Risoluzione n. 360 del 10/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina la possibilità per Alfa S.r.l. e Beta S.r.l. di ottenere il riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio in una scissione con nuova beneficiaria, ai sensi della legge finanziaria 2007. L’Agenzia riconosce l’operatività delle imprese ma nega l’agevolazione perché le società non sono considerate indipendenti, essendo di fatto controllate dalle medesime persone fisiche.
Interpello su incentivi fiscali per scissione e aggregazione aziendale: diniego per mancanza di indipendenza
Incentivi fiscali per scissione e aggregazione aziendale
La risoluzione riguarda un interpello presentato da Alfa S.r.l. e Beta S.r.l. in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le società chiedono il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emergerebbe da una scissione delle rispettive aziende a favore di una nuova società, con successiva liquidazione delle società originarie.
Operazione prospettata dalle società
Alfa S.r.l. opera nella produzione e commercializzazione di lamiere e contenitori metallici, mentre Beta S.r.l. svolge attività di fabbricazione e lavorazione di imballaggi in metallo leggero. L’operazione è motivata dall’esigenza di riunire in un unico soggetto due attività strettamente complementari, poiché i prodotti di Beta sarebbero prevalentemente impiegati da Alfa come semilavorati.
Le società affermano che l’aggregazione consentirebbe una migliore sincronizzazione produttiva, la riduzione degli sprechi e il miglioramento delle performance aziendali. Il disavanzo da concambio verrebbe imputato su beni immobili e avviamento.
Requisiti dichiarati nell’istanza
Le istanti sostengono la sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa e producono documentazione a supporto, tra cui bilanci, visure camerali e certificati degli assetti proprietari. In particolare dichiarano che:
- l’operazione si realizzerà mediante scissione di entrambe le aziende a favore di una società di nuova costituzione;
- entrambe le società sono residenti in Italia da oltre due anni e rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR;
- entrambe sono operative da oltre due anni;
- nel biennio precedente sarebbero state soggetti indipendenti, non appartenenti a gruppi e non collegate da rapporti di partecipazione o controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo le società, tutti i requisiti di legge risultano soddisfatti e non vi sarebbero ostacoli al riconoscimento dell’agevolazione per la scissione prospettata.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama la disciplina della legge finanziaria 2007, che consente, per le operazioni effettuate nel biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio in caso di fusioni e scissioni, nonché del maggior valore iscritto in caso di conferimenti di azienda ex articolo 176 del TUIR.
Il beneficio è riconosciuto entro un limite complessivo di 5 milioni di euro e ha la finalità di incentivare i processi di aggregazione aziendale e la crescita dimensionale delle imprese italiane. Per le scissioni, il vantaggio consiste nel riconoscimento fiscale del valore di avviamento e dei beni strumentali materiali e immateriali iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio.
Requisiti soggettivi
L’Agenzia osserva che, per accedere all’agevolazione, rileva la natura giuridica del soggetto finale risultante dall’operazione, che deve essere uno dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, quindi una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia.
La norma non pone invece limiti alla forma giuridica dei soggetti di partenza. Tuttavia, nell’istanza non viene chiarita la forma della società beneficiaria di nuova costituzione. Per tale ragione, l’Ufficio ritiene non dimostrato il requisito soggettivo.
Requisiti oggettivi: operatività e continuità
Il comma 244 richiede che partecipino all’operazione esclusivamente imprese operative da almeno due anni, non appartenenti allo stesso gruppo e non legate da rapporti di partecipazione o controllo, anche indiretto, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il comma 245 richiede inoltre che tali condizioni sussistano ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione.
Sulla base dei bilanci prodotti, l’Agenzia ritiene dimostrata l’operatività di entrambe le imprese nel biennio precedente.
Mancanza del requisito di indipendenza
Il punto decisivo è la mancanza del requisito di indipendenza. La risoluzione evidenzia che la gestione delle due società risulta accentrata nelle medesime persone fisiche: Gamma ed Eta detengono l’intera compagine sociale di Alfa S.r.l. e, insieme alle rispettive consorti, risultano anche soci di Beta S.r.l.
Ne deriva che le due società presentano compagini quasi identiche e sono di fatto controllate dalle medesime persone. L’Agenzia richiama la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, secondo cui l’agevolazione è esclusa anche quando il controllo sia esercitato dalla stessa persona fisica o da persone fisiche legate da coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado.
Poiché il beneficio è riservato ad aggregazioni tra imprese effettivamente indipendenti, la presenza di un controllo sostanzialmente unitario impedisce l’applicazione della disciplina agevolativa.
Esito della risoluzione
L’Agenzia delle entrate non concorda con la soluzione prospettata dalle società e nega l’applicazione dei benefici fiscali di cui ai commi 242-249 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 alla fattispecie descritta.
Profili ulteriori di controllo
La risoluzione precisa infine che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, di verificare se l’operazione complessiva e gli eventuali atti non rappresentati possano inserirsi in un più ampio disegno elusivo.
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