Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM AL30G n. 29729 del 22/06/2021

SALVATORE PICCIAU/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO

AGCMAL30G

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che il caseificio Salvatore Picciau, rifornitosi nell’annata 2018/2019 da 77 allevatori, non aveva concluso contratti scritti di fornitura prima delle consegne. Le fatture e gli altri documenti prodotti non sono stati ritenuti sostitutivi del contratto, anche perché emessi successivamente e privi di elementi e dicitura prescritti. L’Autorità ha disapplicato, per contrasto con l’art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012 nella parte relativa alle fatture sostitutive, ha irrogato una sanzione di 2.000 euro e imposto l’astensione da condotte analoghe.

Caseificio Salvatore Picciau: mancata stipula di contratti scritti con i conferenti di latte ovino-caprino nell’annata 2018/2019; accertata violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 e sanzione di 2.000 euro.

Caseificio Salvatore Picciau – contratti di cessione del latte ovino-caprino

Il provvedimento riguarda il procedimento AL30G avviato nei confronti dell’impresa individuale Salvatore Picciau, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, in particolare pecorino. L’istruttoria ha esaminato la mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con gli allevatori conferenti latte crudo ovino e caprino nell’annata casearia 2018/2019.

Parti e origine del procedimento

Il procedimento è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base delle segnalazioni del MIPAAFT–ICQRF e dell’associazione Più Sardegna, nonché della documentazione raccolta durante gli accertamenti ispettivi presso lo stabilimento di Decimomannu. Il caseificio ha avuto accesso agli atti, presentato memorie difensive e prodotto documentazione relativa anche all’annata successiva.

Il caseificio Picciau aveva realizzato nel 2020 un fatturato di circa 2,2 milioni di euro, con un utile provvisorio di circa 11.000 euro.

Fornitori e condotta esaminata

Per l’annata casearia 2018/2019 il caseificio risultava rifornirsi da 77 allevatori conferenti latte ovino e caprino. Nei verbali ICQRF del dicembre 2019 era attestato che l’impresa non disponeva dei contratti relativi a tale annata. Il caseificio aveva dichiarato che i contratti erano stati sottoscritti soltanto con gli allevatori che avevano ricevuto un acconto, senza indicare quanti fossero né produrre i relativi contratti per dimostrare l’adempimento nei casi residui.

La documentazione acquisita comprendeva fatture relative alle forniture di latte ovino, recanti dati dell’allevatore e del caseificio, quantità, prezzo unitario, IVA e importo complessivo. Le fatture erano tuttavia emesse nell’ultimo giorno del mese e documentavano forniture già effettuate. Il caseificio ha inoltre richiamato giornaliere di raccolta, libretti latte e prove di pagamento, ma gli esempi prodotti riguardavano principalmente periodi successivi a quello oggetto di istruttoria.

Quadro normativo nazionale ed europeo

L’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 impone che i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, salvo quelli conclusi con il consumatore finale, siano stipulati in forma scritta e contengano almeno indicazioni su durata, quantità e caratteristiche dei prodotti, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento. La disposizione persegue finalità di trasparenza, certezza e correttezza nelle relazioni della filiera agroalimentare.

L’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012 prevede che documenti di trasporto, documenti di consegna e fatture, se integrati con tutti gli elementi richiesti dall’art. 62, comma 1, e recanti la specifica dicitura normativa, possano assolvere agli obblighi previsti dalla norma primaria.

Per il settore lattiero-caseario rileva inoltre l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo cui, quando lo Stato membro rende obbligatorio il contratto scritto tra agricoltore e trasformatore, il contratto deve essere stipulato prima della consegna e disciplinare, tra l’altro, prezzo, volume e calendario delle consegne, durata, pagamenti, raccolta o consegna e forza maggiore. L’Autorità ha qualificato tali condizioni come norme minime di tutela non derogabili da disposizioni interne incompatibili.

Squilibrio contrattuale nella filiera

Pur rilevando che l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale non è espressamente richiesto per l’applicazione dell’art. 62, comma 1, l’Autorità ha osservato che nel caso concreto sussistevano elementi indicativi di tale squilibrio.

Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato quotidianamente, impedendo all’allevatore di conservarlo o di cambiare rapidamente acquirente. Inoltre, i produttori operano generalmente come imprese individuali o piccole aziende, spesso dipendenti da un singolo trasformatore, mentre il caseificio può utilizzare una pluralità di fornitori e, almeno per alcune produzioni, ampliare il bacino di approvvigionamento.

Valutazione delle fatture come documenti sostitutivi

Il caseificio ha sostenuto di aver fatto legittimo ricorso all’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012, ritenendo che fatture, bonifici, giornaliere di conferimento e libretti latte avessero assolto gli obblighi formali in alternativa al contratto scritto. Ha inoltre richiamato la buona fede, l’assenza di contestazioni da parte degli allevatori e l’avvenuto ritiro e pagamento integrale del latte.

