Provvedimento AGCM AL31D n. 29733 del 22/06/2021
DELIZIA/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento ha riguardato Delizia S.p.A., caseificio pugliese, per il pagamento agli allevatori di un acconto di 36 centesimi/litro nel periodo marzo-aprile 2020, la successiva corresponsione del saldo e l’assenza, negli accordi scritti, di prezzo, modalità di consegna e pagamento. L’AGCM ha ritenuto non sufficientemente provata la violazione dell’art. 62, comma 2, D.L. 1/2012, considerando giustificato il pagamento frazionato nel contesto della crisi Covid-19. Ha invece accertato la violazione del comma 1 per incompletezza dei contratti, disapplicando le disposizioni del decreto attuativo che consentivano alle fatture successive di integrare o sostituire il contratto. Nessuna sanzione è stata irrogata per l’affidamento ingenerato dalla normativa, ma è stato imposto di astenersi da condotte analoghe.
Delizia S.p.A.: contratti di cessione di latte crudo incompleti e pagamento emergenziale in acconto; violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 senza sanzione, esclusa la violazione del comma 2.
Delizia S.p.A. – contratti di cessione di latte crudo durante l’emergenza Covid-19
Il provvedimento riguarda Delizia S.p.A., caseificio pugliese attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, e le relazioni di approvvigionamento con 88 allevatori delle province di Bari e Taranto. L’AGCM ha esaminato sia le modalità di pagamento del latte crudo durante i mesi di marzo e aprile 2020, nel pieno dell’emergenza Covid-19, sia la completezza formale dei contratti di fornitura.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento AL31D è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base di una segnalazione dell’ICQRF, integrata il 23 dicembre 2020, a seguito di denunce presentate da Coldiretti Puglia e ARA Puglia. L’istruttoria si è inserita in un più ampio gruppo di procedimenti riguardanti quattro ulteriori caseifici pugliesi.
Delizia aveva realizzato nel 2019 un fatturato di circa 69 milioni di euro e, nel 2020, aveva raccolto latte bovino da 88 allevatori. L’istruttoria si è conclusa con memorie della società e con la decisione dell’Autorità del 22 giugno 2021.
Quadro normativo applicato
Il procedimento è stato condotto principalmente ai sensi dell’art. 62 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, e del relativo decreto attuativo n. 199/2012.
L’art. 62, comma 1, impone che i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, compreso il latte crudo, siano stipulati per iscritto e indichino, a pena di nullità, almeno:
- durata;
- quantità e caratteristiche del prodotto;
- prezzo;
- modalità di consegna;
- modalità di pagamento.
La disposizione richiede inoltre che i rapporti siano informati a trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. Il comma 2, lettere a) ed e), vieta rispettivamente l’imposizione di condizioni di acquisto, vendita o contrattuali ingiustificatamente gravose, comprese condizioni extracontrattuali e retroattive, e ogni ulteriore condotta commerciale sleale.
L’Autorità ha richiamato anche l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo cui, quando uno Stato membro rende obbligatori i contratti scritti per la consegna di latte crudo, essi devono essere stipulati prima della consegna e devono contenere elementi essenziali, tra cui il prezzo, fisso oppure determinabile sulla base di fattori stabiliti contrattualmente.
Contesto economico dell’emergenza Covid-19
Dalla fine di febbraio e, in particolare, dalla prima decade di marzo 2020, il settore lattiero-caseario aveva subito una forte contrazione. La chiusura del canale horeca durante il lockdown e la cancellazione di numerosi ordini destinati all’esportazione avevano inciso soprattutto sui prodotti freschi, che rappresentavano importanti mercati di sbocco per Delizia.
Nel territorio pugliese si erano svolti incontri tra caseifici, associazioni degli allevatori, Confindustria e istituzioni regionali e locali, aventi a oggetto la cosiddetta “crisi latte”. L’ARA Puglia aveva invitato gli allevatori a ridurre significativamente la produzione e aveva richiesto ai caseifici di non acquistare latte proveniente da altre zone d’Italia o dall’estero.
Delizia, invece di interrompere o ridurre i ritiri, aveva continuato a ritirare integralmente la produzione dei propri conferitori. Nel secondo bimestre 2020 i quantitativi ritirati erano risultati superiori di circa il 12% rispetto al bimestre precedente. Parte del latte era stata destinata a produzioni da stagionare e a cagliate da congelare, con maggiori costi di manodopera, stoccaggio, refrigerazione e commercializzazione. Gli sconti concessi ai clienti erano passati inizialmente dal 10% fino a circa il 15%.
