Cassazione Civile, Ordinanza n. 01286/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della L. 89/2001 da una erede di un creditore ammesso al passivo di un fallimento, per ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura concorsuale relativa a una società dichiarata fallita nel 2001 e chiusa solo nel 2019 con il deposito del riparto finale, dopo omologa del concordato fallimentare. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la particolare complessità della procedura, caratterizzata da ampia documentazione, attivo e passivo consistenti, numerose insinuazioni, controversie stragiudiziali, plurimi riparti e concordato fallimentare, giustificasse il superamento della durata ragionevole e consentisse di escludere l'indennizzo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, la violazione dell'art. 2 L. 89/2001 in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale, assumendo che la complessità della procedura può al più temperare la soglia ragionevole di sei anni, ma non giustificare una durata di circa 18 anni né l'esclusione radicale dell'equa riparazione; è stato inoltre contestato il criterio adottato in tema di danno non patrimoniale, che doveva presumersi esistente una volta accertato il superamento del termine ragionevole, salvo prova contraria di circostanze specifiche. Il secondo motivo riguardava le spese di lite ed è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in radice il diritto all'equa riparazione in presenza di una procedura fallimentare durata oltre 18 anni, osservando che la complessità del procedimento può incidere solo in modo contenuto sulla soglia ragionevole e non vale, da sola, a negare l'indennizzo fuori dai casi tassativi di esclusione previsti dalla legge.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
commi 1, 2 e 2-bis; comma 2-quinquies
La durata ragionevole della procedura concorsuale è presunta rispettata se il procedimento si conclude entro sei anni; la complessità del caso può solo temperare tale soglia, al più fino a sette anni nei casi notevolmente complessi, ma non può giustificare una durata ben superiore né l'esclusione dell'indennizzo al di fuori dei casi tassativi previsti dal comma 2-quinquies.
art. 6 CEDU
La violazione del termine ragionevole del processo genera normalmente un danno non patrimoniale, inteso come turbamento psicologico conseguente all'eccessiva durata del procedimento.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale, in collegamento con la tutela derivante dall'equa riparazione.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura concorsuale, la soglia legale di sei anni costituisce il parametro ordinario di ragionevolezza e la complessità del caso può solo incidere in modo contenuto su tale parametro.
- La particolare complessità della procedura fallimentare non consente, da sola, di escludere il diritto all'indennizzo quando la durata complessiva superi in modo rilevante la soglia ragionevole, salvo che ricorrano le specifiche ipotesi di esclusione previste dalla legge.
- Nelle procedure concorsuali devono computarsi nella durata complessiva anche le attività e i giudizi incidentali o paralleli inerenti alla liquidazione dell'attivo e alla definizione della procedura.
- Accertato il superamento del termine ragionevole, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo si presume normalmente esistente, salvo prova di circostanze specifiche idonee a escluderlo nel caso concreto.
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