Sentenza del 04/08/2017 n. 19549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione dell'IVA esposta in due fatture emesse da CE.DI. Campania s.r.l. nel 2008. Secondo la verifica della Guardia di Finanza, i pagamenti non riguardavano effettive prestazioni di appalto, ma un finanziamento concesso da N. Bros a CE.DI. Campania per la costruzione di un capannone industriale. La società sosteneva invece che le fatture riguardassero servizi realmente resi e deduceva vizi di motivazione, violazione delle norme IVA, difetto di motivazione dell'avviso e erronea applicazione dell'art. 2467 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e sei i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la controversia riguardasse la causa effettiva dei pagamenti e non la coincidenza temporale tra prestazione e fatturazione: se i pagamenti costituivano finanziamento, l'operazione era esente IVA e l'imposta non era detraibile. Le censure sulla motivazione non indicavano uno specifico fatto storico decisivo omesso, mentre quelle relative agli atti e ai documenti non rispettavano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10
operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto
La Corte ha ritenuto che, qualificandosi i pagamenti come finanziamento e non come corrispettivo di servizi, l'operazione fosse esente IVA; di conseguenza l'imposta indicata nelle fatture non poteva essere detratta.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 19
Le disposizioni disciplinano il momento di effettuazione dell'operazione e il sorgere del diritto alla detrazione, ma non risolvono il problema della detraibilità quando la causa effettiva del pagamento è un finanziamento esente e non una prestazione imponibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava le parti essenziali dell'atto necessarie per consentire alla Corte di verificarne il contenuto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile dopo il D.L. n. 83 del 2012
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
In cassazione non è più sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente. Occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice abbia completamente omesso di esaminare; restano rilevanti solo anomalie motivazionali gravi, come la motivazione apparente o l'assenza assoluta di motivazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi impugna deve indicare e, quando necessario, trascrivere le parti rilevanti degli atti e dei documenti su cui fonda le proprie censure, specificando dove siano stati prodotti.
Art. 2467, comma 2, c.c.
La norma riguarda la postergazione dei finanziamenti dei soci in situazioni di squilibrio patrimoniale o eccessivo indebitamento. La Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla decisione e comunque inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini IVA conta la causa effettiva dell'operazione, non soltanto il contenuto formale del contratto o della fattura. Se i pagamenti sono sostanzialmente finanziamenti, l'IVA indicata come corrispettivo di servizi può essere indetraibile.
- Elementi presuntivi come la comunanza delle compagini sociali, la non operatività della società emittente e l'assenza di personale o mezzi adeguati possono essere utilizzati per riqualificare un rapporto formalmente commerciale come finanziamento.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o lamentare una motivazione insufficiente: bisogna indicare uno specifico fatto storico decisivo completamente omesso oppure una grave anomalia motivazionale.
- La violazione di legge riguarda l'interpretazione errata della norma astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi probatori riguarda invece, nei limiti ammessi, il vizio motivazionale. Confondere i due piani può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Chi impugna deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso le parti essenziali degli atti e dei documenti rilevanti e indicando dove siano reperibili nel fascicolo.
- La fatturazione e l'esigibilità dell'imposta non rendono automaticamente detraibile l'IVA: è necessario che l'operazione sottostante sia effettiva, abbia la natura dichiarata e sia soggetta a IVA.
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