Provvedimento AGCM AL31A n. 29730 del 22/06/2021
CASEIFICIO PALAZZO/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato la decisione del Caseificio Palazzo di corrispondere agli allevatori, per il latte ritirato nel marzo 2020, un acconto di 36 centesimi/litro anziché l’intero prezzo contrattuale, generalmente compreso tra 40 e 44 centesimi/litro. La condotta era stata contestata come possibile imposizione unilaterale e retroattiva di condizioni ingiustificatamente gravose e come condotta commerciale sleale ai sensi dell’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), D.L. 1/2012. Considerata la crisi pandemica, il mantenimento integrale dei ritiri, l’assenza di intento speculativo e il successivo pagamento del saldo a tutti i fornitori, l’Autorità ha ritenuto insufficienti gli elementi per accertare l’illecito e ha chiuso il procedimento senza sanzioni.
Caseificio Palazzo S.p.A.: pagamento differito del prezzo del latte crudo conferito nel marzo 2020 durante l’emergenza Covid-19; procedimento chiuso senza accertare violazioni dell’art. 62, comma 2, D.L. 1/2012.
Caseificio Palazzo – contratti di cessione del latte crudo durante l’emergenza Covid-19
Il provvedimento n. 29730 riguarda il procedimento avviato nei confronti di Caseificio Palazzo S.p.A. per verificare la conformità all’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), del D.L. 1/2012 della decisione di pagare agli allevatori soltanto un acconto sul prezzo del latte crudo conferito nel marzo 2020. L’AGCM ha concluso il procedimento senza accertare alcuna violazione.
Parti e origine del procedimento
Caseificio Palazzo, con sede a Putignano, opera nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari tipici pugliesi e nel 2020 raccoglieva latte da oltre 90 allevatori nelle province di Bari e Taranto. Il procedimento è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base della segnalazione trasmessa dall’ICQRF, a seguito di una denuncia di Coldiretti Puglia e ARA Puglia.
L’istruttoria rientrava nel quadro della disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare prevista dall’art. 62 del D.L. 1/2012, dal relativo Decreto di attuazione n. 199/2012 e dal Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Contestualmente erano stati avviati procedimenti analoghi nei confronti di altri quattro caseifici pugliesi.
Condotta contestata
Il 27 marzo 2020 il Caseificio Palazzo aveva comunicato ai fornitori che, per il latte già ritirato nel mese di marzo, avrebbe corrisposto un acconto di 36 centesimi/litro, oltre ai premi qualità concordati, rinviando il pagamento della parte residua a un momento successivo, in funzione dei contributi e degli accordi con le istituzioni.
Il prezzo base contrattualmente concordato con i singoli allevatori variava tra 40 e 44 centesimi/litro. La contestazione riguardava quindi:
- la decisione unilaterale di non pagare immediatamente l’intero prezzo contrattuale;
- l’efficacia potenzialmente retroattiva della comunicazione, inviata alla fine di marzo con riferimento a quantitativi già conferiti;
- la possibile imposizione di condizioni di acquisto ingiustificatamente gravose;
- la possibile integrazione di una condotta commerciale sleale.
Le fattispecie erano state ricondotte all’art. 62, comma 2, lettera a), che vieta l’imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché di condizioni extracontrattuali e retroattive, e alla lettera e), relativa alle ulteriori condotte commerciali sleali valutate anche alla luce dell’insieme delle relazioni commerciali.
Contesto economico e crisi pandemica
L’Autorità ha ricostruito il contesto eccezionale nel quale la decisione era stata adottata. A partire dalla prima decade di marzo 2020, il lockdown aveva determinato la chiusura del canale horeca e la cancellazione della maggior parte degli ordinativi destinati all’esportazione. Nel marzo 2020 le vendite in valore dei formaggi freschi a pasta filata, rappresentativi di oltre l’80% della produzione aziendale, erano diminuite di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.
La riduzione della domanda aveva creato un’eccedenza di materia prima. Nonostante ciò, il caseificio aveva continuato a ritirare integralmente la produzione dei propri allevatori. I quantitativi ritirati nel marzo 2020 erano aumentati di circa il 4% rispetto al mese precedente e risultavano superiori di circa il 16% al fabbisogno effettivo di trasformazione dell’azienda.
