Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: (1) la responsabilità sarebbe stata basata su elementi indiziari non univoci e senza identificazione certa del ricorrente come destinatario del bottino; (2) inutilizzabilità della conversazione intercettata, ritenuta non attinente e non descrittiva di condotta illecita a carico dell'imputato; (3) impugnazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non sussistente la gravità invocata dal giudice
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima l'utilizzabilità delle intercettazioni perché il reato di ricettazione è connesso alla rapina e rientra nei limiti di ammissibilità di cui agli artt. 12 e 266 c.p.p.; ha confermato la correttezza della valutazione dei dati indiziari (conversazione in carcere che indica un "Gaetano" come destinatario del bottino e contatto telefonico il giorno successivo tra un complice e un numero riferibile al ricorrente, nonché dichiarazioni dei collaboranti); ha ritenuto infondata l'ipotesi di acquisto incauto alla luce delle modalità dei fatti; ha altresì condiviso il diniego delle attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate
Il divieto non opera rispetto agli esiti relativi ai soli reati connessi a quelli per i quali l'autorizzazione era stata disposta, purché nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.
art. 12 cod. proc. pen.
connessione oggettiva per strumentalità quando un reato è eseguito al fine di ricettarne il compendio (comma 1, lett. c)
La rapina e la ricettazione sono state ritenute tra loro connesse per strumentalità, permettendo l'utilizzo delle intercettazioni autorizzate per la rapina anche nel procedimento per ricettazione
art. 266 cod. proc. pen.
consente l'uso dello strumento di ricerca della prova per i reati indicati (comma 1, lett. a)
La ricettazione rientra nei reati per i quali lo strumento investigativo era utilizzabile; l'utilizzo è ammesso nei limiti previsti dall'art. 266
art. 712 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per sostenere che, in assenza di contatti probatori, si sarebbe potuto configurare al più un acquisto incauto; la Corte ha escluso tale ricostruzione alla luce delle circostanze probatorie
art. 133 cod. pen.
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito che può valorizzare uno o alcuni elementi ritenuti prevalenti; qui il giudice ha ritenuto prevalente la gravità del fatto e i precedenti, giustificando il diniego
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Richiamata come principio secondo cui le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate anche per i reati connessi, purché entro i limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate anche per reati connessi quando sussiste connessione oggettiva (art.12 c.p.p.) e nei limiti dell'art.266 c.p.p.; la loro inutilizzabilità non è automatica se emerge la connessione
- La Cassazione non rivede valutazioni di fatto e della prova effettuate in sede di merito salvo vizio di diritto: la sequenza cronologica, il contenuto di conversazioni intercettate e contatti successivi possono legittimare inferenze di responsabilità se valutati congiuntamente
- La mera presenza di contatti tra imputato e autori di un reato non esclude la ricettazione solo se è plausibile e provata una causalità lecita; l'ipotesi dell'acquisto incauto richiede elementi concreti a sostegno per prevalere
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche valorizzando un solo elemento tra quelli indicati dall'art.133 c.p. (es. gravità del fatto o precedenti): la scelta del giudice di merito è rimessa alla sua discrezionalità e difficilmente sindacabile in Cassazione
- Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando sia manifestamente infondato nella parte che concerne questioni di fatto e nella valutazione giurisprudenziale applicata; ciò comporta condanna alle spese e, talvolta, somme a favore della Cassa delle Ammende
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