Provvedimento AGCM AL31C n. 29732 del 22/06/2021
D’AMBRUOSO FRANCESCO/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento AL31C, originato dalla segnalazione dell’ICQRF su denuncia di Coldiretti Puglia e ARA Puglia, riguardava il Caseificio D’Ambruoso e i rapporti con 43 allevatori di Bari e Taranto. L’Autorità ha ritenuto giustificato, nel contesto eccezionale della pandemia, il pagamento di un acconto di 36 centesimi/litro per marzo e aprile 2020, seguito da un saldo di 2 centesimi/litro nel gennaio 2021, escludendo la violazione dell’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), del D.L. 1/2012. Ha invece accertato la violazione dell’art. 62, comma 1, per la mancata indicazione puntuale del prezzo nei contratti scritti. Nessuna sanzione è stata irrogata, in ragione dell’affidamento generato dal decreto attuativo, ma è stato imposto di astenersi da condotte analoghe.
D’Ambruoso Francesco S.r.l./allevatori pugliesi: pagamento ridotto e differito del latte durante il Covid-19 e contratti senza prezzo puntuale; esclusa la pratica sleale, accertata la violazione formale senza sanzione.
D’Ambruoso Francesco S.r.l.: contratti di cessione del latte crudo durante l’emergenza Covid-19
Il provvedimento n. 29732 riguarda il Caseificio D’Ambruoso e i rapporti contrattuali con 43 allevatori pugliesi. L’istruttoria, avviata a seguito di una segnalazione dell’ICQRF basata su denunce di Coldiretti Puglia e ARA Puglia, aveva ad oggetto sia il pagamento parziale e differito del latte crudo nei mesi di marzo e aprile 2020, sia la completezza formale dei contratti di fornitura.
Parti e origine del procedimento
D’Ambruoso Francesco S.r.l. è una società con sede a Putignano, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari pugliesi. Nel 2020 il caseificio raccoglieva latte bovino da 43 allevatori delle province di Bari e Taranto e aveva realizzato nel 2019 un fatturato di circa 20,2 milioni di euro.
Il procedimento AL31C è stato avviato il 29 dicembre 2020 per verificare presunte violazioni dell’art. 62, comma 1, e comma 2, lettere a) ed e), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge n. 27/2012. L’istruttoria si è svolta anche in parallelo rispetto a quattro procedimenti analoghi riguardanti altri caseifici pugliesi.
Quadro normativo applicabile
L’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 impone che i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, incluso il latte crudo, siano stipulati per iscritto e indichino, a pena di nullità, durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento. I contratti devono inoltre rispettare i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.
Il comma 2, lettere a) ed e), vieta rispettivamente di imporre condizioni di acquisto, vendita o contrattuali ingiustificatamente gravose, incluse condizioni extracontrattuali o retroattive, nonché ogni ulteriore condotta commerciale sleale, anche alla luce del complesso delle relazioni di approvvigionamento.
L’ambito applicativo è stato definito dal Decreto ministeriale n. 199/2012, con particolare riferimento ai rapporti caratterizzati da un significativo squilibrio nelle posizioni di forza commerciale. Per il settore lattiero-caseario rilevano inoltre l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e la normativa nazionale sul cosiddetto “pacchetto latte”. L’art. 148 richiede che il contratto tra allevatore e trasformatore sia scritto e stipulato prima della consegna, prevedendo il prezzo fisso oppure un metodo di calcolo basato su fattori determinati nel contratto, eventualmente comprensivi di indicatori di mercato.
Contesto economico della crisi Covid-19
A partire dalla prima decade di marzo 2020, la chiusura del canale horeca e la riduzione dei consumi di prodotti freschi determinarono una forte contrazione delle vendite del caseificio. Il fatturato diminuì del 32% nel marzo 2020, del 42% in aprile e del 32% in maggio rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Il calo degli sbocchi comportò un surplus di latte e di prodotto fresco. D’Ambruoso dovette destinare parte del latte a prodotti stagionati o a cagliata da congelare, sostenendo costi aggiuntivi di lavorazione, refrigerazione e stoccaggio. Nonostante la diminuzione del fabbisogno, il caseificio continuò a ritirare integralmente il latte prodotto dai propri conferitori. Nel bimestre marzo-aprile 2020 il quantitativo ritirato fu inferiore di circa il 4% rispetto al bimestre precedente, ma risultò superiore di circa il 37% rispetto ai quantitativi contrattualmente stabiliti.
Nello stesso periodo si sviluppò un’interlocuzione tra caseifici, associazioni agricole, Confindustria e istituzioni regionali per individuare misure di sostegno alla filiera.
