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direttiva

Direttiva 2000/76

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti

Normativa europea32000L0076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro unitario e rigoroso per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, con l'obiettivo di prevenire o limitare gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Impone autorizzazioni preventive, requisiti tecnici, valori limite di emissione per aria e acqua, regole su ricezione dei rifiuti, residui, monitoraggio e condizioni anomale di esercizio. Prevede inoltre esclusioni, deroghe limitate, partecipazione del pubblico e abrogazione delle precedenti direttive settoriali in materia di incenerimento.

Direttiva sui requisiti minimi per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, con limiti di emissione, condizioni di esercizio, controlli e autorizzazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nell'Unione europea. Sono esclusi, tra gli altri, gli impianti che trattano unicamente talune categorie di rifiuti vegetali o di legno, i rifiuti radioattivi, i rifiuti animali disciplinati dalla direttiva 90/667/CEE, i rifiuti offshore inceneriti a bordo, nonché gli impianti sperimentali che trattano meno di 50 t/anno. La disciplina riguarda sia impianti nuovi sia impianti esistenti, con regole transitorie specifiche: per i nuovi impianti si applica dal 28 dicembre 2002, per gli impianti esistenti dal 28 dicembre 2005, salvo disposizioni particolari degli allegati. La direttiva incide anche su autorizzazioni, monitoraggio, scarichi idrici e partecipazione del pubblico.

Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti

La direttiva istituisce un regime unitario per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, volto a ridurre gli impatti ambientali e i rischi per la salute umana mediante prescrizioni tecniche rigorose, valori limite di emissione e controlli continui. Il testo rifonde e sostituisce la precedente disciplina frammentata, in coerenza con la strategia comunitaria di gestione dei rifiuti, con la direttiva quadro rifiuti 75/442/CEE e con gli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva persegue un obiettivo di risultato chiaro: evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana. Tale obiettivo viene raggiunto tramite:

  • condizioni di esercizio rigorose;
  • prescrizioni tecniche per gli impianti;
  • valori limite di emissione per aria e acqua;
  • regole sulla gestione dei residui;
  • sistemi di sorveglianza e trasparenza. Il considerando evidenzia inoltre la necessità di evitare spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti meno rigorosi e richiama il principio di sussidiarietà, precisando che la direttiva fissa requisiti minimi, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva si applica a tutti gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Restano esclusi, in sintesi:

  • gli impianti che trattano unicamente specifiche biomasse o residui vegetali elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti i) - viii);
  • gli impianti che trattano esclusivamente rifiuti animali disciplinati dalla direttiva 90/667/CEE;
  • gli impianti sperimentali per ricerca, sviluppo e sperimentazione che trattano meno di 50 t/anno;
  • i rifiuti radioattivi e i rifiuti offshore inceneriti a bordo. Il regime distingue poi tra impianti nuovi ed esistenti. Gli impianti nuovi sono soggetti alla direttiva dal 28 dicembre 2002; quelli esistenti dal 28 dicembre 2005, salvo le deroghe e le scadenze specifiche contenute negli allegati.

Definizioni rilevanti per la pratica

L'articolo 3 offre una serie di definizioni essenziali per l'applicazione uniforme della disciplina. Per il professionista sono particolarmente rilevanti:

  • la nozione di "impianto di incenerimento", che include anche il sito nel suo complesso, le linee, le aree di ricezione e stoccaggio, il trattamento dei gas e delle acque, il camino e i sistemi di controllo;
  • la nozione di "impianto di coincenerimento", cioè un impianto la cui funzione principale è produrre energia o beni materiali ma che utilizza rifiuti come combustibile o li sottopone a trattamento termico a fini di smaltimento;
  • la nozione di "impianto esistente", legata a esercizio, autorizzazione o domanda completa presentata prima del 28 dicembre 2002, con ulteriori condizioni temporali di messa in funzione;
  • la nozione di "autorizzazione", quale decisione scritta dell'autorità competente che legittima l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni. Sono inoltre definite le categorie di rifiuto, rifiuto pericoloso, rifiuti urbani misti, residuo, capacità nominale, emissione e valori limite di emissione.