L’AGCM ha respinto tali argomentazioni. Le fatture sono state considerate documenti fiscali con funzione diversa da quella negoziale, emessi successivamente alla consegna e destinati a provare l’avvenuta cessione e il diritto al pagamento. Le giornaliere e i libretti latte, registrando essenzialmente quantità e date dei conferimenti, non potevano colmare l’assenza di un accordo preventivo contenente tutti gli elementi essenziali della relazione.

L’obbligo unionale e nazionale richiede infatti che le condizioni della fornitura siano conosciute e concordate prima della consegna. La mera documentazione ex post delle quantità consegnate e del prezzo pagato non garantisce tale funzione preventiva.

Disapplicazione dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012

L’Autorità ha ritenuto che l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012, nella parte in cui riconosce alle fatture di pagamento una funzione sostitutiva del contratto scritto, sia in contrasto con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e con l’art. 62 del D.L. 1/2012, nella misura in cui quest’ultimo deve essere interpretato coerentemente con la disciplina unionale.

In applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di disapplicazione amministrativa delle norme interne incompatibili, l’AGCM ha quindi disapplicato la disposizione nazionale nel caso concreto.

L’Autorità ha tuttavia precisato che, anche applicando le condizioni previste dalla norma nazionale, le fatture disponibili non sarebbero state sufficienti: esse non indicavano la durata, le modalità di consegna e, in alcuni casi, le modalità di pagamento, né riportavano la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1”.

Accertamento dell’infrazione

L’AGCM ha concluso che il caseificio Picciau, nell’annata 2018/2019, non ha stipulato contratti scritti di fornitura con tutti i 77 conferenti di latte crudo ovino e caprino. Le condotte sono state qualificate come violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, limitatamente ai profili oggetto del procedimento.

Il provvedimento non riguarda un’intesa restrittiva o un abuso di posizione dominante ai sensi degli artt. 2 o 3 della legge n. 287/1990 o degli artt. 101 o 102 TFUE, bensì l’esercizio dei poteri dell’Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare e di sanzioni previste dall’art. 62 del D.L. 1/2012.

Sanzione e criteri di quantificazione

L’art. 62, comma 5, del D.L. 1/2012 prevede, per la violazione degli obblighi di cui al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 40.000 euro, determinata in relazione al valore dei beni oggetto di cessione. Ai sensi del comma 8, la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni spettano all’AGCM, secondo la legge n. 689/1981.

Nella quantificazione sono stati considerati i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, tra cui gravità, durata, opera svolta per eliminare o attenuare la violazione, personalità dell’agente e condizioni economiche dell’impresa.

L’Autorità ha valorizzato come elementi favorevoli:

  • la natura di impresa individuale del caseificio;
  • la durata limitata all’annata casearia 2018/2019;
  • la modifica della condotta nell’annata 2019/2020, quando il caseificio ha stipulato contratti con tutti gli allevatori tranne uno;
  • la disponibilità a collaborare alla definizione di un modello contrattuale standard;
  • il fatto che l’impresa avesse fatto riferimento a una facoltà prevista dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012, sebbene la disposizione fosse stata disapplicata e le fatture non rispettassero comunque tutti i requisiti formali.

Tenuto conto di tali circostanze attenuanti, l’AGCM ha determinato la sanzione in 2.000 euro.

Dispositivo e obblighi successivi

Il provvedimento ha accertato la violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, irrogato al caseificio Picciau la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro e imposto l’astensione da condotte commerciali analoghe.

La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. È previsto il ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Punti principali

Condotta accertata

Nell’annata casearia 2018/2019 il caseificio Picciau ha acquistato latte crudo ovino e caprino da 77 allevatori senza concludere con tutti contratti scritti di fornitura.

Quadro normativo

L’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 impone la forma scritta e la preventiva indicazione di durata, quantità, caratteristiche, prezzo, consegna e pagamento. L’art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013 richiede inoltre che il contratto nel settore lattiero-caseario sia stipulato prima della consegna.

Inidoneità delle fatture

Le fatture, emesse dopo la consegna e con funzione fiscale riepilogativa, non sono state considerate equivalenti al contratto scritto. Inoltre risultavano prive di durata, modalità di consegna, in alcuni casi modalità di pagamento e della dicitura prevista dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012.

Disapplicazione della norma nazionale

L’AGCM ha disapplicato l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012 nella parte in cui attribuisce alle fatture parlanti una funzione sostitutiva del contratto, ritenendola incompatibile con l’obbligo unionale di stipula preventiva.

Esito e sanzione

È stata accertata la violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012; il caseificio è stato sanzionato con 2.000 euro e gli è stato ordinato di astenersi da condotte analoghe. La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione.

Come è indicizzato

Materierelazioni commerciali nella filiera agroalimentarecontratti di cessione di prodotti agricolilatte ovino-caprinosanzioni antitrust

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.