Condotte relative al pagamento del latte
Il 27 marzo 2020 D’Ambruoso, insieme ad altri caseifici pugliesi, comunicò ai propri fornitori la decisione di corrispondere soltanto un acconto di 36 centesimi/litro per il latte ritirato nel mese di marzo, rinviando il pagamento della parte residua in attesa degli interventi pubblici.
La medesima modalità fu applicata al latte ritirato nel mese di aprile. Dal maggio 2020 il caseificio corrispose invece il prezzo base di 39 centesimi/litro, oltre ai premi qualità. Il prezzo risultava inferiore di un centesimo rispetto ai 40 centesimi riconosciuti nei primi due mesi dell’anno, ma le quotazioni ISMEA del latte in Puglia evidenziavano una significativa riduzione nel periodo di marzo e aprile e un successivo recupero su livelli comunque inferiori a quelli di gennaio e febbraio.
Il 15 maggio 2020 la Regione Puglia adottò la legge regionale n. 13, che prevedeva contributi sia per gli allevatori sia per i trasformatori che ritiravano latte pugliese sulla base dei prezzi praticati sino a febbraio 2020. D’Ambruoso fu ammesso ai contributi e ricevette circa 42.000 euro.
Il 7 gennaio 2021 il caseificio e alcune organizzazioni agricole concordarono il pagamento di ulteriori 2 centesimi/litro a saldo per il latte ritirato nei mesi di marzo e aprile. D’Ambruoso versò effettivamente tale saldo a tutti i fornitori, per un esborso complessivo di circa 47.000 euro, sicché gli allevatori ricevettero complessivamente 38 centesimi/litro, oltre ai premi qualità, nonché gli eventuali contributi pubblici loro destinati.
Squilibrio di potere negoziale
L’Autorità ha ritenuto sussistente un significativo squilibrio di potere contrattuale tra il caseificio e i singoli allevatori. Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato quotidianamente, impedendo al produttore di conservarlo o di modificare rapidamente l’acquirente. Gli allevatori operano normalmente come imprese individuali o piccole aziende, spesso dipendenti da un unico trasformatore e inserite in bacini territoriali circoscritti.
D’Ambruoso, invece, si approvvigionava da oltre 40 fornitori e disponeva, in astratto, di una maggiore capacità di diversificare il bacino di raccolta. La circostanza che durante la pandemia avesse mantenuto i fornitori e ritirato il latte non è stata ritenuta incompatibile con lo squilibrio, poiché tale scelta è stata ricondotta alla volontà di salvaguardare la filiera e non all’assenza di potere negoziale.
Valutazione ai sensi dell’art. 62, comma 2
L’Autorità ha escluso che il pagamento di 36 centesimi/litro costituisse una condizione ingiustificatamente gravosa o una modifica unilaterale e retroattiva del prezzo.
La valutazione è stata fondata sui seguenti elementi:
- la natura eccezionale, grave e imprevedibile della crisi pandemica;
- il drastico calo delle vendite e la difficoltà di collocare il surplus di prodotto;
- i costi sostenuti dal caseificio per la stagionatura, il congelamento e lo stoccaggio;
- il ritiro integrale del latte prodotto dagli allevatori, nonostante l’eccedenza rispetto alle esigenze di trasformazione;
- la successiva corresponsione del saldo di 2 centesimi/litro a tutti i fornitori;
- il riconoscimento, da parte di alcune organizzazioni agricole, dell’assenza di intento speculativo e della finalità di salvaguardia complessiva della filiera.
Secondo l’Autorità, la condotta si è concretamente tradotta in una suddivisione temporale del pagamento tra acconto e saldo, piuttosto che in una decurtazione definitiva del prezzo. Anche la riduzione del prezzo base a 39 centesimi/litro dal maggio 2020 è stata ritenuta coerente con l’andamento delle quotazioni di mercato. È stata tuttavia evidenziata l’inadeguatezza, sotto il profilo della prevedibilità e della verificabilità, di un generico rinvio alle quotazioni di mercato.
Di conseguenza, non sono stati ravvisati elementi sufficienti per accertare una violazione dell’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), del D.L. n. 1/2012.
Violazione dell’art. 62, comma 1: prezzo non determinato nel contratto
L’istruttoria ha accertato che i contratti scritti stipulati con gli allevatori non indicavano un prezzo puntuale. Essi rinviavano genericamente ai listini dei mercati vigenti al momento del conferimento, ai bollettini ISMEA o agli accordi interprofessionali.
