Direttiva 2000/77
Direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/77/CE interviene sulla direttiva 95/53/CE per rendere più efficaci e armonizzati i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. Introduce un quadro più incisivo per le misure di salvaguardia, per le ispezioni in loco sia nei paesi terzi sia nella Comunità, e per i programmi di controllo comunitari coordinati in situazioni di rischio. Stabilisce inoltre la procedura comitologica applicabile e fissa il termine di recepimento al 29 dicembre 2001.
Modifica la direttiva 95/53/CE sui controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, rafforzando i poteri di ispezione, le misure di salvaguardia e il coordinamento comunitario dei controlli.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale disciplinati dalla direttiva 95/53/CE, con particolare riguardo alle importazioni da paesi terzi, alle ispezioni in loco nella Comunità e nei paesi terzi, ai programmi di controllo coordinati e alle misure di salvaguardia in caso di rischi gravi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente. Non introduce un regime autonomo generale, ma modifica la disciplina esistente; i destinatari dell'atto sono gli Stati membri, tenuti a recepirlo entro il termine fissato.
Direttiva 2000/77/CE: modifica della direttiva 95/53/CE sui controlli ufficiali nell'alimentazione animale
La direttiva interviene su un quadro già esistente di controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione delle verifiche e di migliorare la capacità di reazione dell'Unione in presenza di rischi per la salute umana, la salute animale e l'ambiente. Il testo sottolinea, nei considerando, l'esigenza di una procedura più affidabile, di ispezioni anche nei paesi terzi e di un coordinamento più efficace dei programmi di controllo.
Finalità e obiettivi della modifica
La direttiva non istituisce una disciplina completamente autonoma, ma modifica la direttiva 95/53/CE per:
- precisare i principi dei controlli ufficiali nel settore;
- consentire interventi rapidi in caso di rischi gravi legati a prodotti per l'alimentazione animale provenienti da paesi terzi;
- rafforzare il ruolo della Commissione nell'organizzazione di ispezioni e programmi di controllo;
- assicurare una maggiore uniformità nell'applicazione delle prescrizioni comunitarie.
Ambito materiale di applicazione
La modifica riguarda la disciplina dei controlli ufficiali sull'alimentazione animale, con attenzione particolare a:
- importazioni da paesi terzi e, se del caso, da paesi terzi di transito;
- verifiche in loco nei paesi terzi sulle garanzie offerte in termini di equivalenza rispetto ai requisiti comunitari;
- ispezioni in loco nella Comunità per controllare l'effettiva applicazione della direttiva;
- programmi comunitari di controllo coordinati, soprattutto in situazioni di emergenza o in seguito a uno specifico incidente.
Misure di salvaguardia e gestione delle emergenze
L'articolo 9 bis introduce un meccanismo di salvaguardia particolarmente incisivo. Quando nel territorio di un paese terzo si manifesta o si diffonde un problema con gravi rischi potenziali per la salute umana, animale o per l'ambiente, la Commissione può adottare, senza indugio e secondo la procedura comitologica dell'articolo 23 bis, misure quali:
- sospensione delle importazioni di prodotti provenienti dal paese terzo interessato, da una sua parte o da singoli stabilimenti;
- imposizione di condizioni particolari per i prodotti destinati all'importazione.
In caso di urgenza, la Commissione può adottare provvisoriamente tali misure, informando gli Stati membri; entro 10 giorni lavorativi deve sottoporre la questione al comitato permanente degli alimenti per animali per la proroga, modifica o abrogazione delle misure. Se la Commissione non interviene, lo Stato membro che abbia previamente informato la Commissione può adottare misure cautelari temporanee, informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione; anche in questo caso, entro 10 giorni lavorativi la questione va sottoposta al comitato.
Ispezioni nei paesi terzi
L'articolo 9 ter consente agli esperti della Commissione e degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco nei paesi terzi quando necessario, al fine di verificare se le garanzie offerte sulle condizioni di produzione e di immissione in circolazione dei prodotti siano almeno equivalenti a quelle richieste nella Comunità. Le ispezioni:
- sono svolte per conto della Comunità;
- sono finanziate dalla Comunità, che ne sostiene tutte le spese;
- devono avere esito comunicato dalla Commissione agli Stati membri.
Le modalità applicative sono adottate, se necessario, secondo la procedura dell'articolo 23.
Ispezioni all'interno della Comunità e controllo dell'applicazione uniforme
Con l'articolo 17 bis, la direttiva rafforza il controllo sull'effettiva applicazione della disciplina. Gli esperti della Commissione e degli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, possono svolgere ispezioni in loco per verificare il rispetto della direttiva, in particolare degli articoli 4, 5, 7, 11 e 12.