Autorizzazione preventiva e contenuto dell'istanza

Il funzionamento dell'impianto è subordinato a preventiva autorizzazione. La domanda deve dimostrare che l'impianto sarà progettato, attrezzato e gestito in conformità alla direttiva e deve descrivere le misure per:

  • recuperare il calore generato per quanto praticabile;
  • minimizzare quantità e nocività dei residui;
  • riciclare i residui ove opportuno;
  • smaltire correttamente ciò che non può essere evitato, limitato o riciclato. L'autorizzazione deve poi indicare:
  • le categorie di rifiuti trattabili, usando possibilmente il catalogo europeo dei rifiuti;
  • la capacità complessiva dell'impianto;
  • le procedure di campionamento e misurazione. Per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi, devono essere specificate anche le quantità delle categorie trattabili, i flussi minimi e massimi, i valori calorifici e il contenuto massimo di inquinanti come PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo e metalli pesanti. L'autorità competente riesamina periodicamente le condizioni dell'autorizzazione e adotta misure correttive in caso di non conformità.

Ricezione dei rifiuti e controlli in ingresso

Prima dell'accettazione dei rifiuti, il gestore deve determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti e, per i rifiuti pericolosi, raccogliere informazioni sufficienti sulla loro composizione, pericolosità e incompatibilità con altre sostanze. Deve inoltre controllare la documentazione prevista dalla disciplina sui rifiuti pericolosi e sulle spedizioni di rifiuti e, di regola, prelevare campioni rappresentativi prima dello scarico. I campioni devono essere conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento. Sono previste deroghe limitate per gli impianti industriali che inceneriscono o coinceneriscono solo i propri rifiuti nel luogo di produzione, purché siano comunque rispettati i requisiti della direttiva.

Condizioni di esercizio e requisiti tecnici

L'articolo 6 disciplina il funzionamento degli impianti in modo dettagliato. Per gli impianti di incenerimento:

  • il contenuto di carbonio organico totale nelle scorie e nelle ceneri pesanti deve essere inferiore al 3 % oppure la perdita per ignizione inferiore al 5 % del peso secco;
  • i gas di combustione devono raggiungere almeno 850 °C per due secondi dopo l'ultima immissione di aria;
  • per rifiuti pericolosi con oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate espresse in cloro, la temperatura deve essere di almeno 1100 °C per due secondi;
  • ogni linea deve avere almeno un bruciatore di riserva con funzione automatica;
  • durante avviamento, arresto o temperature inferiori alla soglia, il bruciatore di riserva non può usare combustibili più inquinanti del gasolio, del gas liquefatto o del gas naturale. Per gli impianti di coincenerimento valgono temperature analoghe di 850 °C o 1100 °C, a seconda dei casi. In entrambi i casi un sistema automatico deve impedire l'immissione di rifiuti in condizioni non conformi. La direttiva consente deroghe per determinate categorie di rifiuti o processi termici, ma solo se autorizzate e a condizione che non aumentino i residui o il loro contenuto inquinante e che siano rispettati comunque i valori limite pertinenti. Il recupero del calore deve essere effettuato per quanto praticabile e i rifiuti ospedalieri infetti devono essere introdotti direttamente nel forno, senza mescolanza o manipolazione diretta.

Valori limite di emissione in atmosfera

L'articolo 7 impone il rispetto dei limiti di emissione previsti dagli allegati:

  • per gli impianti di incenerimento, i limiti dell'allegato V;
  • per i coinceneritori, i limiti dell'allegato II o, in certi casi, dell'allegato V. Se oltre il 40 % del calore in un impianto di coincenerimento proviene da rifiuti pericolosi, si applicano i limiti dell'allegato V. Per i rifiuti urbani misti non trattati nel coincenerimento, si applica direttamente l'allegato V. Gli Stati membri possono introdurre valori più severi per IPA o altri inquinanti. Le misurazioni devono essere normalizzate secondo le condizioni dell'articolo 11 e dell'allegato VI.