Per gestire le eccedenze, il Caseificio Palazzo aveva destinato parte del latte alla produzione di cagliate congelate e parte alla lavorazione di prodotti da stagionare, sostenendo costi aggiuntivi per modifiche produttive, autorizzazioni, minore resa e locazione di spazi di stoccaggio.
Interlocuzioni di filiera e sostegni pubblici
Nel marzo 2020 il caseificio aveva partecipato a interlocuzioni con associazioni degli allevatori, organizzazioni imprenditoriali e istituzioni locali e regionali per individuare misure di sostegno alla filiera. Il 20 marzo era stata sottoscritta una lettera di intenti tra rappresentanti istituzionali, alcuni caseifici e varie organizzazioni agricole, nella quale si prospettavano incentivi e sgravi e si prevedeva, da parte dei caseifici, la prosecuzione degli acquisti di materia prima locale.
Il documento dell’8 aprile 2020, sottoscritto da quattro caseifici e da numerose organizzazioni agricole, aveva riconosciuto la situazione di difficoltà del settore e, sul piano sostanziale, la finalità non speculativa del pagamento in acconto di 36 centesimi/litro. Coldiretti Puglia e ARA Puglia, invece, non avevano avallato la decisione e avevano segnalato la condotta alle istituzioni, contestandone il carattere unilaterale e retroattivo.
La Regione Puglia aveva successivamente introdotto misure straordinarie di sostegno sia per gli allevatori sia per i trasformatori. Il Caseificio Palazzo era stato ammesso ai contributi e aveva ricevuto circa 145.000 euro; circa 84.000 euro erano stati destinati al pagamento del saldo agli allevatori, mentre poco più di 60.000 euro erano rimasti al caseificio a fronte di maggiori oneri quantificati dalla società in alcune centinaia di migliaia di euro.
Squilibrio di potere contrattuale
L’AGCM ha preliminarmente riconosciuto la presenza di un significativo squilibrio negoziale tra il caseificio e i singoli allevatori, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ciascun fornitore. Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato quotidianamente; l’allevatore non può conservarlo né modificare rapidamente l’acquirente o le quantità prodotte in funzione della domanda.
Gli allevatori operano generalmente come imprese individuali o piccole aziende con pochi dipendenti e fatturati modesti, mentre il trasformatore dispone di numerosi fornitori e può, almeno per alcune produzioni, ampliare il bacino di approvvigionamento o ricorrere a latte estero. Il Caseificio Palazzo si avvaleva di circa 90-100 fornitori, ciascuno dei quali conferiva normalmente la propria produzione a una sola impresa di trasformazione.
Valutazione della gravosità e della retroattività
Pur riconoscendo lo squilibrio negoziale, l’Autorità ha ritenuto che la condotta non avesse prodotto una condizione ingiustificatamente gravosa. La riduzione iniziale dell’importo versato non era stata considerata una decurtazione definitiva del prezzo, ma una temporanea articolazione del pagamento in acconto e saldo.
Sono state ritenute rilevanti:
- l’eccezionalità, gravità e imprevedibilità della crisi pandemica;
- il drastico calo delle vendite e la difficoltà di collocare le eccedenze;
- il mantenimento integrale dei ritiri di latte da parte del caseificio;
- i costi sostenuti per stoccaggio, stagionatura e congelamento;
- l’assenza di un intento speculativo riconosciuta da diverse organizzazioni agricole;
- il successivo pagamento del saldo a tutti i fornitori.
Secondo l’Autorità, le circostanze concrete e la successiva condotta del caseificio impedivano di qualificare il pagamento iniziale come modifica unilaterale e retroattiva del prezzo contrattuale. La temporanea qualificazione dell’importo come acconto lasciava infatti intendere la successiva corresponsione di un saldo, in un contesto nel quale erano ancora incerti la durata della crisi e tempi e modalità degli interventi pubblici.
Pagamento del saldo e valutazione complessiva
Il 7 gennaio 2021 il Caseificio Palazzo e altri trasformatori, insieme ad alcune organizzazioni agricole, avevano concordato il pagamento di ulteriori 2 centesimi/litro. Il Caseificio Palazzo aveva versato il saldo a tutti i propri fornitori e aveva riconosciuto importi superiori nei casi in cui il prezzo base individualmente concordato superava determinate soglie.
