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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27020/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra una lavoratrice e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività svolta presso il Commissario per l'emergenza ambientale della Calabria. La Corte d'appello aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto, ma aveva negato la conversione a tempo indeterminato e le differenze retributive, limitando il ristoro a un danno pari a otto mensilità di retribuzione globale di fatto per il superamento dei limiti massimi di durata dei rapporti a termine. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla legittimazione passiva; (2) difetto di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la prova documentale e testimoniale avesse dimostrato la pretesa; (3) incongruità, illogicità e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che le somme dovute fossero ricostruibili dai contratti e dalla consulenza tecnica di parte e che la c.t.u. dovesse essere ammessa; (4) ulteriore violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione non logica e coerente; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese del secondo grado nonostante l'accoglimento, in appello, della domanda risarcitoria contro la PDCM.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo inammissibili o infondate le censure sulla legittimazione passiva e sulla prova delle differenze retributive, osservando in particolare la genericità dei rilievi, l'inammissibilità della rivalutazione del merito e l'insufficienza degli allegati a sostegno del calcolo del dovuto. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che, avendo la lavoratrice ottenuto in appello l'accoglimento della domanda risarcitoria contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non potevano essergli addossate neppure in parte le spese processuali rispetto a tale controparte. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, e la Corte, decidendo nel merito, ha disposto la compensazione per metà delle spese di tutti i gradi tra la ricorrente e la PDCM, condannando quest'ultima a rifondere all'altra metà, mentre ha confermato la condanna della ricorrente alle spese nei confronti della Regione Calabria e quelle del giudizio di legittimità in favore di quest'ultima.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una lettura non corretta della sentenza impugnata e dunque non coerente con la reale ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta carenza motivazionale è stata esclusa perché la motivazione della Corte territoriale non era mancante, né appariva manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e comprensibile rispetto ai profili di prova del percipiendum e del perceptum.

  • art. 91 c.p.c.

    Dopo l'accoglimento della domanda risarcitoria contro una parte, le spese non possono essere poste, neppure in parte, a carico della parte che risulta comunque vincitrice rispetto a quella controparte.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata corretta solo nella misura in cui riguardava il rapporto processuale con la parte non integralmente soccombente, mentre non era giustificata nella parte in cui gravava sulla parte vittoriosa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato come base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio motivazionale o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata: una lettura errata della decisione rende il motivo inammissibile.
  • La critica alla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di nuova ponderazione del merito; in cassazione è necessario indicare con precisione gli elementi decisivi trascurati o mal valutati e il loro specifico rilievo.
  • L'allegazione di differenze retributive richiede una base fattuale e documentale sufficiente a ricostruire sia il dovuto sia quanto già percepito; in mancanza dei dati necessari, una consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta in funzione esplorativa.
  • La non contestazione opera sui fatti storici specificamente allegati e non sui documenti in sé; perché possa formarsi, il fatto deve risultare effettivamente introdotto nel giudizio di merito.
  • Quando una parte ottiene in appello l'accoglimento di una domanda contro una determinata controparte, essa non può essere gravata delle spese processuali nei rapporti con quella controparte, perché rispetto a tale segmento processuale risulta vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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