Lo Stato membro interessato deve fornire piena assistenza agli esperti. I risultati delle ispezioni devono essere discussi con le autorità competenti prima della redazione e distribuzione della relazione conclusiva. La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento europeo sull'esito delle verifiche.
Se i risultati lo giustificano, la questione è esaminata dal comitato permanente degli alimenti per animali e la Commissione adotta le decisioni necessarie. Essa segue poi l'evoluzione della situazione e può modificare o abrogare tali decisioni.
Programmi di controllo coordinati
L'articolo 22, paragrafo 4, affida alla Commissione la possibilità di adottare programmi specifici e circoscritti per coordinare le ispezioni a livello comunitario quando ciò sia necessario per la protezione della salute umana, della salute animale o dell'ambiente. Questi programmi sono destinati in particolare a situazioni causate da uno specifico incidente e rispondono all'esigenza di rapidità nell'elaborazione e nell'attuazione dei controlli.
Procedura di comitato e disciplina di esecuzione
La direttiva sostituisce l'articolo 23 e inserisce l'articolo 23 bis, chiarendo il ruolo del comitato permanente degli alimenti per animali. Nei casi ordinari, quando la direttiva rinvia all'articolo 23, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di 3 mesi per la procedura prevista dall'articolo 5, paragrafo 6.
Nei casi di urgenza disciplinati dall'articolo 23 bis, si applicano gli stessi articoli della decisione 1999/468/CE, ma il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 è ridotto a 15 giorni. In entrambi i casi il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Recepimento, pubblicazione e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare entro il 29 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore. La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rafforzamento dei controlli ufficiali e poteri della Commissione
La direttiva modifica la direttiva 95/53/CE per consentire, ove necessario, l'adozione di modalità di applicazione degli articoli 5 e 7 secondo la procedura dell'articolo 23. L'obiettivo è definire in modo più preciso i principi dei controlli ufficiali e rendere più affidabile la procedura armonizzata, anche in relazione ai prodotti per l'alimentazione animale provenienti da paesi terzi.
Misure di salvaguardia per rischi gravi
È inserito l'articolo 9 bis, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare senza indugio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, misure quali la sospensione delle importazioni o l'imposizione di condizioni particolari quando in un paese terzo insorga o si diffonda un problema con gravi rischi potenziali per salute umana, salute animale o ambiente. In caso di urgenza la Commissione può adottare misure provvisorie, con obbligo di sottoporre la questione al comitato permanente degli alimenti per animali entro 10 giorni lavorativi. Anche gli Stati membri possono adottare misure cautelari temporanee se la Commissione non interviene dopo una loro formale informazione, con analogo termine di 10 giorni lavorativi per l'esame da parte della Commissione.
Ispezioni in loco nei paesi terzi
L'articolo 9 ter consente, in caso di necessità, agli esperti della Commissione e degli Stati membri di effettuare ispezioni nei paesi terzi per verificare l'equivalenza delle garanzie offerte rispetto ai requisiti comunitari. Le ispezioni sono effettuate per conto della Comunità, che ne sostiene le spese, e la Commissione deve informare gli Stati membri sugli esiti. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura dell'articolo 23.
Ispezioni in loco all'interno della Comunità
Con l'articolo 17 bis, gli esperti della Commissione e degli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, possono effettuare ispezioni in loco per verificare l'applicazione effettiva della direttiva, in particolare degli articoli 4, 5, 7, 11 e 12. Lo Stato membro interessato deve fornire piena assistenza; i risultati vanno discussi con le autorità competenti prima della relazione finale. La Commissione informa Stati membri e Parlamento europeo e può adottare, modificare o abrogare decisioni sulla base degli esiti, seguendo la procedura di comitato.
Programmi di controllo coordinati
L'articolo 22, paragrafo 4, consente alla Commissione di adottare programmi specifici e circoscritti di coordinamento delle ispezioni a livello comunitario quando la protezione della salute umana, della salute animale o dell'ambiente richieda una rapida elaborazione. Tali programmi sono indicati in particolare per situazioni causate da uno specifico incidente.
Procedura comitologica e termini
L'articolo 23 è sostituito per prevedere l'assistenza del comitato permanente degli alimenti per animali. Quando si fa riferimento all'articolo 23, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di 3 mesi ex articolo 5, paragrafo 6. È inserito l'articolo 23 bis per i casi più urgenti, con applicazione della stessa decisione ma con termine ridotto a 15 giorni ex articolo 5, paragrafo 6.
Recepimento, notifica e pubblicazione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 29 dicembre 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Devono inoltre essere comunicati alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.
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