pagamento, anche quando l'indetraibilità derivi da una norma nazionale successivamente ritenuta incompatibile con il diritto UE. Poiché l'IVA sull'acquisto del veicolo era stata versata nel 2001 e l'istanza era stata presentata solo il 18 febbraio 2005, il rapporto era ormai esaurito e la domanda tardiva. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente la richiesta di rimborso relativa all'acquisto del veicolo. È stata disposta la compensazione delle spese dei giudizi di merito e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Disciplina il rimborso dei versamenti diretti relativi alle imposte dirette. Non si applica al rimborso dell'IVA.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere proposta dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    È la norma residuale applicabile alle domande di rimborso IVA in assenza di un termine specifico. Il termine biennale è un termine di decadenza e decorre, nel caso esaminato, dal pagamento dell'imposta.

  • D.P.R. n. 43/1988, art. 67

    L'estensione della riscossione mediante ruolo a ulteriori tributi non rende automaticamente applicabili all'IVA le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 specificamente riferite alle imposte dirette.

  • D.P.R. n. 603/1972, art. 38-bis

    È richiamato tra le disposizioni oggetto della controversia, ma la decisione si fonda principalmente sulla distinzione tra la disciplina dei rimborsi delle imposte dirette e quella residuale prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'IVA.

  • Art. 17 della sesta direttiva IVA

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

    Il diritto alla detrazione richiede che beni e servizi siano utilizzati per operazioni imponibili. La pronuncia della Corte di giustizia UE ha riconosciuto l'incompatibilità dei limiti italiani alla detrazione per autovetture, ma il recupero resta soggetto ai termini e alle procedure nazionali.

  • D.L. n. 258/2006

    Ha disciplinato il recupero della maggiore detrazione IVA per determinati periodi pregressi, prevedendo procedure specifiche per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.

  • Art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Gli impedimenti di fatto, inclusa l'ignoranza dell'incompatibilità della norma nazionale con il diritto UE, non sospendono la decorrenza del termine.

  • Art. 360 c.p.c.

    È la disposizione processuale richiamata per i motivi del ricorso per cassazione, con accoglimento del motivo relativo alla violazione di legge.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata, in assenza di una disciplina speciale, occorre rispettare il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992; non si applica automaticamente il termine di 48 mesi previsto per le imposte dirette.
  • Il fatto che una norma nazionale sia successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea non riapre indefinitamente i termini per chiedere il rimborso: il diritto può essere precluso se il termine nazionale è già scaduto.
  • La decorrenza del termine, di regola, parte dal pagamento dell'imposta. La successiva conoscenza della violazione del diritto UE costituisce un impedimento di fatto e non sospende né differisce il termine.
  • Le discipline speciali introdotte per specifici periodi e categorie di spese possono derogare al regime ordinario; occorre quindi verificare la data dell'acquisto, il periodo interessato e l'eventuale procedura speciale applicabile.
  • L'inerenza delle spese di acquisto di un bene non dimostra automaticamente l'inerenza delle spese successive di manutenzione, custodia, carburante o utilizzo: queste devono essere provate autonomamente e devono essere riconducibili all'attività imponibile.
  • Quando la domanda di rimborso è tardiva, viene meno anche l'utilità degli accertamenti favorevoli compiuti dai giudici di merito sull'inerenza o sulla spettanza sostanziale del rimborso.

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