Il saldo era stato calcolato sottraendo dal prezzo pattuito l’importo complessivo di 38 centesimi/litro, corrispondente ai 36 centesimi già versati e a circa 2 centesimi/litro di contributo pubblico direttamente percepito dagli allevatori. In questo modo, gli allevatori risultavano avere ricevuto sostanzialmente l’intero prezzo originariamente concordato, compreso tra 40 e 44 centesimi/litro.
L’Autorità ha considerato la corresponsione del saldo un elemento utile a ricostruire l’intenzione originaria della società: non una riduzione definitiva del prezzo, ma una ripartizione temporale del pagamento. Ha inoltre ritenuto non censurabile, nel caso concreto, il fatto che il calcolo del saldo tenesse conto dei ristori già ricevuti dagli allevatori, alla luce dell’intento mutualistico di ripartizione dei rischi e del mancato ridimensionamento dei ritiri di latte.
Eccezione sulla tardività dell’avvio
Il Caseificio Palazzo aveva sostenuto che l’avvio fosse tardivo perché la segnalazione era pervenuta il 3 agosto 2020 e l’art. 14 della legge n. 689/1981 avrebbe imposto la notifica entro 90 giorni.
L’AGCM ha respinto l’eccezione, osservando che l’art. 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie prevede un termine di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza di intervento e che la comunicazione del 29 dicembre 2020 era stata effettuata entro tale termine. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui il termine dell’art. 14 della legge n. 689/1981 non trova diretta applicazione nei procedimenti antitrust e decorre dalla piena conoscenza della condotta illecita, non dalla mera notizia del fatto.
Nel caso concreto, la segnalazione era stata integrata il 23 dicembre 2020, dopo richieste di chiarimenti necessarie per acquisire gli elementi utili a ipotizzare compiutamente la violazione.
Esito e assenza di sanzioni
All’esito dell’istruttoria, l’AGCM ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per considerare le condotte del Caseificio Palazzo contrarie all’art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012, anche alla luce dell’art. 4, comma 1, del Decreto di attuazione n. 199/2012.
Il procedimento è stato pertanto chiuso senza accertamento dell’illecito, senza irrogazione di sanzioni e senza imposizione di misure correttive. Il provvedimento era impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Condotta oggetto di contestazione
Il 27 marzo 2020 Caseificio Palazzo comunicava ai propri allevatori che per il latte ritirato nel mese di marzo avrebbe pagato un acconto di 36 centesimi/litro, trattenendo la parte residua del prezzo contrattuale in attesa dei contributi pubblici e degli accordi istituzionali.
Rapporti contrattuali e squilibrio negoziale
Il Caseificio Palazzo raccoglieva latte bovino da oltre 90 allevatori delle province di Bari e Taranto. L’Autorità ha riconosciuto l’esistenza di un significativo squilibrio di potere negoziale, dovuto alla deperibilità del latte, alle limitate alternative territoriali degli allevatori e alla diversa dimensione economica delle parti.
Contesto emergenziale
Nel marzo 2020 la chiusura del canale horeca e la cancellazione di numerosi ordini per l’esportazione avevano determinato una riduzione superiore al 20% delle vendite dei principali prodotti freschi del caseificio. Nonostante le eccedenze, il Caseificio Palazzo aveva ritirato integralmente il latte prodotto dai propri conferenti, sostenendo costi per stoccaggio, stagionatura e congelamento della cagliata.
Valutazione ai sensi dell’art. 62
L’Autorità ha escluso che il pagamento iniziale di 36 centesimi/litro integrasse una condizione ingiustificatamente gravosa o una modifica retroattiva del contratto, poiché la somma era stata qualificata come acconto e il saldo era stato successivamente corrisposto.
Esito economico per gli allevatori
Dopo l’erogazione dei contributi pubblici, il Caseificio Palazzo ha versato nel gennaio 2021 il saldo a tutti i fornitori, calcolato tenendo conto del prezzo individualmente pattuito e dei circa 2 centesimi/litro di contributo ricevuto direttamente dagli allevatori. Gli allevatori risultavano così avere ricevuto sostanzialmente l’intero prezzo originario, compreso tra 40 e 44 centesimi/litro.
Decisione finale
Il procedimento è stato chiuso senza accertamento di violazione dell’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), D.L. 1/2012. Non sono state irrogate sanzioni né adottate misure ulteriori.
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