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Direttiva 2000/80

Direttiva 2000/80/CE della Commissione, del 4 dicembre 2000, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per consolidare tale allegato e includervi un'altra sostanza attiva (lambda-cialotrina)

Normativa europea32000L0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consolidandone il contenuto e inserendovi la lambda-cialotrina quale sostanza attiva autorizzata. Essa stabilisce inoltre i termini entro cui gli Stati membri devono recepire la disciplina, riesaminare le autorizzazioni esistenti e, se necessario, modificarle o revocarle. La direttiva contiene anche disposizioni di coordinamento e abroga alcune direttive precedenti, mantenendone salvi gli effetti relativi ai termini di recepimento e alle disposizioni specifiche richiamate nell'allegato II.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per consolidarne il testo e includervi la sostanza attiva lambda-cialotrina nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la direttiva e adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina. Riguarda in particolare l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetti sulle autorizzazioni esistenti e future, nonché sui prodotti contenenti lambda-cialotrina da sola o in miscela con altre sostanze attive già incluse nell'allegato I. Sono previste esclusioni/limitazioni procedurali per le informazioni riservate nei rapporti di riesame e per le tempistiche di valutazione dei prodotti complessi contenenti più sostanze attive.

Direttiva 2000/80/CE della Commissione: inclusione della lambda-cialotrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando e consolidando l'elenco delle sostanze attive autorizzate. In base ai considerando, l'inserimento della lambda-cialotrina deriva da una valutazione scientifica e regolatoria positiva circa i suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente, pur con la necessità di specifiche misure di limitazione dei rischi e di riesame delle autorizzazioni nazionali.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la direttiva 91/414/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e il sistema di valutazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per la prima fase del programma di lavoro sulle sostanze attive. La lambda-cialotrina è stata oggetto di valutazione da parte della Svezia quale Stato membro relatore; la relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente, con conclusione del riesame il 19 ottobre 2000.

Il considerando rileva che, sulla base delle informazioni esaminate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfano in generale i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli impieghi valutati nel rapporto di riesame. La direttiva mira quindi a consentire l'autorizzazione di tali prodotti in tutti gli Stati membri, nel rispetto delle condizioni di iscrizione e dei principi uniformi di valutazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli Stati membri, che devono adattare il proprio ordinamento interno e rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina. L'effetto operativo concerne sia i prodotti contenenti la sostanza come unica sostanza attiva, sia quelli che la contengono in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Sono altresì rilevanti gli obblighi di consultazione: gli Stati membri devono tenere a disposizione degli interessati il rapporto di riesame definitivo, escluse le informazioni riservate, così da favorire l'applicazione coerente dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione della sostanza attiva e conseguenze autorizzative

L'articolo 1 sostituisce l'allegato I della direttiva 91/414/CEE con il testo dell'allegato I della presente direttiva. Il risultato giuridico è l'inclusione della lambda-cialotrina tra le sostanze attive autorizzate nell'Unione, con la conseguenza che i prodotti fitosanitari che la contengono possono essere autorizzati solo se rispettano le condizioni previste dalla direttiva e gli esiti del rapporto di riesame.

Nei considerando si chiarisce che, dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni esistenti e, se del caso, concedere nuove autorizzazioni conformi alla disciplina UE. Per i prodotti non è sufficiente la sola presenza della sostanza iscritta: occorre anche che siano stati presi in considerazione le condizioni dell'iscrizione e i principi uniformi, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti documentali previsti.

Obblighi degli Stati membri e termini di recepimento

L'articolo 2, paragrafo 1, impone il recepimento entro il 1o luglio 2002. Entro tale data gli Stati membri devono:

  • adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • informare immediatamente la Commissione;
  • modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina.

Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o accompagnare la pubblicazione ufficiale con un tale riferimento; le modalità del richiamo sono lasciate alla loro scelta, confermando il margine di discrezionalità nazionale tipico della direttiva.

Termini speciali per il riesame delle autorizzazioni

La direttiva distingue tra diverse tipologie di prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina.

