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Direttiva 2000/59

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico - Dichiarazione della Commissione

Normativa europea32000L0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva mira a prevenire l’inquinamento marino derivante dai rifiuti di bordo e dai residui del carico, imponendo agli Stati membri di garantire impianti portuali di raccolta adeguati e un sistema di conferimento obbligatorio prima della partenza dal porto, salvo deroghe. Introduce inoltre regole su notifica preventiva, piani di gestione dei rifiuti, regime tariffario, ispezioni e sanzioni, lasciando agli Stati membri la scelta delle misure attuative. Il sistema è costruito in coerenza con la convenzione Marpol 73/78 e con il principio “chi inquina paga”.

Disciplina gli impianti portuali di raccolta e il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, per ridurre gli scarichi in mare e rafforzare la tutela dell’ambiente marino.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le navi, incluse navi mercantili, pescherecci e imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla bandiera, che fanno scalo o operano in un porto di uno Stato membro, nonché a tutti i porti degli Stati membri in cui tali navi fanno normalmente scalo. Sono escluse le navi militari da guerra, ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali. Gli Stati membri devono inoltre assicurare, nella misura del ragionevole e del praticabile, che anche le navi escluse conferiscano rifiuti e residui del carico in modo coerente con la direttiva.

Direttiva 2000/59/CE sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

La direttiva istituisce un quadro comune per ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti di bordo e dei residui del carico, in coerenza con la convenzione Marpol 73/78 e con il principio "chi inquina paga". La scelta dello strumento direttiva riflette la volontà di fissare un risultato vincolante per gli Stati membri, lasciando loro margini di discrezionalità nella forma organizzativa, nei modelli tariffari e nelle misure di controllo.

Obiettivi e contesto normativo

L’articolo 1 definisce l’obiettivo: ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, migliorando la disponibilità e l’uso degli impianti portuali di raccolta e rafforzando la protezione dell’ambiente marino. I considerando richiamano la necessità di un livello elevato di tutela ambientale, la natura transfrontaliera dell’inquinamento marino, la compatibilità con gli impegni internazionali e l’esigenza di evitare distorsioni della concorrenza tra porti.

Ambito di applicazione

L’articolo 3 estende la direttiva a tutte le navi che fanno scalo o operano in un porto di uno Stato membro e a tutti i porti degli Stati membri ove tali navi approdano normalmente. Sono espressamente escluse le navi militari e le altre navi statali impiegate esclusivamente per servizi non commerciali. Tuttavia, gli Stati membri devono adottare misure affinché anche tali navi, per quanto ragionevole e praticabile, conferiscano rifiuti e residui del carico in modo coerente con la direttiva.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce definizioni operative centrali per l’applicazione del regime: nave, Marpol 73/78, rifiuti prodotti dalla nave, residui del carico, impianto portuale di raccolta, peschereccio, imbarcazione da diporto e porto. È rilevante, per il coordinamento con il diritto dei rifiuti, la qualificazione dei rifiuti e dei residui del carico come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE.

Impianti portuali, piani di gestione e segnalazione delle inadeguatezze

Gli Stati membri devono mettere a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza ritardi ingiustificati. L’adeguatezza è valutata in funzione di categorie e quantitativi di rifiuti, esigenze operative, dimensioni e ubicazione del porto, tipo di traffico navale ed eventuali esenzioni.

Per ciascun porto deve essere elaborato e applicato un piano di raccolta e gestione dei rifiuti, previa consultazione degli interessati. L’allegato I dettaglia i contenuti minimi: valutazione del fabbisogno, descrizione degli impianti e delle procedure, sistema tariffario, canali di consultazione, modalità di registrazione e smaltimento, oltre alle informazioni da fornire agli utenti del porto. I piani devono essere valutati e approvati dagli Stati membri e riesaminati almeno ogni tre anni dopo eventuali cambiamenti operativi.

Gli Stati membri devono anche stabilire procedure, conformi all’IMO, per segnalare le inadeguatezze rilevate nello Stato di approdo.

Notifica preventiva e obbligo di conferimento

La direttiva impone al comandante della nave, salvo talune categorie minori di traffico da diporto o pesca, di notificare preventivamente le informazioni del modulo di cui all’allegato II all’autorità designata: almeno 24 ore prima dell’arrivo, oppure appena il porto diventa noto, oppure entro la partenza dal porto precedente se il viaggio dura meno di 24 ore. Le informazioni devono rimanere a bordo fino al successivo porto e poter essere esibite su richiesta.

