Provvedimento AGCM AL30F n. 29728 del 22/06/2021
F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che F.lli Pinna, nell’annata casearia 2018/2019, non aveva stipulato contratti scritti con 1.210 dei 1.425 allevatori conferenti latte ovino; inoltre, 194 contratti non indicavano un prezzo effettivo, uno non indicava le quantità e i contratti esaminati avevano durata di nove mesi e mezzo, senza rinuncia scritta degli allevatori alla durata minima annuale. L’Autorità ha escluso che le fatture emesse dopo la consegna potessero sostituire o integrare il contratto scritto, disapplicando l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto attuativo n. 199/2012 nella parte incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono state irrogate due sanzioni da 5.000 euro ciascuna ed è stato imposto di astenersi da condotte analoghe.
F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A.: violazioni degli obblighi di forma, contenuto e durata dei contratti di cessione di latte ovino; accertamento dell’infrazione e sanzioni complessive per 10.000 euro.
F.lli Pinna Industria Casearia – contratti di cessione del latte ovino
Il provvedimento n. 29728 riguarda l’istruttoria AL30F nei confronti di F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A., operatore attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, tra cui Pecorino Romano e Pecorino Sardo. L’AGCM ha esaminato le modalità di approvvigionamento del latte ovino nell’annata casearia 2018/2019 e ha concluso con l’accertamento di violazioni dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, accompagnate da due sanzioni amministrative pecuniarie di 5.000 euro ciascuna.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base delle segnalazioni del MIPAAFT–ICQRF e dell’associazione Più Sardegna, nonché della documentazione acquisita durante gli accertamenti presso lo stabilimento di Thiesi. F.lli Pinna ha avuto accesso agli atti, ha presentato una memoria difensiva e una memoria conclusiva. Il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 30 giugno 2021.
Condotte oggetto di accertamento
Nell’annata 2018/2019 gli allevatori conferenti latte crudo ovino erano 1.425. Dalla documentazione è emerso che:
- 1.210 allevatori non avevano sottoscritto alcun contratto scritto di fornitura;
- 194 contratti scritti non indicavano un prezzo effettivo, riportando la formula di un prezzo pari a euro 0,00;
- un contratto non indicava la quantità di latte oggetto di conferimento;
- i contratti acquisiti agli atti avevano durata di nove mesi e mezzo, dal 1° novembre 2018 al 15 agosto 2019, senza che risultassero rinunce espresse e scritte degli allevatori alla durata minima annuale.
Soltanto 215 conferenti risultavano avere concluso un contratto scritto. I contratti completi contenevano, in generale, indicazioni sulle caratteristiche e sulla qualità del latte, quantità, prezzo, consegna e pagamento; tuttavia, la documentazione complessiva evidenziava le carenze sopra indicate.
Quadro normativo applicato
L’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 impone, per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, la forma scritta e l’indicazione degli elementi essenziali della fornitura, tra cui durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento. La disposizione persegue obiettivi di trasparenza, certezza e preventiva conoscibilità delle condizioni negoziali.
Per i contratti di cessione del latte crudo, l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 51/2015 stabilisce inoltre una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto dall’agricoltore cedente.
Rileva anche l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che richiede, quando lo Stato membro impone il contratto scritto nel settore del latte, che esso sia stipulato prima della consegna e contenga almeno il prezzo, il volume e il calendario delle consegne, la durata, le procedure di pagamento, le modalità di raccolta o consegna e le regole applicabili in caso di forza maggiore. Secondo l’AGCM, tali condizioni costituiscono requisiti minimi di tutela non derogabili da disposizioni interne incompatibili.
Squilibrio tra caseificio e allevatori
Pur precisando che l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale non è necessario per applicare l’art. 62, comma 1, l’Autorità ha rilevato che nel caso concreto tale squilibrio sussisteva. Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato quotidianamente; ciò limita la possibilità dell’allevatore di cambiare acquirente o di modulare le quantità in funzione della domanda. Gli allevatori operano generalmente come imprese individuali o piccole aziende e conferiscono spesso l’intera produzione a un solo trasformatore, mentre il caseificio può contare su più fornitori e, almeno per alcune produzioni, ampliare il bacino di approvvigionamento.
Valutazione delle fatture e degli altri documenti
F.lli Pinna ha sostenuto di avere utilizzato fatture di pagamento, giornaliere di conferimento, libretti latte e altri documenti come strumenti alternativi al contratto scritto o integrativi degli elementi mancanti. La difesa richiamava l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto n. 199/2012, che, a determinate condizioni, consente ai documenti di trasporto, consegna e alle fatture di svolgere una funzione integrativa o sostitutiva del contratto.
L’AGCM ha tuttavia escluso che le fatture esaminate potessero produrre tale effetto. Esse erano documenti fiscali emessi successivamente alla consegna del latte, con funzione riepilogativa e probatoria dell’avvenuta cessione e del diritto al pagamento. Non garantivano quindi la conoscenza preventiva delle condizioni essenziali della fornitura, richiesta dall’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012.
Inoltre, le fatture agli atti non rispettavano comunque le condizioni previste dall’art. 3 del Decreto n. 199/2012, poiché non riportavano gli estremi e il riferimento ai corrispondenti contratti oppure non indicavano durata, modalità di consegna e la specifica dicitura secondo cui il documento assolveva gli obblighi dell’art. 62, comma 1.
