Direttiva 2000/81
Direttiva 2000/81/CE della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di spiroxamina negli alimenti, integrando gli allegati delle direttive settoriali su cereali, prodotti di origine animale e prodotti vegetali. La Commissione motiva l'intervento con l'iscrizione della spiroxamina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e con la valutazione scientifica che ha escluso rischi per la ADI e per una dose di riferimento acuta. Per alcuni prodotti i limiti sono provvisori e diventeranno definitivi dopo quattro anni dall'entrata in vigore. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1o luglio 2001.
Modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per fissare i limiti massimi di residui di spiroxamina nei cereali, nei prodotti di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche agli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari per cereali, alimenti di origine animale e prodotti di origine vegetale. Riguarda in particolare la sostanza attiva spiroxamina e i prodotti agricoli elencati negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Sono previste quantità massime di residui provvisorie per alcuni prodotti, identificate con la lettera "(p)", e limiti fissati al livello minimo di determinazione analitica per i prodotti per i quali non sia stata concessa alcuna autorizzazione. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei limiti massimi di residui di spiroxamina
La direttiva 2000/81/CE della Commissione interviene per aggiornare i limiti massimi di residui di antiparassitari relativi alla spiroxamina nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro delle direttive settoriali 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, ed è fondato sull'iscrizione della spiroxamina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva autorizzata solo per impieghi fungicidi.
Presupposti scientifici e finalità di tutela
La Commissione precisa che la valutazione scientifica e tecnica della spiroxamina è stata completata il 12 maggio 1999 nel rapporto di riesame relativo alla sostanza. In tale sede è stata fissata una dose giornaliera ammissibile (ADI) pari a 0,025 mg/kg di peso corporeo/giorno; la valutazione dell'esposizione alimentare ha portato alla conclusione che i limiti stabiliti dalla direttiva non determinano il superamento di tale ADI. Nei lavori preparatori non sono stati inoltre rilevati effetti tossici acuti tali da imporre una dose di riferimento acuta.
Ambito di applicazione e logica dei limiti provvisori
La direttiva riguarda i prodotti agricoli per i quali sono fissati limiti di residui negli allegati delle direttive richiamate. Per alcuni prodotti, le quantità massime di residui di spiroxamina sono indicate con la lettera "(p)", che segnala il carattere provvisorio del limite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. La scelta dei limiti provvisori risponde all'esigenza di tutela del consumatore nei casi in cui non esista ancora una specifica autorizzazione d'uso o non siano state definite tutte le condizioni di impiego.
Obblighi e margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato, imponendo il recepimento delle modifiche agli allegati e l'adeguamento della normativa nazionale entro il 1o luglio 2001. Le modalità tecniche di recepimento restano rimesse alle autorità nazionali, che devono tuttavia dare un riferimento alla direttiva nei propri atti o in sede di pubblicazione ufficiale. La direttiva richiama anche la possibilità, per gli Stati membri, di fissare a livello nazionale quantità massime di residui provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e dell'allegato VI della medesima, in particolare il punto 2.4.2.3 della parte B.
Evoluzione da provvisorio a definitivo
La Commissione considera sufficiente un periodo di quattro anni per determinare la maggior parte degli altri usi della spiroxamina. Per questo l'articolo 4, paragrafo 2, dispone che, decorso tale termine dall'entrata in vigore della direttiva, i limiti provvisori diventino definitivi. Il passaggio a limiti definitivi opera ai sensi delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, nonché dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.
Rapporti con altri atti e contesto regolatorio
Nel preambolo la Commissione richiama la notifica del progetto alla Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute in tale sede. È inoltre ricordato che la Commissione esaminerà la possibilità di fissare quantità massime di tolleranza all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura sulla base di dati attendibili presentati. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente e tengono conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare in materia di tutela dei consumatori esposti a residui di antiparassitari.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri ne sono i destinatari e devono assicurare la tempestiva attuazione delle modifiche agli allegati nazionali e alle regole di controllo dei residui applicabili ai prodotti interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sui residui massimi
Gli articoli 1, 2 e 3 modificano rispettivamente l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, l'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE e l'allegato II della direttiva 90/642/CEE, inserendo i valori relativi alla spiroxamina.
Carattere provvisorio dei limiti per taluni prodotti
L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che per taluni prodotti agricoli elencati negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE i limiti massimi di residui per la spiroxamina sono indicati con la lettera "(p)", a significare che sono provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
Passaggio da limiti provvisori a definitivi
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede che quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva i limiti massimi di residui provvisori per la spiroxamina diventino definitivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE e dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.
Entrata in vigore e recepimento
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il paragrafo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1o luglio 2001 e di informarne immediatamente la Commissione. Il paragrafo 3 richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Destinatari
L'articolo 6 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 20 dic 2000Direttiva 2000/82
- direttiva · 14 dic 2000Direttiva 2000/77
- direttiva · 4 dic 2000Direttiva 2000/76
- direttiva · 4 dic 2000Direttiva 2000/80
- direttiva · 4 gen 2001Direttiva 2001/2
- direttiva · 27 nov 2000Direttiva 2000/59
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →