Sentenza n. 715/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale della Spezia – Sezione lavoro, 24 giugno 2024 n. 267.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, Sezione lavoro, 24 giugno 2024, n. 267, che aveva riconosciuto la carta del docente per quattro annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di La Spezia, Sezione lavoro, n. 267 del 24 giugno 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito degli importi corrispondenti alle quattro annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza della richiesta della parte e dell'ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato e può determinare il relativo dies a quo e dies ad quem.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, quando non risultino contestazioni sostanziali idonee a escludere l'inadempimento.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, attribuendogli un termine successivo per provvedere in via sostitutiva.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata per ogni giorno di ritardo e operante fino all'esecuzione del giudicato o, in difetto, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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