Direttiva 2000/82
Direttiva 2000/82/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di antiparassitari previsti da quattro direttive settoriali, eliminando alcune voci e aggiungendone altre negli allegati tecnici. La modifica riguarda soprattutto sostanze attive oggetto di decisioni di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con applicazione differita in funzione dei periodi transitori. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º luglio 2001 e applicarle secondo scadenze differenziate a seconda della sostanza.
Modifica gli allegati di quattro direttive UE sui limiti massimi di residui di antiparassitari in ortofrutticoli, cereali, prodotti alimentari di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda la disciplina dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari disciplinati dalle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Incide in particolare su ortofrutticoli, cereali, prodotti alimentari di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, attraverso la modifica degli allegati che contengono le quantità massime di residui. Restano rilevanti le esclusioni e le differenziazioni temporali connesse ai periodi transitori di smaltimento delle scorte per alcune sostanze attive non più autorizzate.
Direttiva 2000/82/CE: modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari
La direttiva interviene sugli allegati di quattro direttive settoriali in materia di residui di antiparassitari, aggiornando il quadro dei limiti massimi applicabili a ortofrutticoli, cereali, prodotti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale. La finalità emerge dai considerando: garantire un livello di protezione adeguato per il consumatore e per l'ambiente, fissando i limiti in funzione degli usi autorizzati, dei dati disponibili e dei criteri tossicologici; prevedere un riesame periodico dei valori; coordinare la disciplina con le decisioni di non inclusione di talune sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE.
Obiettivi e logica regolatoria
La Commissione richiama il principio secondo cui i residui dovrebbero essere limitati al minimo tecnicamente necessario per una protezione efficace delle colture e, al contempo, accettabile sotto il profilo tossicologico. Per i prodotti di origine animale, i limiti dipendono anche dall'esposizione degli animali a cereali e prodotti vegetali trattati, oltre che dagli eventuali medicinali veterinari. Il testo sottolinea inoltre che le quantità massime di residui devono essere periodicamente riesaminate e possono essere fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando:
- non vi siano usi autorizzati;
- gli usi autorizzati non producano residui rilevabili;
- gli usi autorizzati dagli Stati membri non siano suffragati dai dati necessari;
- gli usi in paesi terzi che possano incidere sui prodotti immessi sul mercato comunitario non siano supportati da dati sufficienti.
Ambito materiale e sostanze interessate
La direttiva modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Le sostanze menzionate nei considerando e/o oggetto delle modifiche sono: azinfos etile, profam, dinoterb, DNOC, pirazofos, monolinuron, clozolinate e tecnazene. Il testo evidenzia che per diverse di queste sostanze la Commissione ha adottato decisioni di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con conseguente non autorizzazione del loro impiego nella Comunità.
Modifiche agli allegati delle direttive settoriali
Con l'articolo 1, l'allegato II della direttiva 76/895/CEE viene modificato sopprimendo le voci relative all'azinfos etile. Con l'articolo 2, nella tabella dell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE vengono aggiunte nuove voci sui residui di antiparassitari. Con l'articolo 3, l'allegato II della direttiva 86/363/CEE viene integrato con nuove voci nella parte A e nella parte B. Con l'articolo 4, la tabella dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE viene aggiornata con le voci indicate nell'allegato della direttiva, così da armonizzare i limiti applicabili ai prodotti di origine vegetale.
Coordinamento con decisioni precedenti e tolleranze all'importazione
Nei considerando si spiega che le decisioni di non inclusione di alcune sostanze attive impongono di inserirne i residui nei relativi allegati, per assicurare il controllo dell'uso e la tutela del consumatore. Tuttavia, per rispettare le aspettative legittime connesse allo smaltimento delle scorte esistenti, le quantità massime di residui basate sul presupposto della non autorizzazione non devono applicarsi prima della scadenza del periodo transitorio fissato per ciascuna sostanza. Il testo menziona inoltre che, sulla base di dati adeguati e di valutazioni della dieta, la Comunità esaminerà la possibilità di stabilire tolleranze all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura.
Entrata in vigore, recepimento e applicazione differita
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi entro il 1º luglio 2001 e informarne immediatamente la Commissione. L'applicazione è scaglionata:
- dal 1º luglio 2001 per azinfos etile, profam e dinoterb;
- dal 1º luglio 2002 per DNOC, pirazofos e monolinuron;
- dal 1º gennaio 2003 per clozolinate e tecnazene.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; la forma del richiamo è rimessa agli Stati membri.
Portata pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agroalimentare, la direttiva segnala la necessità di verificare i limiti nazionali e i tempi di applicazione delle nuove soglie, soprattutto per stock, importazioni e controlli ufficiali. Il dato centrale è che la direttiva non disciplina direttamente il mercato con norme autoapplicative di dettaglio, ma impone agli Stati membri di recepire aggiornamenti tecnici sugli MRL e di applicarli secondo un calendario differenziato, lasciando un margine limitato solo quanto alla forma del recepimento e alle modalità di riferimento nel diritto interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui negli ortofrutticoli
L'articolo 1 sopprime dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE le voci relative all'azinfos etile. La direttiva interviene quindi sul regime dei residui negli ortofrutticoli, eliminando una specifica sostanza dall'elenco vigente.
Integrazione dell'allegato sui cereali
L'articolo 2 dispone l'aggiunta, nella tabella dell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, di nuove voci relative ai residui di antiparassitari. Il contenuto puntuale delle voci è rinviato alla tabella non riportata nel testo fornito.
Integrazione dell'allegato sui prodotti alimentari di origine animale
L'articolo 3 modifica l'allegato II della direttiva 86/363/CEE inserendo nuove voci nella parte A e nella parte B della tabella relativa ai residui di antiparassitari. Anche in questo caso il dettaglio delle singole voci è contenuto nelle tabelle richiamate e non riprodotte nel testo.
Aggiornamento dell'allegato sui prodotti di origine vegetale
L'articolo 4 aggiunge nella tabella dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le voci relative ai residui di antiparassitari riportate nell'allegato della presente direttiva. La modifica mira a introdurre limiti armonizzati per sostanze specifiche, compresa l'azinfos etile.
Recepimento, applicazione progressiva e riferimento alla direttiva
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1º luglio 2001 e informarne immediatamente la Commissione. L'applicazione è differenziata: dal 1º luglio 2001 per azinfos etile, profam e dinoterb; dal 1º luglio 2002 per DNOC, pirazofos e monolinuron; dal 1º gennaio 2003 per clozolinate e tecnazene. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Destinatari
L'articolo 6 precisa che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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