Scarichi idrici, trattamento dei gas e protezione del suolo

L'articolo 8 disciplina le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico. Tali scarichi richiedono autorizzazione e devono rispettare i limiti dell'allegato IV. La direttiva consente trattamenti separati o fuori sito, ma impone calcoli di bilancio di massa per attribuire correttamente le emissioni al flusso di acque reflue provenienti dal trattamento dei fumi. È espressamente vietata qualsiasi diluizione finalizzata a far rientrare i valori nei limiti. L'autorizzazione deve inoltre fissare valori limite per gli inquinanti dell'allegato IV e parametri di controllo operativo almeno su pH, temperatura e flusso. Il sito e le aree di stoccaggio devono essere progettati e gestiti per evitare immissioni non autorizzate nel suolo e nelle acque, prevedendo anche capacità di stoccaggio per acque contaminate da piogge, spandimenti o spegnimento incendi.

Gestione dei residui

L'articolo 9 richiede che quantità e nocività dei residui siano ridotte al minimo e che i residui siano riciclati, se del caso, all'interno o all'esterno dell'impianto. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi in polvere devono prevenire la dispersione ambientale, ad esempio mediante contenitori chiusi. Prima di decidere la destinazione dei residui occorre effettuare prove sulle loro caratteristiche fisiche e chimiche e sul loro potenziale inquinante, inclusa l'analisi della frazione solubile e dei metalli pesanti solubili.

Controllo, sorveglianza e disciplina delle misurazioni

L'articolo 10 impone l'uso di tecniche e attrezzature adeguate per monitorare il processo, con prescrizioni specificate nell'autorizzazione. I sistemi automatici di sorveglianza devono essere controllati annualmente e tarati almeno ogni tre anni mediante misurazioni parallele con metodi di riferimento. I punti di campionamento sono determinati dall'autorità competente. L'articolo 11 dettaglia le misurazioni:

  • in atmosfera: misurazioni continue di NOx, CO, polveri, TOC, HCl, HF, SO2; misurazioni continue di parametri di processo; almeno due campagne annue per metalli pesanti, diossine e furani, con frequenza trimestrale per i primi dodici mesi;
  • in acqua: misurazioni continue dei parametri operativi, misurazioni giornaliere dei solidi sospesi, misurazioni almeno mensili degli inquinanti dell'allegato IV e misurazioni semestrali di diossine e furani. Sono previste condizioni di normalizzazione, criteri di conformità dei valori limite e possibilità di riduzione della frequenza dei campionamenti in casi rigorosamente definiti, soprattutto per talune frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non riciclabili, con obbligo di criteri qualitativi, comunicazione alla Commissione e conformità ai piani di gestione dei rifiuti.

Informazione al pubblico e trasparenza

L'articolo 12 rafforza la trasparenza del procedimento autorizzatorio. Le domande di nuove autorizzazioni devono essere accessibili al pubblico per un periodo adeguato prima della decisione, consentendo la presentazione di osservazioni. La decisione finale e le successive modifiche, comprese le copie dell'autorizzazione, devono essere accessibili. Per gli impianti con capacità nominale pari o superiore a 2 t/ora, anche la relazione annuale del gestore sul funzionamento e sulla sorveglianza deve essere resa pubblica.

Condizioni anomale di funzionamento

L'articolo 13 disciplina le ipotesi di guasto, disfunzionamento o arresto tecnicamente inevitabile. L'autorizzazione deve stabilire per quanto tempo possono essere superati i valori limite. In ogni caso il gestore deve ridurre o arrestare l'attività appena possibile. Non è consentito proseguire l'incenerimento per più di 4 ore consecutive in superamento dei limiti né oltre 60 ore complessive annue; tale limite di 60 ore si applica alle linee collegate allo stesso dispositivo di lavaggio dei gas. Inoltre il tenore di polvere nei gas di combustione non può superare 150 mg/m3 come media su 30 minuti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni dell'articolo 6.

