Provvedimento AGCM AL31B n. 29731 del 22/06/2021
CASEIFICIO CAPURSO/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato la condotta di Capurso, caseificio pugliese, che nel marzo 2020 aveva comunicato agli allevatori il pagamento di un acconto di 36 centesimi/litro per il latte ritirato nei mesi di marzo e aprile, rispetto a un prezzo base generalmente pari a 41 centesimi/litro. L’Autorità ha riconosciuto l’esistenza di uno squilibrio negoziale tra il caseificio e i piccoli allevatori, ma ha ritenuto giustificata la condotta dalle circostanze eccezionali della pandemia, dal mantenimento integrale dei ritiri e dai maggiori costi sostenuti per gestire le eccedenze. Poiché Capurso ha successivamente corrisposto il saldo a tutti i fornitori, anche utilizzando integralmente il contributo regionale ricevuto, l’AGCM ha concluso che non vi fossero elementi sufficienti per accertare la violazione dell’art. 62, comma 2, lettere a) e/o e), del D.L. 1/2012. Non sono state applicate sanzioni.
Capurso Azienda Casearia e contratti di cessione del latte crudo durante l’emergenza Covid-19: contestato pagamento in acconto a 36 centesimi/litro invece del prezzo contrattuale, procedimento chiuso senza accertamento di violazione dell’art. 62, comma 2, D.L. 1/2012.
Capurso Azienda Casearia: pagamento differito del latte crudo durante l’emergenza Covid-19
Il provvedimento riguarda Capurso Azienda Casearia S.r.l., caseificio con sede a Gioia del Colle, attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari pugliesi, tra cui la mozzarella a marchio Gioiella. L’AGCM ha esaminato la decisione adottata durante l’emergenza sanitaria del 2020 di corrispondere agli allevatori conferenti soltanto 36 centesimi di euro per litro a titolo di acconto, anziché il prezzo contrattuale generalmente pari a 41 centesimi/litro. Il procedimento si è concluso senza accertamento della violazione dell’art. 62, comma 2, del D.L. n. 1/2012.
Parti e origine del procedimento
Capurso raccoglieva nel 2020 latte da circa 80 allevatori, localizzati prevalentemente nelle province di Bari e Taranto; nel 2019 aveva realizzato un fatturato di circa 41,3 milioni di euro. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione dell’ICQRF, originata da una denuncia di Coldiretti Puglia e ARA Puglia. Contestualmente sono stati avviati procedimenti analoghi nei confronti di altri quattro caseifici pugliesi.
L’avvio, comunicato il 29 dicembre 2020, mirava a verificare la possibile violazione dell’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), del D.L. n. 1/2012, come convertito dalla L. n. 27/2012. In particolare, venivano contestati:
- la decisione unilaterale di non corrispondere immediatamente l’intero prezzo contrattualmente dovuto;
- la comunicazione, alla fine di marzo, di una misura riferita anche al latte già ritirato nel mese, con possibile efficacia retroattiva;
- il pagamento effettivo di 36 centesimi/litro per il latte ritirato nei mesi di marzo e aprile 2020, a fronte di un prezzo base generalmente pari a 41 centesimi/litro.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 62, comma 2, lettera a), del D.L. n. 1/2012 vieta, nelle relazioni commerciali relative alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, l’imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché di condizioni extracontrattuali o retroattive. La lettera e) vieta ogni ulteriore condotta commerciale sleale, valutata anche alla luce del complesso delle relazioni commerciali e delle condizioni di approvvigionamento.
Il Decreto di attuazione n. 199/2012 delimita l’applicazione della disciplina alle relazioni economiche caratterizzate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. L’AGCM ha quindi esaminato sia la posizione negoziale delle parti sia la concreta giustificazione della modalità di pagamento adottata.
Contesto economico e crisi pandemica
Dalla prima decade di marzo 2020, la chiusura del canale horeca e la cancellazione della maggior parte degli ordini destinati all’esportazione hanno determinato una drastica riduzione delle vendite di Capurso, protrattasi anche nel mese di aprile. Il fatturato della società è diminuito di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel medesimo periodo, Capurso ha partecipato, insieme ad altri operatori della filiera, a interlocuzioni con associazioni degli allevatori, Confindustria e istituzioni regionali e locali, aventi a oggetto la crisi del settore latte e possibili misure di sostegno. La Regione Puglia ha successivamente adottato interventi contributivi in favore sia degli allevatori sia dei trasformatori.