In linea generale, prima di lasciare il porto il comandante deve conferire tutti i rifiuti prodotti dalla nave a un impianto portuale di raccolta. La partenza senza conferimento è ammessa solo se dalle informazioni notificate risulta sufficiente capacità di stoccaggio a bordo per il viaggio fino al porto di conferimento successivo. In presenza di rischio di scarico in mare o di inadeguatezza del porto successivo, gli Stati membri devono adottare misure preventive e possono imporre il conferimento prima della partenza. Restano salve eventuali disposizioni internazionali più rigorose.

Regime tariffario e incentivi economici

L’articolo 8 prevede che i costi degli impianti portuali di raccolta, incluso trattamento e smaltimento dei rifiuti di bordo, siano recuperati mediante tariffe a carico delle navi. Il sistema non deve incentivare lo scarico in mare: tutte le navi devono contribuire in misura significativa ai costi, indipendentemente dall’uso effettivo degli impianti, mentre la parte residua è coperta in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti effettivamente conferiti.

Sono previste riduzioni tariffarie per le navi che dimostrino, sulla base di gestione, concezione, attrezzature e funzionamento, di produrre quantità ridotte di rifiuti. Le tariffe devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie; gli utenti devono conoscere importo e base di calcolo. La Commissione deve valutare l’impatto dei diversi sistemi di recupero dei costi e, se necessario, proporre una modifica che imponga alle navi una partecipazione almeno pari a un terzo dei costi, indipendentemente dall’uso effettivo degli impianti, o un sistema equivalente.

La Commissione allegata alla direttiva chiarisce che il termine "significativa" va inteso come una cifra dell’ordine di almeno il 30% dei costi di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Esenzioni per servizi di linea

Gli Stati membri possono esonerare dalle principali obbligazioni le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, se esistono misure che garantiscano sia il pagamento delle tariffe sia il conferimento dei rifiuti in un porto lungo la rotta. Le esenzioni concesse devono essere comunicate alla Commissione almeno una volta l’anno.

Residui del carico

I residui del carico devono essere conferiti a un impianto di raccolta in base alle disposizioni Marpol 73/78. La tariffa per tale conferimento è pagata da chi utilizza l’impianto di raccolta. La disciplina si coordina con le pratiche contrattuali o locali richiamate dalla convenzione internazionale.

Ispezioni, fermo nave e controllo della conformità

Gli Stati membri devono prevedere ispezioni sufficienti per verificare il rispetto degli articoli 7 e 10. Per le navi diverse da pescherecci e imbarcazioni da diporto fino a 12 passeggeri, la selezione deve concentrarsi sulle navi che non hanno notificato correttamente o per le quali emergano indizi di non conformità.

Le ispezioni possono svolgersi nell’ambito della direttiva 95/21/CE; resta fermo l’obbligo di ispezionare il 25% delle navi previsto da tale direttiva. Se l’autorità non è soddisfatta, la nave non può lasciare il porto fino al conferimento di rifiuti e residui del carico. Se la non conformità emerge solo nel porto successivo, quest’ultimo deve essere informato e la nave può essere trattenuta fino a una valutazione più approfondita.

Misure amministrative, doganali e cooperazione informativa

Gli Stati membri devono informare comandanti, gestori e altri soggetti interessati, designare autorità competenti, garantire cooperazione tra autorità e operatori, esaminare attentamente le notifiche, semplificare le formalità e assicurare che gli impianti siano utilizzabili senza ritardi ingiustificati. Devono anche trasmettere alla Commissione i rapporti sulle inadeguatezze degli impianti.

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, e non richiede la dichiarazione sommaria prevista dall’articolo 45 del codice doganale comunitario.

Stati membri e Commissione devono cooperare per creare un sistema informativo e di controllo a livello comunitario volto a individuare le navi che non hanno conferito rifiuti e residui del carico e a verificare il conseguimento degli obiettivi della direttiva. Devono inoltre fissare criteri comuni per identificare le navi beneficiarie della riduzione tariffaria per produzione limitata di rifiuti.

