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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28402/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Vibo Valentia che aveva applicato a Sonia Papallo gli arresti domiciliari per i reati di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina (fucile con matricola abrasa) e munizionamento, in concorso con il marito e la figlia. La ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; (2) vizio di motivazione circa il pericolo di recidiva e l'esigenza della misura cautelare alla luce della sua incensuratezza, dell'ammissione dei fatti e della occasionalità della condotta; (3) mancata valutazione della mancanza di collegamenti con ambienti criminali, critica alla ricostruzione del pericolo di reiterazione fondata su presunta collusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che il Tribunale di Catanzaro aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (primo motivo respinto), tra l'altro richiamando i comportamenti rilevati dai militari (ingresso nel casolare, occultamento di borsoni contenenti arma e cartucce, dichiarazioni rese dalle donne e dichiarazioni del marito). Tuttavia la Corte ha accolto i motivi relativi alla valutazione delle esigenze cautelari (secondo e terzo motivo), ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato il contesto personale della Papallo (incensuratezza, assenza di elementi che attestino vincoli con ambienti criminali) né esplorato la possibilità di misure meno afflittive. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio per un nuovo esame della sussistenza e dell'adeguatezza della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art.309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per il riesame delle misure cautelari; il ricorso verte contro la decisione del giudice del riesame adottata ai sensi di tale articolo.

  • art.273 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione a profili di motivazione del provvedimento impugnato (riguarda l'impugnazione degli atti del GIP); la ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione.

  • art.274 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi alla scelta della misura cautelare e alla relativa motivazione; usato per censurare la valutazione del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura.

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; specificati i lett. b), c), e) invocati dalla ricorrente per censurare violazioni di legge e vizio di motivazione.

  • art.192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire il diverso livello probatorio tra fase cautelare e giudizio di merito: in sede cautelare non si richiede il grado di certezza del giudizio di merito.

  • legge 110/1975, art.23

    Normativa sulle armi richiamata nell'imputazione (articolato penale relativo alla detenzione/ commercio di armi); l'arma con matricola abrasa è stata qualificata come clandestina ai sensi della disciplina sulle armi.

  • art.648 cod. pen.

    Articolo sul reato di ricettazione, citato come capo di imputazione (capo b) in relazione al possesso/ricettazione dell'arma o del materiale rinvenuto).

  • artt.99 e 110 cod. pen.

    Articoli del codice penale richiamati nell'imputazione; citati nel provvedimento come riferimenti alle fattispecie contestate (occorrente la loro lettura nel contesto dell'imputazione provvisoria).

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice valuta la sussistenza di "gravi indizi" con criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito: è sufficiente un quadro indiziario che renda probabile la responsabilità, purché la motivazione sia congrua e logica.
  • La conferma della misura cautelare richiede non solo gravi indizi ma anche una motivazione specifica e circostanziata circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): il giudice deve valutare se tali esigenze possano essere soddisfatte con misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere o agli arresti domiciliari.
  • L'assenza di precedenti penali e la mancanza di elementi che colleghino l'indagato ad ambienti criminali sono fattori rilevanti nella scelta della misura e devono essere considerati espressamente; la semplice evocazione di modalità dell'azione non basta se non si valuta il contesto personale e le alternative possibili.
  • Le dichiarazioni di terzi (es. collaboratori, congiunti) e i comportamenti rilevati dagli organi investigativi (es. occultamento di oggetti) possono fondare i gravi indizi, ma la loro credibilità e coerenza deve essere adeguatamente ponderata; il silenzio dell'indagato (opzione di non rispondere) non può da solo costituire prova di colpevolezza senza ulteriori elementi.
  • Se la motivazione sulle esigenze cautelari è carente, la corrrezione è possibile in sede di Cassazione con annullamento limitato alla parte cautelare e rinvio per nuovo esame: la Corte di legittimità non rivede i fatti in alternativa interpretativa, ma verifica la correttezza e completezza della motivazione rispetto alle esigenze cautelari.

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