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Sentenza

Sentenza n. 1316/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'erogazione di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, con condanna del Ministero all'erogazione complessiva di € 2.000,00 mediante accredito sulla Carta. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 30 ottobre 2025, unitamente all'attestazione di conformità, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l'importo di € 2.000,00. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento di bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare l'inadempimento; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale perché l'incarico è affidato a un dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato l'Adunanza plenaria n. 15/2014, secondo cui l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella crisi della finanza pubblica, nell'ammontare del debito pubblico, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, la cui erogazione era stata riconosciuta dal giudice ordinario anche in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato indicati nella sentenza ottemperanda.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato della cancelleria attestante la mancata impugnazione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è possibile ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o di facere, purché siano comprovati il titolo esecutivo, la sua notificazione e il passaggio in giudicato.
  • Decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione per conformarsi al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando i compiti necessari all'integrale esecuzione e prevedendo un termine ulteriore per l'intervento sostitutivo.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando sussistano concrete ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica, la complessità organizzativa dell'adempimento e l'eccezionale mole di contenzioso seriale, soprattutto ove sia già stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
  • La mancata attivazione di un procedimento amministrativo complesso e articolato, anche quando coinvolga strutture diverse dell'amministrazione e soggetti esterni incaricati di supporto tecnico, non esclude l'obbligo dell'amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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