Sanzioni

Gli Stati membri devono introdurre un regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Comitato, modifiche tecniche e adattamento agli sviluppi internazionali

La Commissione è assistita da un comitato, con applicazione della procedura di regolamentazione della decisione 1999/468/CE e termine di tre mesi. Gli allegati, le definizioni relative alla Marpol 73/78 e i riferimenti agli strumenti UE e IMO possono essere modificati per adeguamento tecnico o per migliorare il regime, senza ampliare l’ambito di applicazione.

Recepimento, sospensione parziale e valutazione periodica

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2002 e informarne la Commissione. Per le acque reflue di cui all’articolo 2, lettera c), l’applicazione è sospesa fino a 12 mesi dall’entrata in vigore dell’allegato IV della Marpol 73/78, secondo la distinzione tra navi nuove ed esistenti prevista dalla convenzione.

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni triennali sullo stato di attuazione; la Commissione, sulla base di tali relazioni, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento del sistema, con eventuali proposte di modifica o miglioramento.

Disposizioni principali

Obiettivo di riduzione degli scarichi in mare

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare quelli illeciti, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta nei porti situati nel territorio della Comunità europea e rafforzando la protezione dell’ambiente marino.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, nave, Marpol 73/78, rifiuti prodotti dalla nave, residui del carico, impianto portuale di raccolta, peschereccio, imbarcazione da diporto e porto. Precisa inoltre che i rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE.

Ambito soggettivo e territoriale

L’articolo 3 si applica a tutte le navi che fanno scalo o operano in un porto di uno Stato membro e a tutti i porti degli Stati membri in cui tali navi fanno normalmente scalo. Sono escluse le navi militari e altre navi statali impiegate per servizi pubblici non commerciali; per queste ultime gli Stati membri devono adottare misure coerenti con la direttiva, nella misura del ragionevole e del praticabile.

Impianti portuali di raccolta adeguati

L’articolo 4 impone agli Stati membri di mettere a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza ritardi ingiustificati. Gli impianti devono poter ricevere le categorie e i quantitativi di rifiuti e residui provenienti dalle navi che vi approdano abitualmente, tenendo conto di esigenze operative, ubicazione, dimensioni del porto, tipologia delle navi ed eventuali esenzioni. Gli Stati membri devono anche stabilire procedure, conformi a quelle IMO, per segnalare le inadeguatezze rilevate allo Stato di approdo.

Piani portuali di raccolta e gestione dei rifiuti

L’articolo 5 prevede che per ciascun porto sia elaborato e applicato un piano di raccolta e gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti del porto o i loro rappresentanti. I piani possono essere elaborati a livello regionale se ciò migliora l’efficienza, ma la necessità e disponibilità degli impianti devono essere specificate per ogni porto. Gli Stati membri devono valutarli, approvarli e controllarne l’esecuzione, con nuova approvazione almeno ogni tre anni dopo eventuali cambiamenti operativi.

Notifica preventiva dei rifiuti da parte della nave

L’articolo 6 impone al comandante, salvo pescherecci e imbarcazioni da diporto omologate per massimo 12 passeggeri, di compilare il modulo dell’allegato II e notificare le informazioni all’autorità o all’organismo designato: almeno 24 ore prima dell’arrivo se il porto è noto, appena il porto diviene noto se ciò avviene meno di 24 ore prima dell’arrivo, oppure entro la partenza dal porto precedente se il viaggio dura meno di 24 ore. Le informazioni devono restare a bordo fino al porto successivo e, su richiesta, essere messe a disposizione delle autorità.

Obbligo di conferimento dei rifiuti di bordo

L’articolo 7 impone al comandante di conferire tutti i rifiuti prodotti dalla nave a un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. È però consentita la partenza senza conferimento se dalle informazioni notificate risulta sufficiente capacità di stoccaggio a bordo fino al porto di conferimento successivo. Se vi è rischio di scarico in mare o il porto di conferimento non è noto o non adeguato, gli Stati membri devono adottare misure preventive e possono imporre il conferimento prima della partenza. Restano salve eventuali prescrizioni internazionali più rigorose.