Condotte relative al prezzo e ai pagamenti
Il 27 marzo 2020 Delizia, insieme ad altri tre caseifici pugliesi, aveva comunicato ai propri fornitori la decisione di corrispondere soltanto un acconto di 36 centesimi/litro per il latte ritirato nel mese di marzo, rinviando il pagamento della parte restante in attesa degli accordi istituzionali sui contributi.
La stessa modalità era stata applicata al latte ritirato nel mese di aprile. Dal mese di maggio Delizia aveva corrisposto integralmente un prezzo base di 41 centesimi/litro, inferiore di un centesimo rispetto al prezzo indicato come generalmente riconosciuto nei mesi di gennaio e febbraio. Tuttavia, poiché i contratti non specificavano il prezzo pattuito, l’istruttoria non ha consentito di verificare ex post quale fosse l’importo effettivamente concordato per maggio.
L’8 aprile 2020 alcune organizzazioni agricole, con esclusione di Coldiretti, e i principali caseifici regionali avevano sottoscritto un documento che, pur rilevando l’assenza di un accordo preventivo con la parte agricola, riconosceva sul piano sostanziale il pagamento in acconto di 36 centesimi/litro come misura non speculativa e orientata alla salvaguardia della filiera.
Dopo l’erogazione dei contributi regionali, il 7 gennaio 2021 Delizia e alcune associazioni agricole avevano concordato il pagamento di ulteriori 2 centesimi/litro per il latte ritirato nei mesi di marzo e aprile 2020. Delizia aveva effettivamente versato il saldo a tutti i propri conferitori, portando il pagamento complessivo del caseificio a 38 centesimi/litro, oltre ai premi qualità.
Il saldo complessivo era stato pari a circa 161.000 euro, a fronte di un contributo regionale di circa 142.000 euro. Secondo l’Autorità, Delizia aveva quindi trasferito agli allevatori l’intero contributo ricevuto e aveva sostenuto con risorse proprie la differenza, senza recuperare integralmente i maggiori costi di lavorazione e collocamento delle eccedenze.
Valutazione delle condotte ai sensi dell’art. 62, comma 2
Delizia aveva sostenuto che il pagamento di 36 centesimi/litro costituisse soltanto una modifica delle modalità di pagamento, e non una riduzione definitiva del prezzo. Aveva inoltre richiamato l’eccezionalità e imprevedibilità della pandemia, il calo della domanda, l’aumento dei costi e il mantenimento dell’impegno di ritirare tutta la produzione.
L’Autorità ha accolto tali argomentazioni. In particolare, ha ritenuto rilevanti:
- la drastica flessione dei mercati di sbocco dei prodotti lattiero-caseari;
- l’obbligo commerciale di ritirare il latte dai conferitori;
- l’incremento dei quantitativi effettivamente ritirati;
- i maggiori costi di stoccaggio, trasformazione e vendita;
- la successiva corresponsione del saldo a tutti gli allevatori;
- il riconoscimento, da parte di diverse organizzazioni agricole, dell’assenza di un intento speculativo.
La riduzione iniziale del pagamento è stata quindi qualificata, alla luce della condotta successiva, come pagamento frazionato in acconto e saldo, e non come modifica unilaterale e retroattiva del prezzo. L’Autorità ha rilevato che la comunicazione del 27 marzo 2020 non offriva inizialmente garanzie sufficienti sul saldo, ma ha attribuito rilievo al fatto che il saldo sia stato poi effettivamente pagato nel gennaio 2021.
Quanto al prezzo di 41 centesimi/litro applicato da maggio, l’Autorità ha osservato che la diminuzione risultava potenzialmente coerente con l’andamento del mercato pugliese, che dopo il calo di marzo e aprile si era mantenuto al di sotto dei livelli di gennaio e febbraio. L’assenza di un prezzo contrattualmente indicato, tuttavia, non consentiva di verificare la corrispondenza tra prezzo pagato e prezzo concordato.
In conclusione, non sono stati ritenuti presenti elementi sufficienti per accertare una violazione dell’art. 62, comma 2, del D.L. n. 1/2012, né sotto il profilo delle condizioni ingiustificatamente gravose o retroattive né sotto quello delle ulteriori condotte commerciali sleali.
Contratti scritti e loro incompletezza
Gli accordi sottoscritti da Delizia con gli allevatori erano denominati “accordi di filiera” e disciplinavano principalmente le modalità di cooperazione connesse all’utilizzo del marchio collettivo regionale “Prodotti di qualità”.
Secondo gli accertamenti, tali documenti non indicavano:
- il prezzo di cessione del latte;
- le modalità di consegna;
- le modalità di pagamento.
Le fatture emesse da Delizia riportavano la dicitura secondo cui esse assolvevano agli obblighi dell’art. 62, comma 1, ma venivano emesse successivamente alla consegna del latte.
