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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM AL31E n. 29734 del 22/06/2021

CASEIFICIO SETTE COLLI/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19

AGCMAL31E

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato la condotta di Caseificio Sette Colli S.r.l., che nel marzo-aprile 2020 aveva comunicato ai propri allevatori una riduzione del prezzo del latte e della produzione, applicando poi pagamenti inferiori al prezzo contrattuale. L’Autorità ha escluso la violazione dell’art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012, rilevando l’assenza di unilateralità e la giustificazione connessa alla crisi pandemica. Ha invece accertato la violazione del comma 1 per l’incompletezza dei contratti scritti, privi di quantità e prezzo, non riconoscendo alle fatture successive alla consegna funzione integrativa o sostitutiva. Nessuna sanzione è stata irrogata per l’affidamento generato dalla normativa nazionale; è stato imposto di non reiterare condotte analoghe.

Caseificio Sette Colli e fornitori di latte crudo: contestate riduzioni di prezzo/produzione e carenze contrattuali durante il Covid-19; violazione dell’art. 62, comma 1, senza sanzione, e archiviazione delle contestazioni ex comma 2.

Caseificio Sette Colli: contratti di cessione di latte crudo durante l’emergenza Covid-19

Il provvedimento n. 29734 riguarda Caseificio Sette Colli S.r.l., caseificio pugliese attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, che nel 2020 raccoglieva latte bovino da circa 35 allevatori nelle province di Bari e Taranto. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione dell’ICQRF e ha riguardato sia presunte pratiche commerciali sleali nei rapporti con gli allevatori sia la completezza formale dei contratti di fornitura.

Parti e origine del procedimento

L’istruttoria AL31E è stata avviata il 29 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. n. 27/2012. Le contestazioni riguardavano l’art. 62, comma 1, e il comma 2, lettere a) ed e), concernenti rispettivamente i requisiti dei contratti di cessione di prodotti agricoli e il divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose o di adottare ulteriori condotte commerciali sleali.

Il procedimento si inseriva in un più ampio intervento dell’Autorità relativo a quattro ulteriori caseifici pugliesi, destinatari di procedimenti analoghi. Nel corso dell’istruttoria Sette Colli ha avuto accesso al fascicolo, ha risposto alle richieste informative e ha depositato memorie e documentazione integrativa. L’Autorità ha inoltre acquisito documentazione da Coldiretti Puglia sul contesto emergenziale e sulle iniziative della filiera.

Quadro economico ed emergenziale

A partire dalla fine di febbraio 2020, e soprattutto durante il lockdown, la chiusura del canale horeca aveva determinato una forte flessione della domanda di prodotti lattiero-caseari freschi. Sette Colli, piccolo caseificio privo di clientela concentrata nella GDO e orientato prevalentemente a pub, pizzerie e piccoli esercizi, aveva subito una contrazione particolarmente significativa.

Le vendite si erano ridotte di circa il 20% rispetto al bimestre precedente e di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società aveva inoltre dovuto ritirare la produzione dei propri allevatori, sostenendo costi aggiuntivi per la trasformazione, lo stoccaggio e la conservazione della cagliata surgelata, in presenza di un crollo dei prezzi dei prodotti finiti.

Nel medesimo periodo, diversi operatori della filiera e organizzazioni agricole avevano avviato interlocuzioni regionali per individuare misure comuni di salvaguardia. L’ARA Puglia aveva invitato gli allevatori a ridurre significativamente la produzione, mentre i principali caseifici locali avevano comunicato il pagamento di acconti sul latte ritirato, in vista di possibili contributi pubblici. Successivamente la Regione Puglia aveva introdotto misure di sostegno sia per gli allevatori sia per i trasformatori.

Condotte contestate ai sensi dell’art. 62, comma 2

Il 28 marzo 2020 Sette Colli aveva inviato ai fornitori una comunicazione con cui annunciava, dal 1° aprile, una riduzione di 3 centesimi al litro del prezzo del latte e chiedeva una riduzione immediata della produzione giornaliera almeno pari al 20%.