Per i prodotti contenenti lambda-cialotrina come unica sostanza attiva, l'articolo 2, paragrafo 2, fissa il termine del 1o gennaio 2006 per la modificazione o revoca delle autorizzazioni, nell'ambito della valutazione effettuata secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

Per i prodotti contenenti lambda-cialotrina insieme ad un'altra sostanza attiva già inclusa nell'allegato I, l'articolo 2, paragrafo 3, prevede un termine mobile: la scadenza è fissata a quattro anni dalla data di entrata in vigore della direttiva che iscrive nell'allegato I l'ultima delle sostanze attive presenti nel prodotto. La struttura della norma evidenzia un approccio graduale, pensato per consentire la valutazione completa dei prodotti multisostanza solo quando tutte le sostanze attive rilevanti risultino già iscritte.

Rapporti di riesame e principi uniformi

I considerando 9, 10 e 12 attribuiscono rilievo al rapporto di riesame definitivo relativo alla lambda-cialotrina. Gli Stati membri devono conservarlo o renderlo consultabile dagli interessati, ad eccezione delle informazioni riservate. Tale rapporto deve essere preso in considerazione nell'applicazione dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE.

Questo elemento è funzionale a garantire un'applicazione omogenea delle regole di autorizzazione in tutta l'Unione e a riflettere le raccomandazioni scientifiche emerse nel riesame, in particolare sul fronte della valutazione dell'esposizione acuta dei consumatori e della protezione degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio e delle api.

Abrogazione di direttive precedenti e coordinamento normativo

L'articolo 3 abroga le direttive elencate nella terza colonna dell'allegato II. Tuttavia, l'abrogazione non incide sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e alle disposizioni specifiche indicati nel medesimo allegato II. La finalità è di razionalizzare e coordinare la disciplina, specialmente per le sostanze già inserite in allegato I tramite precedenti direttive della Commissione.

Entrata in vigore

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni dell'articolo 2 relative alla lambda-cialotrina e alla sua inclusione nell'allegato I si applicano dal 1o gennaio 2002, con un effetto anticipato rispetto ad alcuni termini di adeguamento nazionali.

Sintesi operativa per i professionisti

Per gli operatori del settore agrochimico e per i consulenti legali e fiscali, la direttiva comporta:

  • l'inserimento della lambda-cialotrina tra le sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari nell'Unione;
  • il riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti e il loro eventuale adeguamento o ritiro;
  • il rispetto del termine generale di recepimento del 1o luglio 2002;
  • l'applicazione del termine speciale del 1o gennaio 2006 per i prodotti contenenti la sostanza come unica attiva;
  • per i prodotti in miscela, il calcolo del termine di quattro anni dalla data di efficacia dell'ultima iscrizione rilevante;
  • la necessità di considerare il rapporto di riesame definitivo e i principi uniformi dell'allegato VI nella procedura autorizzativa.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma vincola chiaramente al risultato: adeguare l'ordinamento nazionale e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari alle condizioni fissate a livello unionale.

Disposizioni principali

Inserimento della lambda-cialotrina nell'allegato I

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I della direttiva 91/414/CEE con il testo dell'allegato I della presente direttiva, consolidando l'elenco delle sostanze attive autorizzate e includendovi la lambda-cialotrina.

Recepimento e adeguamento delle autorizzazioni

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1o luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Entro lo stesso termine devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina.

Termine per i prodotti con lambda-cialotrina come unica sostanza attiva

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che, per la valutazione e la decisione secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti lambda-cialotrina come unica sostanza attiva sia il 1o gennaio 2006.

Termine per i prodotti in miscela con altre sostanze attive

L'articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che per i prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina insieme ad un'altra sostanza attiva già inclusa nell'allegato I, il termine per la modificazione o revoca delle autorizzazioni scada quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva relativa all'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

Abrogazione di direttive precedenti

L'articolo 3 abroga le direttive elencate nella terza colonna dell'allegato II, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e le disposizioni specifiche richiamate nell'allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 4 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni dell'articolo 2 relative alla lambda-cialotrina e alla sua inclusione nell'allegato I si applicano dal 1o gennaio 2002.

Destinatari

L'articolo 5 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariambientesalute umanatutela delle piantemercato interno

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