Funzione delle fatture e disapplicazione del decreto attuativo
Delizia aveva sostenuto che l’art. 3, commi 2 e 4, del D.M. n. 199/2012 consentisse di integrare o sostituire il contratto scritto mediante documenti di trasporto o fatture contenenti gli elementi essenziali e la specifica dicitura prevista dalla norma.
L’Autorità non ha accolto tale difesa. Ha ritenuto che l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 richieda che il contratto relativo alla fornitura di latte crudo sia stipulato prima della consegna e che il prezzo e gli altri elementi essenziali siano conoscibili preventivamente dalle parti.
Le fatture, essendo documenti fiscali emessi dopo la consegna per comprovare la cessione e il diritto al pagamento, non possono svolgere in questa fattispecie una funzione integrativa o sostitutiva del contratto negoziale preventivo.
Per tale ragione, l’Autorità ha disapplicato, in parte qua, l’art. 3, commi 2 e 4, del D.M. n. 199/2012, in applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione sul diritto interno incompatibile. La disapplicazione ha riguardato le disposizioni che attribuivano alle fatture di pagamento una funzione integrativa o sostitutiva del contratto scritto.
L’Autorità ha precisato che tale disapplicazione non comportava la disapplicazione dell’art. 62, comma 1, D.L. n. 1/2012, il quale rimane applicabile. Le disposizioni del decreto attuativo incompatibili con il diritto dell’Unione sono state considerate un completamento della norma primaria, idoneo ad attenuarne il rigore, ma non indispensabile alla sua applicazione.
Accertamento della violazione e sanzione
L’AGCM ha accertato che Delizia aveva violato l’art. 62, comma 1, D.L. n. 1/2012, per non avere indicato nei contratti scritti il prezzo di acquisto del latte crudo e le modalità di pagamento e consegna.
Tuttavia, non è stata irrogata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 62, comma 5. L’Autorità ha riconosciuto come circostanza esimente l’affidamento ingenerato nella società dalle disposizioni dell’art. 3, commi 2 e 4, del D.M. n. 199/2012, allora formalmente vigenti e apparentemente idonee a consentire l’utilizzo delle cosiddette fatture “parlanti”.
La presenza sulle fatture della dicitura prevista dall’art. 62 è stata considerata indicativa del fatto che Delizia avesse inteso avvalersi di una facoltà espressamente riconosciuta dal decreto attuativo, escludendo quindi la rimproverabilità sanzionatoria della condotta pur restando accertata la violazione.
Dispositivo e misure
L’Autorità ha deliberato:
- di escludere la violazione dell’art. 62, comma 2, D.L. n. 1/2012 in relazione alle condotte di pagamento adottate durante l’emergenza Covid-19;
- di accertare la violazione dell’art. 62, comma 1, per l’incompletezza dei contratti di fornitura del latte crudo;
- di non irrogare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria;
- di ordinare a Delizia di astenersi dal porre in essere condotte commerciali analoghe.
Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Parti e origine del procedimento
Delizia S.p.A., produttrice e commercializzatrice di lattiero-caseari pugliesi, raccoglieva nel 2020 latte da 88 allevatori nelle province di Bari e Taranto. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione dell’ICQRF, originata da denunce di Coldiretti Puglia e ARA Puglia.
Condotte relative ai pagamenti
Per il latte ritirato nei mesi di marzo e aprile 2020 Delizia ha corrisposto un acconto di 36 centesimi/litro, rinviando il saldo in attesa dei sostegni pubblici. Nel gennaio 2021 ha versato ulteriori 2 centesimi/litro a tutti gli allevatori, raggiungendo 38 centesimi/litro complessivi, oltre ai premi qualità.
Valutazione dell’art. 62, comma 2
L’Autorità ha escluso condizioni ingiustificatamente gravose, retroattive o sleali. Ha valorizzato l’eccezionalità della pandemia, il calo dei mercati di sbocco, il ritiro integrale e incrementato del latte e l’assenza di intento speculativo, nonché il successivo pagamento del saldo.
Incompletezza dei contratti
Gli accordi di filiera sottoscritti con gli allevatori disciplinavano principalmente il marchio regionale “Prodotti di qualità” e non indicavano prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento. Le fatture riportavano la dicitura relativa all’art. 62, ma erano emesse dopo la consegna.
Esito e conseguenze
È stata accertata la violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012. Le fatture non sono state riconosciute idonee a integrare o sostituire il contratto preventivo, per contrasto con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Non è stata irrogata alcuna sanzione per l’affidamento derivante dal decreto attuativo; Delizia deve astenersi dal ripetere condotte analoghe.
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