Per il latte ritirato nell’aprile 2020, il caseificio aveva poi corrisposto a una parte degli allevatori importi inferiori al prezzo precedentemente contrattato. L’entità della riduzione variava tra i fornitori. Gli accertamenti hanno mostrato che:

  • in oltre l’80% dei casi la riduzione effettiva si era discostata dalla proposta iniziale di 3 centesimi al litro;
  • la riduzione media era stata inferiore a 2 centesimi al litro;
  • oltre il 40% degli allevatori aveva mantenuto invariato il prezzo;
  • oltre il 40% aveva accettato una riduzione inferiore a quella inizialmente proposta;
  • meno del 15% aveva accettato una riduzione pari o, in due casi, superiore a quella proposta.

Sette Colli aveva dichiarato di impegnarsi a corrispondere il saldo qualora i ristori pubblici non avessero compensato la riduzione. Dopo l’erogazione degli aiuti, tre fornitori che non avevano ottenuto i ristori destinati agli allevatori avevano richiesto il saldo di circa 2 centesimi al litro, integralmente versato dal caseificio.

Valutazione dell’unilateralità e della gravosità

L’art. 62, comma 2, lettera a), vieta di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali o retroattive. La lettera e) vieta inoltre ogni ulteriore condotta commerciale sleale, valutabile anche alla luce dell’insieme delle relazioni commerciali.

L’Autorità ha preliminarmente riconosciuto l’esistenza di un significativo squilibrio di potere negoziale tra il caseificio e gli allevatori. Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato quotidianamente; il singolo allevatore dispone quindi di limitate possibilità di cambiare acquirente o modulare rapidamente la produzione. Gli allevatori operano generalmente tramite piccole aziende e conferiscono la quasi totalità della produzione a un solo trasformatore, mentre il caseificio può contare su numerosi fornitori e, almeno per alcune esigenze, ampliare il proprio bacino di approvvigionamento.

Tuttavia, l’Autorità ha accolto la difesa relativa all’assenza di unilateralità. La comunicazione del 28 marzo 2020 è stata considerata l’avvio di un confronto individuale, non l’imposizione automatica di condizioni uniformi. Il prezzo effettivamente applicato era stato differenziato tra gli allevatori e, in molti casi, non era stato ridotto.

Anche la contestazione di ingiustificata gravosità è stata esclusa. La condotta era stata adottata in una situazione eccezionale, grave e imprevedibile, caratterizzata da una drastica contrazione delle vendite, da eccedenze di materia prima e da costi straordinari di stoccaggio. La riduzione effettiva del prezzo era stata contenuta e il caseificio aveva manifestato disponibilità a neutralizzare gli eventuali pregiudizi non compensati dai contributi regionali.

La circostanza che altri principali caseifici locali avessero adottato misure analoghe e che diverse organizzazioni agricole avessero successivamente riconosciuto la finalità di salvaguardia complessiva della filiera è stata considerata ulteriore elemento di contesto. L’Autorità ha pertanto concluso che non vi fossero elementi sufficienti per qualificare le condotte come violazioni dell’art. 62, comma 2.

Requisiti dei contratti scritti

L’art. 62, comma 1, impone che i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari siano stipulati per iscritto e indichino, a pena di nullità, durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento. La disciplina è finalizzata a garantire la conoscenza preventiva delle condizioni essenziali della fornitura e il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività.

Nel caso esaminato, Sette Colli aveva sottoscritto nel 2018 protocolli d’intesa annuali, tacitamente rinnovabili, aventi valore ed efficacia contrattuale. Tali documenti non contenevano però indicazioni relative alle quantità oggetto di conferimento né al prezzo concordato.

La società sosteneva che le fatture mensili potessero integrare o sostituire il contratto, poiché riportavano le quantità consegnate, il prezzo e la dicitura prevista dall’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto attuativo n. 199/2012.

Contrasto con l’art. 148 del Regolamento UE n. 1308/2013

L’Autorità ha ritenuto che le fatture non potessero svolgere la funzione integrativa o sostitutiva invocata. L’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile ai rapporti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, richiede che il contratto sia stipulato per iscritto prima della consegna e che contenga preventivamente gli elementi essenziali, incluso il prezzo, fisso o determinabile secondo criteri stabiliti nel contratto.

Le fatture erano invece emesse solo dopo la consegna del latte, con finalità fiscale e probatoria dell’avvenuta cessione e del diritto al pagamento. Non assicuravano quindi la preventiva conoscenza e negoziazione delle condizioni della fornitura.