Revisione, adattamento tecnico e relazioni

La direttiva prevede un meccanismo di aggiornamento. Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio, basata sull'esperienza applicativa, sui progressi tecnologici e sulla gestione dei rifiuti, con una sezione specifica sui forni per cemento esistenti e, se del caso, proposte di revisione. La Commissione può anche proporre modifiche dell'allegato II.3 prima di tale relazione, se significative quantità di rifiuti vengono avviate ad altre tipologie di impianto. L'articolo 15 disciplina le relazioni periodiche sull'attuazione, mentre l'articolo 16 consente l'adeguamento al progresso tecnico degli articoli 10, 11 e 13 e degli allegati I e III.

Abrogazioni, regime transitorio e sanzioni

Dal 28 dicembre 2005 sono abrogati l'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato della direttiva 75/439/CEE, le direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento e notificare tali disposizioni alla Commissione entro il 28 dicembre 2002. Il regime transitorio dell'articolo 20 distingue tra:

  • impianti nuovi, soggetti alla direttiva dal 28 dicembre 2002;
  • impianti esistenti, soggetti dal 28 dicembre 2005;
  • impianti fissi o mobili che iniziano a coincenerire rifiuti entro il 28 dicembre 2004 e che sono considerati impianti di coincenerimento esistenti.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

L'articolo 21 impone agli Stati membri di adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Obiettivo di protezione ambientale e sanitaria

L'articolo 1 definisce come finalità evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare le emissioni in atmosfera, nel suolo e nelle acque, nonché i rischi per la salute umana. Il risultato è perseguito tramite condizioni di esercizio rigorose, prescrizioni tecniche e valori limite di emissione, nel rispetto anche della direttiva 75/442/CEE.

Campo di applicazione ed esclusioni

L'articolo 2 si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento. Sono esclusi, tra gli altri, gli impianti che trattano solo specifici rifiuti vegetali o legnosi, rifiuti radioattivi, rifiuti animali disciplinati dalla direttiva 90/667/CEE, rifiuti offshore inceneriti a bordo e impianti sperimentali sotto 50 t/anno.

Definizioni chiave

L'articolo 3 definisce, tra l'altro, rifiuto, rifiuto pericoloso, rifiuti urbani misti, impianto di incenerimento, impianto di coincenerimento, impianto esistente, capacità nominale, emissione, valori limite di emissione, diossine e furani, gestore, autorizzazione e residuo. Sono previste anche regole specifiche per taluni rifiuti pericolosi ai quali non si applicano alcune prescrizioni particolari.

Autorizzazione preventiva e contenuto della domanda

L'articolo 4 subordina il funzionamento di ogni impianto al rilascio di un'autorizzazione. La domanda deve descrivere le misure per garantire progettazione, attrezzatura e gestione conformi, recupero del calore per quanto praticabile, riduzione e riciclo dei residui e loro smaltimento conforme alla normativa. L'autorizzazione deve indicare categorie e quantità di rifiuti, capacità complessiva, procedure di campionamento e misurazione, e per i rifiuti pericolosi anche quantità per categoria, flussi minimi e massimi, potere calorifico e contenuto massimo di inquinanti.

Ricezione dei rifiuti e controlli preliminari

L'articolo 5 impone al gestore di adottare precauzioni per la consegna e ricezione dei rifiuti. Prima dell'accettazione devono essere determinati la massa di ciascuna categoria di rifiuti e, per i rifiuti pericolosi, raccolte informazioni sulla composizione, pericolosità, incompatibilità e precauzioni di manipolazione. È richiesto anche il controllo documentale e, di regola, il campionamento rappresentativo prima dello scarico, con conservazione dei campioni per almeno un mese.