Disapplicazione del Decreto attuativo
L’Autorità ha ritenuto che l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto n. 199/2012 dovesse essere disapplicato nella parte in cui attribuisce alle fatture una funzione sostitutiva o integrativa del contratto scritto incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. La disapplicazione è stata fondata sul principio del primato del diritto dell’Unione, ritenuto applicabile anche dalle amministrazioni nazionali.
La buona fede invocata da F.lli Pinna avrebbe potuto rilevare, secondo l’Autorità, soltanto se il caseificio si fosse conformato pienamente e diligentemente alle condizioni previste dalla stessa disciplina nazionale. Poiché le fatture mancavano di elementi richiesti dal Decreto attuativo, la buona fede non ha escluso la sanzionabilità, pur essendo stata considerata come circostanza attenuante nella quantificazione della sanzione.
Violazione relativa a forma, prezzo e quantità
L’AGCM ha accertato la violazione dell’art. 62, comma 1, in relazione alla mancata conclusione di contratti scritti con 1.210 allevatori su 1.425. Le fatture successive alla consegna non sono state considerate equivalenti ai contratti.
La stessa disposizione è stata ritenuta violata per la mancata indicazione del prezzo in 194 contratti. La formula che riconosceva un prezzo di euro 0,00 è stata qualificata come mancata indicazione del prezzo di acquisto. È stata inoltre accertata la mancata indicazione della quantità in uno dei contratti acquisiti.
Violazione relativa alla durata
I contratti scritti esaminati prevedevano una durata dal 1° novembre 2018 al 15 agosto 2019, pari a nove mesi e mezzo. L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 51/2015 impone invece una durata minima di dodici mesi, salvo rinuncia espressa per iscritto dell’agricoltore cedente.
Poiché non risultava acquisita alcuna rinuncia scritta, l’Autorità ha qualificato la durata infra-annuale come violazione formale dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, richiamato dalla disciplina speciale del latte crudo.
Sanzioni e criteri di quantificazione
L’art. 62, comma 5, del D.L. n. 1/2012 prevede, per la violazione degli obblighi di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da 1.000 a 40.000 euro, determinata in relazione al valore dei beni oggetto di cessione. L’art. 62, comma 8, attribuisce all’AGCM la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni, secondo la legge n. 689/1981.
Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’Autorità ha considerato la gravità, la durata, l’attività svolta dall’impresa per eliminare o attenuare la violazione, le condizioni economiche e gli altri elementi rilevanti.
Sono stati considerati, in particolare:
- la durata delle condotte, limitata all’annata casearia 2018/2019;
- il fatturato 2019 di F.lli Pinna, pari a 56.987.945 euro, e l’utile di esercizio pari a 463.285 euro;
- i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, pari a circa 37 milioni di euro;
- la disponibilità dell’impresa a collaborare alla predisposizione di un modello contrattuale standard;
- il fatto che il caseificio avesse fatto ricorso a una facoltà prevista dall’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto n. 199/2012, sebbene in modo non conforme alle condizioni richieste e in contrasto con il diritto dell’Unione.
L’AGCM ha irrogato:
- 5.000 euro per la mancata forma scritta e per le carenze relative a prezzo e quantità;
- 5.000 euro per la durata inferiore a dodici mesi senza rinuncia scritta.
L’importo complessivo è quindi pari a 10.000 euro.
Decisione e obblighi successivi
L’Autorità ha dichiarato che entrambe le condotte integrano violazioni dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 e ha ordinato a F.lli Pinna di astenersi dal porre in essere condotte commerciali analoghe. Le sanzioni devono essere pagate entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Punti principali
Condotte accertate
Nell’annata 2018/2019, su 1.425 allevatori conferenti, 1.210 non avevano sottoscritto alcun contratto scritto; 194 contratti riportavano un prezzo pari a zero, quindi non indicavano un prezzo di acquisto effettivo; un contratto non indicava le quantità; i contratti esaminati avevano durata dal 1° novembre 2018 al 15 agosto 2019, senza rinunce scritte alla durata minima di dodici mesi.
Quadro normativo
L’AGCM ha applicato l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015, il Decreto attuativo n. 199/2012 e l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento non riguarda un’intesa o un abuso di posizione dominante ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990 o degli artt. 101 e 102 TFUE.
Fatture e documentazione alternativa
Le fatture, le giornaliere di conferimento e i libretti latte non sono stati ritenuti equivalenti al contratto scritto, perché le fatture erano emesse dopo la consegna e avevano funzione fiscale e riepilogativa, non negoziale. Inoltre, le fatture non riportavano, tra l’altro, riferimenti ai contratti, durata, modalità di consegna e la dicitura richiesta dall’art. 3 del Decreto n. 199/2012.
Squilibrio contrattuale
L’Autorità ha rilevato uno squilibrio significativo tra il caseificio e gli allevatori, pur precisando che tale accertamento non era necessario per la violazione dell’art. 62, comma 1. Il latte crudo è deperibile, gli allevatori hanno limitate alternative territoriali e generalmente conferiscono l’intera produzione a un solo trasformatore.
Esito e sanzioni
Sono state accertate due violazioni dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012: una relativa alla forma e agli elementi essenziali dei contratti e una relativa alla durata inferiore a dodici mesi. Sono state irrogate due sanzioni di 5.000 euro, per complessivi 10.000 euro, oltre all’ordine di astensione da condotte analoghe.
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