Per tale ragione, l’Autorità ha disapplicato, in applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto attuativo n. 199/2012 nella parte in cui riconosceva alle fatture una funzione integrativa o sostitutiva del contratto. Il provvedimento richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di giustizia sul dovere delle amministrazioni nazionali di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione.

Accertamento della violazione ex art. 62, comma 1

L’Autorità ha accertato che Sette Colli aveva violato l’art. 62, comma 1, per non avere indicato nei testi negoziali scritti le quantità e il prezzo di acquisto del latte crudo. Le fatture successive alla consegna non erano idonee a colmare tale carenza.

L’accertamento è stato formulato nonostante la società avesse agito conformemente alla prassi consentita dall’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto attuativo e avesse utilizzato la relativa dicitura nelle fatture.

Esimente e mancata applicazione della sanzione

Ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.L. n. 1/2012, l’Autorità ha ritenuto che la vigenza delle disposizioni nazionali poi disapplicate costituisse una circostanza esimente rispetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

La disciplina interna aveva infatti generato nella società un affidamento sulla liceità della condotta. L’utilizzo sistematico della dicitura prevista per le cosiddette fatture parlanti dimostrava che il caseificio aveva inteso avvalersi di una facoltà apparentemente espressamente riconosciuta dalla normativa attuativa. Di conseguenza, pur essendo stata accertata la violazione, non è stata irrogata alcuna sanzione.

Esito e misura prescrittiva

Il provvedimento ha stabilito che:

  • le condotte relative alla riduzione del prezzo, alla richiesta di riduzione della produzione e ai pagamenti in acconto non violavano l’art. 62, comma 2;
  • la mancata indicazione preventiva di quantità e prezzo nei contratti scritti violava l’art. 62, comma 1;
  • per tale violazione non doveva essere applicata alcuna sanzione pecuniaria, in ragione dell’affidamento derivante dalla normativa nazionale incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • Sette Colli doveva astenersi dal porre in essere in futuro condotte commerciali analoghe a quelle accertate.

Punti principali

Avvio e condotte contestate

Il procedimento AL31E è stato avviato a seguito della segnalazione dell’ICQRF. A Sette Colli sono state contestate la comunicazione del 28 marzo 2020, con riduzione proposta di 3 centesimi/litro dal 1° aprile e richiesta di ridurre la produzione giornaliera almeno del 20%, nonché il pagamento di acconti inferiori al prezzo contrattuale per il latte di aprile 2020.

Contesto emergenziale

La chiusura del canale horeca durante il lockdown aveva provocato una forte contrazione delle vendite dei prodotti lattiero-caseari freschi e un esubero di latte. Sette Colli aveva registrato una riduzione delle vendite di circa il 20% rispetto al bimestre precedente e di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, sostenendo costi di stoccaggio e conservazione.

Esclusione delle pratiche sleali ex art. 62, comma 2

L’Autorità ha ritenuto che le condizioni applicate non fossero state imposte unilateralmente: il caseificio aveva negoziato con ciascun allevatore, oltre il 40% aveva mantenuto il prezzo invariato e, negli altri casi, la riduzione era generalmente inferiore ai 3 centesimi proposti. Le condotte sono state inoltre ritenute ragionevolmente giustificate e non ingiustificatamente gravose.

Violazione dei requisiti contrattuali

I protocolli d’intesa del 2018, pur aventi valore contrattuale, non indicavano quantità e prezzo. Le fatture mensili riportavano tali dati e la dicitura prevista dall’art. 3 del Decreto attuativo, ma erano emesse dopo la consegna e non garantivano la conoscenza preventiva delle condizioni essenziali.

Disapplicazione della normativa interna e assenza di sanzione

L’AGCM ha disapplicato l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto attuativo n. 199/2012 nella parte relativa alla funzione integrativa o sostitutiva delle fatture, per contrasto con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, la stessa normativa nazionale ha generato un affidamento sulla liceità della condotta, configurando un’esimente ex art. 62, comma 5, e impedendo l’irrogazione di una sanzione.

Esito e prescrizione

È stata accertata la violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, senza sanzione pecuniaria. Le contestazioni ex comma 2 sono state ritenute non fondate. Sette Colli deve astenersi dal porre in essere condotte analoghe in futuro.

Come è indicizzato

Materierelazioni commerciali nella filiera agroalimentarepratiche commerciali slealicontratti di fornitura di latte crudomercato lattiero-caseariosanzioni antitrust

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