Condotta di Capurso e gestione delle eccedenze
Il 27 marzo 2020 Capurso ha comunicato ai propri fornitori che avrebbe corrisposto un acconto di 36 centesimi/litro per il latte ritirato nel mese di marzo, trattenendo la parte residua, mediamente pari a 5 centesimi/litro, per restituirla successivamente in relazione agli accordi sui contributi pubblici. La stessa modalità è stata applicata al latte ritirato nel mese di aprile. Oltre all’acconto sono stati corrisposti i premi qualità previsti.
Capurso ha tuttavia continuato a ritirare integralmente i quantitativi prodotti dagli allevatori. Nel marzo 2020 i ritiri sono persino aumentati di circa il 5% rispetto al mese precedente. Per gestire il latte eccedente rispetto alla domanda di prodotti finiti, il caseificio:
- ha avviato la produzione di cagliata destinata al congelamento;
- ha utilizzato parte del latte per iniziare una linea di prodotti stagionati;
- ha sostenuto costi per lo stoccaggio e l’affitto di celle frigorifere;
- ha immesso la cagliata congelata nel ciclo produttivo a partire da giugno 2020.
Squilibrio di potere contrattuale
L’Autorità ha ritenuto sussistente un significativo squilibrio negoziale tra Capurso e i singoli allevatori. Il latte crudo è un prodotto altamente deperibile, che deve essere venduto in tempi molto brevi. L’allevatore non può conservarlo per fronteggiare variazioni della domanda o del prezzo e dispone di limitate possibilità di cambiare acquirente, anche per la concentrazione territoriale degli operatori di trasformazione.
Gli allevatori conferenti sono generalmente imprese individuali o piccole aziende agricole, spesso dipendenti da un unico acquirente per il collocamento dell’intera produzione. Capurso, invece, si approvvigionava da numerosi fornitori e disponeva di una maggiore capacità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Tale squilibrio costituiva il presupposto per l’applicazione dell’art. 62, ma non comportava automaticamente l’illiceità della condotta.
Valutazione della gravosità e della retroattività
L’AGCM ha riconosciuto che la comunicazione del 27 marzo 2020 riguardava anche latte già ritirato nel mese e poteva astrattamente presentare un profilo di retroattività. Tuttavia, la valutazione complessiva della condotta ha portato a escludere l’ingiustificata gravosità.
Secondo l’Autorità, la riduzione temporanea del pagamento non si è tradotta in una decurtazione definitiva del prezzo, ma in una modalità articolata in un acconto e in un successivo saldo. Erano inoltre presenti circostanze eccezionali, gravi e imprevedibili: il crollo della domanda, la difficoltà di collocare i prodotti finiti e l’obbligo, mantenuto da Capurso, di ritirare il latte prodotto dagli allevatori.
Ha assunto rilievo anche il documento sottoscritto l’8 aprile 2020 da diversi caseifici e organizzazioni agricole, con esclusione di Coldiretti, nel quale veniva riconosciuta l’assenza di intento speculativo e la finalità di salvaguardia dell’intera filiera. Il pagamento in acconto di 36 centesimi/litro veniva considerato funzionale a consentire agli allevatori la continuità aziendale e ai trasformatori di sostenere i costi di stoccaggio e gestione delle eccedenze.
Interventi pubblici e pagamento del saldo
La Regione Puglia ha adottato la L.R. n. 13 del 15 maggio 2020, prevedendo contributi a fondo perduto per gli allevatori e per i trasformatori con sede in Puglia che ritiravano latte pugliese sulla base dei prezzi praticati fino a febbraio 2020. I contributi sono stati successivamente liquidati agli allevatori e ai caseifici ammessi, tra cui Capurso.
Il 7 gennaio 2021 Capurso e altri caseifici hanno raggiunto un accordo con alcune associazioni agricole per il pagamento di ulteriori 2 centesimi/litro a saldo del prezzo corrisposto in acconto per marzo e aprile 2020. Capurso ha versato il saldo a tutti i propri fornitori entro il 26 gennaio 2021, riconoscendo importi fino a 3 centesimi/litro nei casi in cui il prezzo contrattuale originario superava 41 centesimi/litro.
Complessivamente, il caseificio ha pagato circa 143.000 euro a titolo di saldo, a fronte di un contributo regionale di circa 126.000 euro. Il contributo è stato quindi trasferito integralmente agli allevatori, con un ulteriore esborso di risorse proprie da parte di Capurso. L’Autorità ha considerato tale comportamento indicativo di correttezza e buona fede e coerente con l’originaria intenzione di effettuare un pagamento differito, non una riduzione definitiva del prezzo.