Condizioni di esercizio e temperature minime

L'articolo 6 disciplina i parametri di funzionamento: per gli impianti di incenerimento il carbonio organico totale nelle scorie e ceneri pesanti deve essere inferiore al 3 % o la perdita per ignizione inferiore al 5 %. Sono previste temperature minime di 850 °C per due secondi, elevata a 1100 °C per rifiuti pericolosi con oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate, con bruciatore di riserva e sistema automatico di blocco dell'alimentazione dei rifiuti in caso di condizioni non conformi. Per il coincenerimento valgono analoghe soglie termiche, oltre al recupero del calore per quanto praticabile e all'uso di personale competente.

Valori limite di emissione in atmosfera

L'articolo 7 stabilisce che gli impianti di incenerimento rispettino i limiti dell'allegato V, mentre i coinceneritori rispettino i limiti dell'allegato II o quelli dell'allegato V quando oltre il 40 % del calore sia prodotto da rifiuti pericolosi. Gli Stati membri possono fissare limiti più severi per IPA o altri inquinanti. I risultati delle misurazioni sono normalizzati secondo l'articolo 11.

Scarichi idrici delle acque di depurazione dei fumi

L'articolo 8 richiede un'autorizzazione specifica per le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico e impone il rispetto dei valori limite dell'allegato IV. Sono previsti obblighi su trattamento separato o fuori sito, bilanci di massa, divieto di diluizione ai fini del rispetto dei limiti, parametri di controllo operativo e misure per evitare immissioni non autorizzate nel suolo e nelle acque.

Residui e loro gestione

L'articolo 9 impone la minimizzazione della quantità e nocività dei residui, il loro riciclo ove possibile e modalità di trasporto e stoccaggio che evitino dispersioni. Prima dello smaltimento o riciclaggio devono essere effettuate prove sulle caratteristiche fisiche e chimiche e sul potenziale inquinante dei residui.

Monitoraggio, misurazioni e normalizzazione

Gli articoli 10 e 11 regolano la sorveglianza con tecniche e attrezzature adeguate, controlli annuali dei sistemi automatici, taratura almeno ogni tre anni e misurazioni continue o periodiche di specifici inquinanti e parametri. Sono stabilite frequenze minime per metalli pesanti, diossine e furani, criteri di rispetto dei limiti e regole di normalizzazione a condizioni standard, con possibilità di riduzione della frequenza in casi tassativi e previa autorizzazione.

Trasparenza e partecipazione del pubblico

L'articolo 12 garantisce l'accesso pubblico alle domande di nuove autorizzazioni e alle decisioni finali, inclusi gli aggiornamenti. Per gli impianti con capacità nominale pari o superiore a 2 t/ora, la relazione annuale del gestore su funzionamento e sorveglianza deve essere resa accessibile al pubblico; per gli impianti più piccoli, l'autorità competente deve predisporre un elenco accessibile.

Condizioni anomale di funzionamento e limiti temporali

L'articolo 13 stabilisce che l'autorizzazione indichi il periodo massimo in cui sono ammesse eccedenze dei valori limite per disfunzioni o guasti. In caso di guasto il gestore deve ridurre o arrestare l'attività il prima possibile. In ogni caso, un impianto o una linea non può continuare a incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive in superamento dei limiti e per più di 60 ore complessive all'anno; per la polvere l'impianto non può superare 150 mg/m3 come media su 30 minuti.

Revisione, relazioni e adeguamento tecnico

L'articolo 14 impone alla Commissione una relazione al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2008, con eventuali proposte di revisione, inclusa l'analisi dei forni da cemento esistenti. L'articolo 15 prevede relazioni periodiche sull'applicazione secondo la procedura della direttiva 91/692/CEE. L'articolo 16 autorizza l'adeguamento tecnico di articoli e allegati secondo la procedura del comitato.

Abrogazioni, sanzioni e transizione

L'articolo 18 abroga, a partire dal 28 dicembre 2005, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'allegato della direttiva 75/439/CEE, le direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE. L'articolo 19 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 28 dicembre 2002. L'articolo 20 disciplina il regime transitorio per impianti nuovi ed esistenti.

Termine di recepimento

L'articolo 21 impone agli Stati membri di adottare entro due anni dall'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Come è indicizzato

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