L’Autorità ha ritenuto insufficiente tale formulazione. In assenza di una borsa merci ufficiale del latte, le quotazioni ISMEA hanno carattere informativo e sono rilevate a posteriori rispetto a una determinata area e a un determinato periodo. Esse possono costituire un parametro contrattuale solo se il contratto specifica il criterio attraverso cui il valore dell’indicatore deve essere trasformato, in modo univoco, nel prezzo applicabile alla singola fornitura.
Il semplice riferimento alle “migliori condizioni di mercato” non consente quindi agli allevatori di conoscere preventivamente la propria remunerazione né permette di verificare ex post la corrispondenza tra il prezzo applicato e quello concordato. La stipulazione del contratto scritto non dimostra, di per sé, che il prezzo sia stato previamente definito e accettato: proprio la ratio dell’art. 62, comma 1, richiede che gli elementi essenziali siano documentati nel testo negoziale prima della consegna.
Mancata funzione integrativa delle fatture
D’Ambruoso aveva sostenuto che le fatture, recanti la dicitura relativa all’assolvimento degli obblighi dell’art. 62, potessero integrare o sostituire il contratto ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto n. 199/2012.
L’Autorità ha respinto tale argomento. Le fatture sono emesse successivamente alla consegna del latte e hanno una funzione fiscale, diretta a documentare la cessione e il diritto al pagamento, diversa dalla funzione negoziale del contratto. Non possono pertanto integrare ex post il contratto rispetto a un elemento che, ai sensi dell’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 62, comma 1, deve essere definito prima della consegna.
Disapplicazione del decreto attuativo
L’Autorità ha ritenuto che l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto n. 199/2012, nella parte in cui attribuisce alle fatture di pagamento una funzione integrativa o sostitutiva del contratto nel settore considerato, sia incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
In applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, l’Autorità ha quindi disapplicato tali disposizioni nel caso concreto. Il provvedimento richiama il principio secondo cui anche le amministrazioni nazionali devono disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione.
Accertamento, sanzione e misura prescrittiva
L’Autorità ha accertato che D’Ambruoso ha violato l’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per non avere indicato puntualmente il prezzo di acquisto del latte crudo nei contratti scritti.
Non è stata irrogata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 62, comma 5. La vigenza dell’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto n. 199/2012, applicato dagli operatori mediante fatture recanti la formula prevista dalla disposizione, è stata considerata una circostanza esimente, poiché idonea a generare un affidamento sulla liceità della condotta.
È stata tuttavia adottata una misura per il futuro: D’Ambruoso deve astenersi dal porre in essere condotte commerciali analoghe, assicurando nei contratti di cessione del latte l’indicazione preventiva e puntuale del prezzo o di un criterio di calcolo univoco e verificabile.
Punti principali
Parti e procedimento
D’Ambruoso Francesco S.r.l., caseificio pugliese con circa 20,2 milioni di euro di fatturato nel 2019, raccoglieva latte bovino da 43 allevatori nelle province di Bari e Taranto. Il procedimento è stato avviato il 29 dicembre 2020 a seguito della segnalazione dell’ICQRF, su denuncia di Coldiretti Puglia e ARA Puglia.
Condotte relative ai pagamenti
Il 27 marzo 2020 D’Ambruoso comunicava ai fornitori il pagamento di un acconto di 36 centesimi/litro per il latte ritirato a marzo, trattenendo la parte residua in attesa dei contributi pubblici. Lo stesso acconto veniva applicato anche al latte di aprile; dal maggio 2020 il prezzo base era fissato a 39 centesimi/litro.
Valutazione della pratica sleale
L’Autorità ha escluso la violazione dell’art. 62, comma 2, lettere a) ed e), considerando l’eccezionalità della crisi Covid-19, il forte calo delle vendite, i costi di stoccaggio e trasformazione del surplus e il ritiro integrale del latte prodotto. Il pagamento differito è stato qualificato come acconto e saldo, non come decurtazione definitiva o modifica retroattiva del prezzo.
Contratti privi di prezzo puntuale
Tutti i contratti scritti rinviavano genericamente alle migliori condizioni o quotazioni di mercato, senza indicare un criterio univoco per determinare il prezzo. L’Autorità ha ritenuto tale formulazione incompatibile con l’art. 62, comma 1, che richiede l’indicazione preventiva del prezzo.
Esito e misure
È stata accertata la violazione dell’art. 62, comma 1, ma non è stata applicata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, poiché l’art. 3, commi 2 e 4, del Decreto n. 199/2012 aveva generato un affidamento sulla possibilità di integrare o sostituire il contratto mediante fatture parlanti. D’Ambruoso deve astenersi dal reiterare la condotta.
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