Argomentazioni difensive e loro accoglimento
Capurso ha eccepito anzitutto la tardività dell’avvio, sostenendo che la comunicazione avrebbe dovuto essere notificata entro 90 giorni dalla segnalazione, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981. L’AGCM ha respinto l’eccezione, rilevando che l’art. 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie prevede il termine di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza di intervento e che, nei procedimenti antitrust, il termine di cui all’art. 14 decorre dalla piena conoscenza della condotta illecita, non dalla mera notizia del fatto. La segnalazione era stata inoltre integrata il 23 dicembre 2020, prima dell’avvio.
Sono state invece sostanzialmente accolte le difese relative:
- all’eccezionalità e imprevedibilità della crisi pandemica;
- alla drastica riduzione delle vendite e all’aumento dei costi di gestione delle eccedenze;
- al mantenimento integrale dei ritiri di latte;
- alla natura temporanea del pagamento ridotto, seguito dal saldo;
- all’assenza di un intento speculativo;
- al successivo pagamento del saldo a tutti gli allevatori.
Esito del procedimento
L’AGCM ha concluso che le evidenze istruttorie non fornivano elementi sufficienti per ritenere che le condotte di Capurso integrassero una violazione dell’art. 62, comma 2, del D.L. n. 1/2012, interpretato anche alla luce dell’art. 4, comma 1, del Decreto di attuazione.
Il procedimento è stato pertanto chiuso senza accertamento dell’illecito, senza imposizione di misure e senza sanzioni. La decisione non esprime una valutazione generale sulla legittimità di ogni riduzione o differimento del prezzo nei rapporti agroalimentari, ma è fondata sulle specifiche circostanze documentate: crisi pandemica, continuità dei ritiri, oneri sostenuti dal trasformatore, accordi di filiera e integrale successivo pagamento del saldo agli allevatori.
Punti principali
Condotta oggetto di contestazione
Il 27 marzo 2020 Capurso comunicava ai fornitori di latte bovino che avrebbe pagato 36 centesimi/litro a titolo di acconto per il latte ritirato nel mese di marzo, trattenendo la parte residua in attesa dei contributi pubblici. Lo stesso acconto veniva corrisposto anche per il latte ritirato ad aprile, a fronte di prezzi contrattuali generalmente pari a 41 centesimi/litro, oltre ai premi qualità.
Quadro normativo applicato
Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), del D.L. 1/2012, che vieta l’imposizione di condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, anche retroattive, nonché ogni ulteriore condotta commerciale sleale. Il quadro applicativo comprendeva il Decreto ministeriale n. 199/2012 e il Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di relazioni commerciali agroalimentari.
Squilibrio negoziale accertato
L’Autorità ha rilevato un significativo squilibrio di potere contrattuale: il latte crudo è altamente deperibile, deve essere collocato rapidamente e gli allevatori, generalmente piccole imprese, dispongono di limitate alternative di sbocco; Capurso, invece, si approvvigionava da circa 80 fornitori e poteva contare su un bacino di raccolta più ampio.
Giustificazione della condotta
La pandemia aveva determinato la chiusura del canale horeca, la cancellazione di gran parte degli ordini destinati all’estero e una riduzione del fatturato superiore al 20% nei mesi di marzo e aprile 2020. Capurso aveva comunque ritirato integralmente il latte prodotto, sostenendo costi rilevanti per la trasformazione in cagliata congelata, lo stoccaggio refrigerato e l’avvio di produzioni stagionate.
Pagamento successivo del saldo
Dopo l’erogazione dei contributi regionali, Capurso ha corrisposto a tutti gli allevatori il saldo concordato nel gennaio 2021: 2 centesimi/litro, o importi superiori nei casi di prezzi contrattuali superiori a 41 centesimi/litro. Il caseificio ha pagato complessivamente circa 143.000 euro, a fronte di circa 126.000 euro di contributi regionali ricevuti.
Esito del procedimento
L’AGCM ha ritenuto che il pagamento iniziale di 36 centesimi/litro si fosse concretamente tradotto in una temporanea suddivisione tra acconto e saldo, e non in una decurtazione definitiva o in una modifica retroattiva e ingiustificatamente gravosa del prezzo. Il procedimento è stato quindi chiuso senza accertamento di infrazione e senza sanzioni.
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