Cassazione Penale, Ordinanza n. 20834/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nel ricorso si contestava l'affermazione di responsabilità penale, sostenendo anche che la sentenza di primo grado non fosse immediatamente identificabile per alcuni refusi presenti nel testo della decisione di appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto che l'unico motivo fosse generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse comunque identificabile nonostante i refusi presenti nella sentenza di appello, e che il motivo di impugnazione fosse privo dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non criticava in modo puntuale la motivazione della decisione impugnata, che era stata reputata logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la censura contro la condanna è generica.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'atto di impugnazione deve indicare specificamente i capi e i punti della decisione censurati e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza; la mancanza di specificità rende il motivo generico e quindi inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di impugnazione si limita a contestare in modo apodittico l'affermazione di responsabilità, senza indicare gli specifici passaggi della motivazione censurati e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo ex art. 581 c.p.p. richiede che il ricorrente individui con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza, così da consentire al giudice dell'impugnazione un controllo effettivo sulla decisione.
- Errori materiali o refusi presenti nel testo della sentenza di appello non determinano di per sé l'inammissibilità o l'invalidità della decisione se la sentenza di primo grado richiamata resta comunque identificabile e la motivazione complessiva è intellegibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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