Regime tariffario per i rifiuti di bordo

L’articolo 8 dispone che i costi degli impianti portuali di raccolta, compresi trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, siano recuperati tramite tariffe a carico delle navi. Per le navi diverse da pescherecci e imbarcazioni da diporto omologate fino a 12 passeggeri, tutte le navi devono contribuire in misura significativa ai costi, indipendentemente dall’effettivo uso degli impianti; la quota residua è coperta in funzione dei quantitativi e tipi di rifiuti effettivamente conferiti. Le tariffe possono essere ridotte per le navi che dimostrino di produrre quantità ridotte di rifiuti grazie a gestione, progettazione, attrezzature e funzionamento ambientali adeguati. Le tariffe devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie; la Commissione, entro tre anni dalla data di cui all’articolo 16, paragrafo 1, deve presentare una relazione e, se necessario, una proposta di modifica per introdurre un contributo pari ad almeno un terzo dei costi o un sistema equivalente.

Esenzioni per servizi di linea

L’articolo 9 consente agli Stati membri di esonerare dagli obblighi degli articoli 6, 7, paragrafo 1, e 8 le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, se è dimostrata l’esistenza di misure che garantiscano il pagamento delle tariffe e il conferimento dei rifiuti in un porto lungo la rotta. Gli Stati membri devono informare la Commissione almeno una volta l’anno delle esenzioni concesse.

Conferimento dei residui del carico

L’articolo 10 impone al comandante di garantire che i residui del carico siano conferiti a un impianto di raccolta secondo le disposizioni Marpol 73/78. La tariffa per il conferimento dei residui del carico è a carico di chi utilizza l’impianto di raccolta.

Regime di ispezione e fermo nave

L’articolo 11 prevede che qualsiasi nave possa essere ispezionata per verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 e che il numero di ispezioni sia sufficiente. Per le navi diverse da pescherecci e imbarcazioni da diporto fino a 12 passeggeri, le ispezioni devono concentrarsi in particolare sulle navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica e su quelle per le quali vi siano altri motivi di non conformità. Le ispezioni possono avvenire nell’ambito della direttiva 95/21/CE; resta l’obbligo di ispezionare il 25% delle navi previsto da tale direttiva. Se l’autorità non è soddisfatta, la nave non può lasciare il porto finché non abbia conferito i rifiuti e i residui del carico; se emerge che la nave è salpata senza rispettare gli articoli 7 o 10, il successivo porto di scalo deve esserne informato e la nave può essere trattenuta fino a valutazione più dettagliata.

Misure di accompagnamento e cooperazione amministrativa

L’articolo 12 impone agli Stati membri di informare adeguatamente comandanti, gestori e altre parti interessate, designare autorità competenti, assicurare cooperazione tra autorità e operatori, esaminare accuratamente le notifiche, semplificare le formalità per l’uso degli impianti, trasmettere alla Commissione i rapporti sulle inadeguatezze, e garantire che trattamento, recupero e smaltimento avvengano secondo la direttiva 75/442/CEE e altra normativa UE pertinente. È inoltre previsto il diritto al risarcimento per danni causati da ritardi ingiustificati. Il conferimento dei rifiuti è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e non richiede la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 45 di tale codice. Stati membri e Commissione devono inoltre sviluppare un sistema informativo e di controllo a livello comunitario e criteri comuni per individuare le navi che beneficiano della riduzione tariffaria dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c).

Sanzioni

L’articolo 13 obbliga gli Stati membri a istituire un regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Comitato, modifica degli allegati e adeguamento tecnico

L’articolo 14 istituisce l’assistenza di un comitato ai sensi della direttiva 93/75/CEE e applica la procedura di regolamentazione della decisione 1999/468/CE; il termine è fissato a tre mesi. L’articolo 15 consente di modificare allegati, definizioni dell’articolo 2, lettera b), e riferimenti normativi IMO/UE per adeguamento agli sviluppi internazionali o comunitari, senza ampliare l’ambito di applicazione.

Recepimento e sospensione parziale per le acque reflue

L’articolo 16 impone agli Stati membri di adottare entro il 28 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne la Commissione. Per le acque reflue di cui all’articolo 2, lettera c), l’applicazione è sospesa fino a 12 mesi dall’entrata in vigore dell’allegato IV della Marpol 73/78, nel rispetto della distinzione fra navi nuove ed esistenti. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.

Relazioni periodiche di attuazione e valutazione

L’articolo 17 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione a scadenze triennali. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento del sistema, basata sulle relazioni nazionali, con eventuali proposte necessarie.

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